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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07600/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria proposta da due soggetti che chiedevano la reintegrazione nel possesso di un immobile sito in Chieti e dei beni mobili ivi contenuti, assumendo di avere subito uno spoglio ad opera di altri soggetti, tra cui una persona poi deceduta e i suoi congiunti, nonché un ufficiale giudiziario intervenuto nell'esecuzione di un ordine di rilascio dell'immobile fondato su precedente titolo giudiziale. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo insussistente la prova di uno spoglio consapevolmente arbitrario e infondato. In appello gli originari attori contestavano, tra l'altro, la costituzione delle eredi dopo il decesso di una delle parti e denunciavano nullità del processo per violazione dell'art. 299 c.p.c., oltre a lamentare vizi della sentenza di primo grado, omessa valutazione di elementi probatori, erronea esclusione del dolo dei convenuti e difetti di motivazione in ordine ai beni mobili. La corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e respingeva gli altri motivi. In cassazione i ricorrenti censuravano la decisione d'appello, ma il ricorso veniva ritenuto inammissibile sia per tardività della notifica sia per violazione dell'art. 366 c.p.c., poiché redatto in modo oscuro, confuso e privo della necessaria sinteticità e chiarezza, tale da impedire l'intelligibilità delle doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondate le eccezioni della controricorrente sia sulla tardività della notifica del ricorso sia sulla violazione dell'art. 366 c.p.c., per difetto di chiarezza e sinteticità espositiva. Ha inoltre affermato che, quando l'esposizione è oscura e le censure risultano confuse e sovrapposte, viene pregiudicata l'intellegibilità delle questioni e si realizza la violazione dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato dall'originaria eccezione di nullità del processo per decesso della parte; la Corte d'appello ha escluso la nullità perché non era stata dichiarata l'interruzione del processo e le eredi si erano costituite volontariamente e tempestivamente.

  • art. 342 c.p.c.

    È il parametro di specificità dell'appello: la Corte d'appello ha ritenuto il gravame inammissibile perché confuso, generico e privo di riferimento a capi specifici della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo chiaro e sintetico, con esposizione ordinata dei fatti e dei motivi; la violazione di tali requisiti, quando renda incomprensibili le censure, comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come contenitore dei vizi denunciabili in cassazione, entro il quale i motivi devono essere specificamente articolati.

  • art. 24 Cost.

    La Corte richiama il diritto di difesa per evidenziare che la sinteticità serve a rendere effettiva la tutela senza oneri processuali superflui.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È richiamato quale parametro del giusto processo, cui si collega il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato insieme ai principi costituzionali per sostenere che l'atto processuale non deve gravare inutilmente il processo e deve essere intellegibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di inammissibilità.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    La Corte lo richiama come espressione di un principio generale di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, operante anche nel processo civile.

  • art. 51 c.p.c. e seguenti

    Richiamati nel motivo di appello relativo alla nullità di tutte le fasi del procedimento; la Corte d'appello ne ha escluso la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 615 c.p.c.

    È menzionato per la precedente opposizione all'esecuzione, la cui sentenza di accoglimento è stata ritenuta irrilevante ai fini della prova del dolo dei convenuti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sua redazione, per oscurità, disordine o eccessiva prolissità, compromette l'intelligibilità dei fatti di causa e delle doglianze, violando i requisiti di contenuto-forma imposti dall'art. 366 c.p.c.
  • Il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali non è una prescrizione meramente stilistica, ma uno strumento funzionale all'effettività del diritto di difesa e al giusto processo; la sua violazione rileva quando impedisce al giudice di legittimità di comprendere le censure.
  • Nel giudizio di appello, la critica alla sentenza deve essere specifica e riferita a capi determinati della decisione; censure generiche, confuse o meramente assertive sono inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • In tema di morte della parte, la costituzione volontaria e tempestiva degli eredi può evitare la declaratoria di nullità del processo se non sia stato dichiarato l'interruzione del giudizio.
  • La deduzione di un precedente giudiziale favorevole non basta, da sola, a dimostrare il dolo o la responsabilità della controparte se non è riferibile ai soggetti convenuti e se non è munita di efficacia definitiva nel giudizio considerato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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