Cassazione Civile, Ordinanza n. 36476/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere il saldo dei compensi professionali maturati per l'assistenza difensiva prestata in numerosi giudizi civili, oltre alle spese per il parere del Consiglio dell'ordine. La controparte aveva eccepito di avere già pagato quanto dovuto e aveva proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di somme asseritamente percepite indebitamente e per danni morali. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda dell'avvocato, liquidando il compenso secondo una determinata tariffa, e aveva respinto la riconvenzionale. In appello la cliente aveva contestato, tra l'altro, la conversione del rito da speciale a ordinario e la prova dei pagamenti effettuati; l'avvocato, con appello incidentale, aveva contestato il quantum liquidato e il parametro tariffario applicato. In cassazione la cliente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 28 e 29 l. 794/1942, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di inammissibilità del procedimento speciale e della conseguente conversione del rito; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione della prova documentale e testimoniale, censurando il rigetto delle sue doglianze sul pagamento già eseguito. L'avvocato, con ricorso incidentale, ha censurato la liquidazione dei compensi, sostenendo che il giudice di merito aveva applicato la tariffa sbagliata, poiché al momento della revoca del mandato era già vigente il d.m. n. 127/2004 e non il d.m. del 1994.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della cliente, ritenendo infondate o inammissibili le censure sulla tardività della questione del rito e sulla prova dei pagamenti; ha invece accolto il ricorso incidentale dell'avvocato, rilevando che la tariffa professionale applicabile era quella del d.m. n. 127/2004, entrato in vigore il 2 giugno 2004, poiché la revoca del mandato era intervenuta dopo tale data. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 28 e 29 L. 13 giugno 1942, n. 794
Il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi dell'avvocato non può proseguire se mancano i presupposti di applicabilità; tuttavia la contestazione dell'erronea instaurazione del rito, se non dedotta tempestivamente nei gradi di merito, è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali.
art. 2697 c.c.
La parte che contesta il pagamento dei compensi o afferma l'avvenuto adempimento deve assolvere al relativo onere probatorio secondo la ripartizione legale della prova.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento di scritture private richiede il rispetto delle regole processuali sul riconoscimento e sulla verificazione dei documenti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La valutazione delle prove rientra nel giudizio di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali di valutazione.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono essere invocate solo nei limiti consentiti dalla logica inferenziale e dalla valutazione del giudice di merito.
d.m. 5 ottobre 1994
È stato richiamato come tariffa professionale applicata in primo grado, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che nel caso concreto non fosse la tariffa corretta al momento di cessazione dell'incarico.
d.m. n. 127/2004
È la tariffa professionale ritenuta applicabile dalla Corte, perché in vigore dal 2 giugno 2004 e quindi vigente al momento della revoca del mandato professionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso è dovuto, se ricorrono i presupposti, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La contestazione dell’erronea conversione o prosecuzione di un rito speciale non determina automaticamente la nullità della sentenza se il vizio non è tempestivamente dedotto nei modi e nei tempi di legge; opera la regola della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e la sanatoria per mancata specifica deduzione nei gradi di merito.
- In tema di compensi professionali, quando l’attività difensiva è unitaria, la tariffa da applicare va individuata con riguardo al momento in cui la prestazione si è conclusa, normalmente coincidente con la cessazione dell’incarico; rileva dunque la normativa tariffaria vigente a quella data.
- Le censure in cassazione che mirano a rivalutare documenti, scritture disconosciute e prove testimoniali sono inammissibili se sollecitano una nuova valutazione del merito, specie quando il giudice di appello abbia già motivato in modo coerente sulla insufficienza o inattendibilità della prova.
- Il disconoscimento di documenti e la mancata istanza di verificazione seguono regole processuali rigorose: la parte non può in cassazione trasformare in vizio di legittimità una diversa lettura del contenuto dei documenti o della strategia difensiva svolta nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36371/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36372/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36373/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36374/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36375/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36376/2021 del 24/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →