Cassazione Penale, Sentenza n. 9265/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Capitanio era stato condannato per avere violato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara (5/11/2018) che gli vietava il ritorno nel comune di Pescara per 3 anni; il fatto era avvenuto il 23/9/2019. In appello la condanna era stata confermata. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art.1 d.lgs.159/2011 con riferimento alla mancata classificazione nelle categorie previste e alla carenza di prova della pericolosità sociale; (2) inosservanza della legge n.241/1990 per difetto di notifica dell'avviso del procedimento e mancato rispetto dei termini amministrativi per le memorie difensive; (3) inosservanza dell'art.2 d.lgs.159/2011 per mancanza dell'indicazione del luogo di rimpatrio (residenza o altro domicilio preciso).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il provvedimento del Questore è illegittimo per carenza di motivazione, poiché non indica a quale delle categorie previste dall'art.1 della L. 27/12/1956 n.1423 (ora d.lgs.159/2011) il ricorrente fosse ritenuto appartenere né fornisce gli elementi di fatto che giustificano la sua pericolosità sociale. La Corte ha disapplicato l'atto amministrativo illegittimo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo che il fatto non sussiste.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)
L'art.1 delimita le categorie rilevanti ai fini del rimpatrio e richiede che il provvedimento amministrativo motivi la appartenenza del destinatario a tali categorie; l'art.2 richiede l'indicazione del luogo di rimpatrio; l'art.76 incrimina la violazione del foglio di via. La Corte ha ritenuto che la mancanza di motivazione sull'appartenenza alle categorie invalida l'atto amministrativo che costituisce il presupposto della fattispecie penale
L. 27/12/1956, n.1423
art.1 (richiamato nella giurisprudenza e nel d.lgs.159/2011)
La giurisprudenza richiede che il provvedimento amministrativo specifichi gli elementi di fatto che collegano il soggetto a una delle categorie previste e che motivino la pericolosità sociale
L. 7/8/1990, n.241
art.7; art.2, commi 2 e 3
Norme sul procedimento amministrativo e sulla comunicazione degli atti: il ricorrente ha dedotto violazioni relative alla notifica dell'avviso del procedimento e ai termini per le memorie difensive; la Corte si è pronunciata sul principio generale di motivazione dell'atto, mentre il primo motivo è risultato risolutivo
cod. proc. pen.
art.606 c.p.p.; artt. 173 disp. att.
Richiamati come norme processuali che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione e i limiti della riproduzione dei motivi d'appello
d.l. n.137/2020, art.23 (conv. e succ. modd.)
Citato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero depositata ai sensi della disposizione emergenziale
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che limita la libertà di circolazione (es. foglio di via) deve contenere una motivazione puntuale: indicare a quale categoria normativa il destinatario è ritenuto appartenere e gli elementi di fatto che giustificano la sua pericolosità sociale; la mera enunciazione di precedenti non è sufficiente se non collegata a specifiche circostanze
- Se il reato contestato consiste nella violazione di un provvedimento amministrativo, l'illegittimità di quest'ultimo per vizi di motivazione può comportare l'annullamento della condanna penale e la declaratoria che il fatto non sussiste
- La Corte d'appello non può sostituirsi al potere motivazionale dell'amministrazione con una valutazione apodittica: la legittimità dell'atto amministrativo va verificata sulla base del testo motivazionale originario e degli elementi fattuali in esso riportati
- Violazioni procedurali (notifiche, termini per memorie) previste dalla legge sul procedimento amministrativo possono costituire ulteriori profili di illegittimità dell'atto, ma l'esito processuale dipende dall'incidenza di tali vizi sulla fondatezza complessiva del provvedimento
- Nelle fattispecie analoghe è prudente per la pubblica amministrazione motivare in modo esaustivo qualsiasi misura di prevenzione o limitazione della libertà personale, documentando i fatti e il nesso con la pericolosità sociale per evitare la disapplicazione giudiziale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9172/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9173/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9174/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9176/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9179/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9180/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →