Regolamento (UE) 2021/943
Regolamento (UE) 2021/943 della Banca centrale europea del 14 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2021/24)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro FINREP della BCE sostituendo i rinvii al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con quelli al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, entrato a sua volta a sostituire la precedente disciplina tecnica di attuazione delle segnalazioni prudenziali. L’intervento assicura la coerenza tra la normativa BCE sulle informazioni finanziarie a fini di vigilanza e la nuova disciplina armonizzata della Commissione, introducendo anche modifiche di denominazione e struttura di alcuni modelli e dei relativi punti dati. Il regolamento si applica dal 28 giugno 2021, in parallelo con l’entrata in applicazione della nuova normativa tecnica europea.
Modifica del regolamento BCE/2015/13 (FINREP) per allineare i riferimenti e i modelli di segnalazione finanziaria alla nuova normativa tecnica UE (regolamento di esecuzione (UE) 2021/451).
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi significativi soggetti alla vigilanza prudenziale nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, con particolare riferimento alle segnalazioni di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata e, in determinati casi, su base subconsolidata o individuale. Riguarda i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e quelli che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, inclusi i casi in cui tali discipline siano o non siano compatibili con gli IFRS. Le disposizioni si applicano negli Stati membri dell’UE e, per gli enti ricompresi, dal 28 giugno 2021; restano salve le facoltà delle autorità nazionali competenti di modulare alcuni obblighi nei limiti previsti dal regolamento.
Modifica del regolamento BCE/2015/13 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza
Il regolamento interviene sul quadro FINREP della BCE per adeguarlo al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, che ha abrogato e sostituito il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. L’obiettivo è preservare la coerenza tra la disciplina BCE e la nuova normativa tecnica di attuazione prevista dal CRR, anche mediante l’aggiornamento dei modelli, dei punti dati e dei rinvii interni.
Contesto e finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ha ridefinito il quadro tecnico delle segnalazioni prudenziali degli enti. Poiché il regolamento BCE/2015/13 rinviava ai modelli dell’ABE recepiti nel precedente regolamento di esecuzione n. 680/2014, si è reso necessario allineare la disciplina BCE ai nuovi modelli e alla nuova struttura degli allegati, anche alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876 al regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli enti creditizi significativi e, più in generale, i soggetti vigilati tenuti alla segnalazione FINREP nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Le segnalazioni interessano sia gli enti che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 sia quelli che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, distinguendo tra discipline compatibili e non compatibili con gli IFRS.
Aggiornamento dei riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
La modifica centrale consiste nella sostituzione sistematica dei rinvii al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con rinvii al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Questo vale per gli articoli che disciplinano il formato, il contenuto e la frequenza delle segnalazioni, nonché per le disposizioni relative ai modelli e ai rinvii tecnici contenuti negli allegati.
Segnalazioni su base consolidata, subconsolidata e individuale
L’articolo 1, paragrafo 3, viene riscritto per chiarire che, se le autorità competenti, compresa la BCE, impongono obblighi su base subconsolidata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del CRR, gli enti devono rispettare su base subconsolidata anche i requisiti previsti dal regolamento BCE sulla base consolidata.
Gli articoli 4 e 5 vengono sostituiti per coordinare le segnalazioni consolidate con gli articoli 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451:
- per gli enti significativi che applicano gli IFRS, la segnalazione segue il regime dell’articolo 11;
- per gli enti significativi soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, la segnalazione segue il regime dell’articolo 12.
Frequenza, contenuto minimo e allegati tecnici
Le modifiche agli articoli 6, 7, 9, 11, 13 e 14 aggiornano la frequenza delle segnalazioni e i contenuti minimi richiesti. Il regolamento rinvia ora ai modelli e alle frequenze previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, incluse le informazioni minime comuni e i modelli specifici richiamati dagli allegati I e II del regolamento BCE.
Nuova struttura degli allegati FINREP
Gli allegati I-V del regolamento BCE/2015/13 sono integralmente sostituiti. I nuovi allegati definiscono:
- la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata;
- la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata;
- i punti di dati FINREP da utilizzare in base agli IFRS o ai GAAP nazionali.
Per i soggetti IFRS o con GAAP nazionali compatibili con gli IFRS, i modelli richiamati sono quelli dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451; per gli altri soggetti con GAAP nazionali, si rinvia all’allegato IV dello stesso regolamento. Le istruzioni applicative sono quelle dell’allegato V.
Gli allegati elencano in dettaglio i modelli trimestrali, con soglia e annuali, tra cui:
- stato patrimoniale;
- conto economico;
- disaggregazioni delle attività e passività finanziarie;
- prestiti e anticipazioni;
- derivati e coperture;
- svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti;
- garanzie reali e ricevute;
- gerarchia del fair value;
- esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza;
- struttura del gruppo “entità per entità”.
Per i soggetti che applicano GAAP nazionali, gli allegati prevedono anche specifiche opzioni alternative di segnalazione, lasciate alla decisione della singola autorità nazionale competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 28 giugno 2021, in coerenza con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. In tal modo si evita un disallineamento temporale tra la disciplina FINREP della BCE e la nuova normativa tecnica di segnalazione prudenziale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei riferimenti normativi
Sostituisce, nel regolamento BCE/2015/13, tutti i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, per mantenere allineata la disciplina FINREP alla nuova normativa tecnica della Commissione.
Segnalazioni su base subconsolidata
Modifica l’articolo 1, paragrafo 3, chiarendo che, quando le autorità competenti, compresa la BCE, richiedono l’adempimento degli obblighi di cui alle parti da due a otto del CRR e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del CRR, gli enti devono soddisfare anche su base subconsolidata i requisiti del regolamento FINREP previsti su base consolidata.
Formato e frequenza delle segnalazioni consolidate
Sostituisce gli articoli 4 e 5 per stabilire che gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS o discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza secondo gli articoli 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, rispettivamente per i soggetti IFRS e per quelli in GAAP nazionali, su base consolidata.
Aggiornamento delle frequenze e dei contenuti informativi
Riformula gli articoli 6, 7, 9, 11, 13 e 14 per rinviare alle frequenze di segnalazione previste dagli articoli 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e per aggiornare i contenuti minimi comuni, inclusi i modelli 40.1 e gli allegati I e II, sia per le segnalazioni trimestrali sia per quelle annuali o soggette a soglia.
Aggiornamento di ulteriori riferimenti nel regolamento FINREP
Modifica gli articoli 8, 10, 12 e 15 del regolamento BCE/2015/13 sostituendo i rinvii al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con rinvii al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Nuovi allegati e modelli di segnalazione
Sostituisce integralmente gli allegati I-V del regolamento BCE/2015/13, ridefinendo i modelli e i punti dati FINREP per la segnalazione finanziaria semplificata, ulteriormente semplificata e per i punti dati da segnalare in base agli IFRS o ai GAAP nazionali, in coerenza con gli allegati III, IV e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Sono previsti elenchi dettagliati di modelli trimestrali, con soglia o annuali, inclusi, tra gli altri, stato patrimoniale, conto economico, prestiti e anticipazioni, passività finanziarie, derivati, coperture, svalutazioni, garanzie, fair value, esposizioni deteriorate, misure di tolleranza e struttura del gruppo.
Facoltà delle ANC di prevedere segnalazioni alternative
Gli allegati rinnovati mantengono la possibilità per ciascuna autorità nazionale competente di consentire, per i soggetti disciplinati da GAAP nazionali, la segnalazione di modelli alternativi specifici (ad esempio 9.1 o 9.1.1, 11.1 o 11.2, 12.0 o 12.1, 16.3 o 16.4), nei limiti previsti dal regolamento.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 28 giugno 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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