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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07718/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi dall'INPS per contributi agricoli: uno per euro 5.636,75, confermato in appello, e un altro per euro 10.473,37, annullato. Il ricorrente aveva opposto gli atti sostenendo, da un lato, che l'INPS avesse illegittimamente escluso le agevolazioni contributive previste per le zone svantaggiate e, dall'altro, che la contribuzione dovesse essere parametrata all'orario ridotto effettivamente osservato dagli operai agricoli a tempo determinato, e non all'orario pieno. Con il terzo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, assumendo di essere stato complessivamente vittorioso perché l'avviso di maggiore importo era stato annullato e quello residuo aveva valore inferiore. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché investiva solo alcune delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e non specificava adeguatamente gli atti difensivi e i fatti decisivi; ha rigettato il secondo motivo perché il minimale contributivo va commisurato all'orario legale/contrattuale ordinario e non può essere ridotto in base a pattuizioni di minor orario non dimostrate come part-time; ha accolto il terzo motivo, affermando che, in presenza di accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi, la parte complessivamente vittoriosa non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte, ma solo eventualmente vederle compensate.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il terzo motivo di ricorso, ha respinto gli altri due e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese. Ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuova liquidazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione. Sul merito della debenza contributiva, resta ferma la decisione di appello che aveva respinto l'opposizione relativa a uno degli avvisi di addebito e accolto l'altra. Il principio applicato in tema di spese è che, quando la domanda è articolata in più capi e la parte ottiene un accoglimento complessivo prevalente, essa deve essere considerata parzialmente vittoriosa e non può essere condannata a rifondere, nemmeno in parte, le spese della controparte; al più le spese possono essere compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulle agevolazioni contributive nelle zone svantaggiate, senza che la Corte ne dia una specifica lettura autonoma

  • d.l. n. 2/2006

    richiamato dal ricorrente insieme ad altre fonti per contestare la decisione sulle agevolazioni contributive

  • d.lgs. n. 375/1993

    richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alle agevolazioni contributive

  • L. n. 389/1989

    richiamato dal ricorrente per la disciplina del minimo contributivo e delle agevolazioni

  • d.l. n. 510/1996

    richiamato dal ricorrente in tema di contribuzione agricola e orario di lavoro

  • CCNL 10.7.2002

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulle agevolazioni contributive

  • CCNL 6.7.2006

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulle agevolazioni contributive

  • C.P.L. della Provincia di Brindisi del 20.9.2004

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina locale applicabile

  • delibera CIPE n. 42/2000

    richiamata dal ricorrente per la delimitazione delle zone svantaggiate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi inerenti alla valutazione delle prove e dei fatti pacifici

  • CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti del 6.7.2006

    artt. 10, 14, 27, 30, 40, 45

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la contribuzione dovesse essere parametrata all'orario ridotto effettivo

  • C.P.L. Provincia di Brindisi del 29.10.1994

    richiamato dal ricorrente per la disciplina dell'orario di lavoro e del minimo contributivo

  • d.lgs. n. 66/2003

    richiamato dal ricorrente per il computo dell'orario di lavoro

  • direttiva 93/104/CE

    richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro

  • direttiva 2000/34/CE

    richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro

  • decreto interministeriale 28.12.1995

    richiamato dal ricorrente in materia di orario e contribuzione agricola

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per censurare la condanna alle spese in capo alla parte parzialmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che, in caso di accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese della parte vittoriosa, ma non può condannarla, nemmeno parzialmente, a rifondere le spese della controparte

Massime di principio

  • L'eventuale ricorso per cassazione contro una decisione fondata su più rationes decidendi è inammissibile, per difetto di interesse, se non censura tutte le ragioni autonome che sorreggono la decisione.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi deve indicare in modo specifico il fatto storico, la sua discussione processuale e la decisività; non è sufficiente riproporre deduzioni difensive o richiamare genericamente documenti.
  • In materia di contribuzione agricola, il minimale contributivo si calcola assumendo come parametro l'orario ordinario legale o contrattuale di riferimento, che ha natura inderogabile, e non può essere ridotto per effetto di pattuizioni di minor orario se non in presenza di una effettiva e specificamente allegata disciplina di lavoro part-time o equivalente.
  • Le disposizioni transitorie e gli accordi di riallineamento non possono essere invocati per incidere sul calcolo del minimale contributivo al di fuori delle situazioni concrete e storicamente previste dalla relativa disciplina.
  • In caso di domanda articolata in più capi, l'accoglimento parziale che lasci prevalere la parte ricorrente sul piano complessivo qualifica tale parte come vittoriosa, con conseguente impossibilità di porla, anche solo parzialmente, a rifondere le spese della controparte; il giudice può al più disporre la compensazione totale o parziale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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