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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3393/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente fallita)

La controversia

La società, dichiarata fallita dal Tribunale di Vigevano con sentenza del 20 luglio 2006, contestava un avviso di accertamento del 14 settembre 2010, notificato alla curatela, con cui erano recuperati a tassazione, per il periodo d’imposta 2005, IRES, IRAP e IVA in relazione a costi ritenuti indeducibili e indetraibili, perché correlati a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che solo il curatore fosse legittimato a impugnare l’atto. La ricorrente aveva notificato il ricorso all’Amministrazione finanziaria il 12 novembre 2010. Con il primo motivo ha denunciato la rilevazione d’ufficio del difetto di legittimazione e la mancata verifica dell’interesse del curatore; ha riferito di avere prodotto una raccomandata del 16 settembre 2010, nella quale il curatore dichiarava di non disporre di documenti e motivazioni per contestare gli addebiti e rimetteva all’ex liquidatrice la scelta di impugnare. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 24 Cost., 43 L. Fall. e 75 c.p.c., ha sostenuto che il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e può eccezionalmente impugnare l’avviso quando la curatela rimanga inerte, posto che i presupposti dell’imposizione erano anteriori al fallimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: il difetto di capacità processuale del fallito nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento è rilevabile d’ufficio; la censura era inoltre prospettata con riferimento al parametro processuale non corretto, profilo indicato dalla Corte come possibile ragione d’inammissibilità. Ha accolto il secondo motivo. In base all’art. 43 L. Fall., il fallito può eccezionalmente agire per tutelare i propri diritti patrimoniali se l’inerzia della curatela dipende da totale disinteresse, ma non quando l’omessa iniziativa deriva da una valutazione negativa, anche esplicita, circa la convenienza della lite per la massa. La CTR aveva negato in radice la legittimazione senza accertare quale delle due situazioni ricorresse, nonostante la dedotta comunicazione del curatore. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 L. Fall.

    La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell’art. 43 L. Fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia

    Il fallimento priva il fallito della capacità processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura, attribuendo la legittimazione al curatore. In via eccezionale, il fallito può agire se la curatela è totalmente disinteressata; non può farlo quando l’omissione dell’azione dipende da una valutazione negativa della sua utilità per la massa.

  • art. 24 Cost.

    Nell’inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell’omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 L. Fall. e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa

    Il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale e alla difesa concorre a fondare la legittimazione eccezionale del fallito a impugnare l’atto impositivo quando gli organi fallimentari omettano di esercitare la tutela, nei limiti precisati dall’art. 43 L. Fall.

  • art. 75 c.p.c.

    interpretazione non determinabile dal testo

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 112 c.p.c.

    In disparte la prospettabile inammissibilità della censura in esso contenuta, per l’inesatta sussunzione dell’error in procedendo ex art. 112, c.p.c., al parametro del n. 3, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, anzichè a quello del n. 4, del medesimo articolo, la CTR, nel rilevare ex officio il difetto di legittimazione attiva della liquidatrice della società fallita ad impugnare l’avviso di accertamento recante un credito fiscale i cui presupposti si erano verificati quando la società era in bonis, si è conformata al principio di diritto

    La censura di un error in procedendo riferito all’art. 112 c.p.c. deve essere ricondotta al parametro dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e non al n. 3; in ogni caso, nel caso deciso, la rilevazione d’ufficio del difetto di legittimazione era conforme al principio richiamato dalla Corte.

  • art. 299 c.p.c.

    Poichè, in ipotesi di sopravvenienza del fallimento della parte all’instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l’art. 299 c.p.c. dispone l’interruzione automatica del processo, rilevabile d’ufficio da parte del giudice, deve ritenersi che, analogamente, nell’ipotesi di controversia proposta da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d’ufficio dal giudice, atteso che in tale caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale rispetto al caso previsto dall’art. 299 c.p.c.

    La rilevabilità d’ufficio dell’interruzione automatica prevista in caso di fallimento sopravvenuto sostiene, per analogia, la rilevabilità d’ufficio della perdita di capacità processuale quando la parte era già fallita al momento della proposizione della controversia.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    In disparte la prospettabile inammissibilità della censura in esso contenuta, per l’inesatta sussunzione dell’error in procedendo ex art. 112, c.p.c., al parametro del n. 3, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, anzichè a quello del n. 4, del medesimo articolo, la CTR, nel rilevare ex officio il difetto di legittimazione attiva della liquidatrice della società fallita ad impugnare l’avviso di accertamento recante un credito fiscale i cui presupposti si erano verificati quando la società era in bonis, si è conformata al principio di diritto

    La Corte individua nel n. 4, e non nel n. 3, dell’art. 360, primo comma, c.p.c. il parametro pertinente alla denuncia di un error in procedendo riferito all’art. 112 c.p.c.

Massime di principio

  • Dichiarato il fallimento, la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura spetta al curatore; il fallito conserva eccezionalmente la legittimazione a tutelare i propri diritti patrimoniali quando l’omessa iniziativa della curatela dipenda da totale disinteresse degli organi fallimentari.
  • L’omessa impugnazione di un atto impositivo da parte del curatore non basta, da sola, a riconoscere al fallito la legittimazione ad agire: occorre distinguere la mera inerzia, che può abilitarlo eccezionalmente, dalla scelta consapevole di non promuovere la lite perché ritenuta non conveniente per la massa, che esclude tale legittimazione.
  • Quando il fallito agisce contro un atto impositivo relativo a presupposti anteriori alla dichiarazione di fallimento, il giudice deve verificare la ragione della mancata impugnazione da parte della curatela e non può escludere la legittimazione del fallito senza tale accertamento.
  • La perdita della capacità processuale del fallito nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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