Ordinanza n. 101/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di diniego del 21.5.25 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania dell'istanza, presentata il 23.11.24 con Prot. 20250012437, di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in assenza di autorizzazione urbanistica, e segnatamente: del progetto di regolarizzazione di una tettoia chiusa già realizzata in sovraelevazione nell'unità immobiliare per civile abitazione sita in Via Croce nn. 64/66 Aci Catena (CT), Fraz. Aci san Filippo, in catasto al Foglio 3 p.lla 4227 subb 2, 3 e 4 - del preavviso di parere contrario della medesima Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania del 30.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica relativo alla regolarizzazione di una tettoia chiusa realizzata in sovraelevazione, nonché il relativo preavviso di parere contrario
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania in relazione all'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione, consistenti nella regolarizzazione di una tettoia chiusa in sovraelevazione presso un'unità immobiliare ad uso abitativo. È stato altresì impugnato il precedente preavviso di parere contrario. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti contro tali atti, limitandosi a disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione regionale, non costituita in giudizio, per l'acquisizione della documentazione amministrativa rilevante.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Rilevato che l'amministrazione regionale non aveva depositato il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a base della sua adozione, il Collegio ha disposto l'incombente istruttorio previsto dagli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando il deposito della documentazione entro il termine di legge, in vista dell'udienza di merito fissata per l'11 giugno 2026. Il TAR ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi documento suscettibile di incidere sulla decisione, anche con riguardo alla possibile applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio
L'amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
ove l'Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l'esibizione di tali atti
In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti e documenti necessari o utili al giudizio.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti suscettibili di incidere sulla verifica dell'eventuale rilevanza dei vizi formali del provvedimento ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non deposita il provvedimento impugnato e gli atti sui quali esso si fonda, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione della documentazione ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di atti e documenti "utili al giudizio" comprende ogni elemento documentale potenzialmente idoneo a influire sulla decisione della controversia, inclusi quelli rilevanti per valutare l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
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