Sentenza n. 1067/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha approvato la graduatoria definitiva per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in -OMISSIS- mediante la concessione di contributi alle persone fisiche per l'acquisto e/o il recupero della prima casa in un comune montano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e di inammissibilità della domanda di contributo per lo sviluppo della residenzialità in un comune montano
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla graduatoria relativa a un bando regionale per contributi destinati a persone fisiche che acquistassero o recuperassero un immobile da destinare a prima casa in comuni montani. Il bando richiedeva, tra gli altri requisiti, che il richiedente fosse residente, al momento della domanda, in un comune italiano non montano. Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di essere residente in un comune non montano, indicando tuttavia un indirizzo AIRE e precisando di avere trasferito la residenza nel comune montano già prima della presentazione della domanda. Dal certificato storico risultava inoltre che il trasferimento dall'estero al comune montano era avvenuto prima della pubblicazione del bando. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del bando per omesso preavviso di diniego; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione; violazione dell'art. 6 l. 241/1990 per mancata attivazione del soccorso istruttorio; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e dei fatti, difetto di istruttoria, errore, sviamento e irrazionalità manifesta, sostenendo che la domanda possedesse comunque i requisiti sostanziali e che il trasferimento anticipato della residenza fosse coerente con la finalità del bando.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'esclusione perché il requisito della residenza in un comune italiano non montano doveva sussistere alla data di presentazione della domanda e il ricorrente, in quel momento, risultava già residente nel comune montano, proveniente dall'estero e iscritto all'AIRE, oltre ad avere reso dichiarazioni intrinsecamente contraddittorie. Le ragioni personali e familiari del trasferimento anticipato non potevano essere valutate in deroga alla lex specialis. Il primo motivo è stato respinto perché l'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, categoria nella quale rientrano le procedure comparative per la concessione di finanziamenti pubblici; inoltre, il bando prevedeva il preavviso soltanto per beneficiari già individuati la cui documentazione risultasse successivamente carente. In ogni caso, il diniego era vincolato e non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con conseguente applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il difetto di motivazione è stato escluso poiché il riferimento all'esito negativo dell'istruttoria, letto insieme agli artt. 5 e 9 del bando, consentiva di comprendere la ragione dell'inammissibilità. Il soccorso istruttorio non era dovuto, poiché può rimediare soltanto a errori materiali o incompletezze formali e non può consentire la modifica sostanziale della domanda o l'integrazione di un requisito essenziale mancante, nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e par condicio. È stata inoltre revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ed è stata respinta la richiesta di liquidazione della parcella; il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 L.R. Piemonte 14/2019
Costituisce la base legislativa regionale dell'intervento per lo sviluppo della residenzialità nei comuni montani.
art. 5 del bando regionale
Possono beneficiare dei contributi [...] le persone fisiche [...] che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nello stesso. [...] Alla presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare [...] essere residente in un comune italiano non montano, come da elenco di cui all'Allegato A.
Il requisito della residenza in un comune italiano non montano deve sussistere alla data di presentazione della domanda e costituisce requisito soggettivo essenziale di ammissibilità.
art. 9 del bando regionale
[...] dichiarando, tra le altre cose, "il possesso dei requisiti soggettivi".
La domanda telematica deve essere presentata secondo le modalità previste e contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi.
art. 10 del bando regionale
Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente art. 9.
La procedura prevede l'esclusione delle domande non ammissibili e la formazione di distinti elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego non si applica alle procedure concorsuali, comprese le procedure comparative per la concessione di finanziamenti pubblici basate su un avviso e su regole predeterminate; il bando in esame lo prevedeva soltanto per beneficiari già individuati e per carenze documentali emerse successivamente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione sintetica dell'inammissibilità è sufficiente quando, anche mediante il rinvio alle prescrizioni del bando, consente al destinatario di comprendere le ragioni dell'esclusione e di contestarle.
art. 6 l. 241/1990
Il soccorso istruttorio non consente di integrare o modificare sostanzialmente una domanda priva di un requisito essenziale; è utilizzabile soltanto per errori materiali, imprecisioni o incompletezze formali, nel rispetto dell'autoresponsabilità e della par condicio.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
L'omissione del preavviso non determina l'annullabilità del provvedimento vincolato quando sia dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
La manifesta infondatezza della domanda giustifica la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e il rigetto della richiesta di liquidazione della parcella.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la concessione di contributi pubblici, il requisito soggettivo previsto dalla lex specialis come condizione di ammissibilità deve sussistere alla data indicata dal bando, normalmente quella di presentazione della domanda; non può essere sostituito da una valutazione sostanziale della finalità perseguita dall'intervento né da ragioni personali del richiedente.
- L'art. 10-bis l. 241/1990 non trova applicazione alle procedure concorsuali o comparative per l'attribuzione di finanziamenti pubblici, quando l'amministrazione seleziona le domande sulla base di un avviso e di regole predeterminate; un eventuale preavviso previsto dal bando per una fase successiva non si estende alle domande originariamente inammissibili.
- Il soccorso istruttorio nelle procedure comparative per benefici economici è limitato alla rettifica di errori materiali, imprecisioni o incompletezze formali e non può essere utilizzato per acquisire o modificare sostanzialmente un requisito essenziale mancante, poiché ciò violerebbe i principi di autoresponsabilità e par condicio.
- In presenza di un provvedimento vincolato adottato per la mancanza di un requisito essenziale, l'omissione del preavviso di diniego non comporta annullabilità se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Una motivazione sintetica che richiami l'esito negativo dell'istruttoria è sufficiente quando, attraverso il rinvio alle prescrizioni puntuali del bando, consenta al destinatario di individuare il requisito mancante e di contestare efficacemente l'esclusione.
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