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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28420/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento di euro 97.818,95 a titolo di corrispettivo della somministrazione. La società ingiunta ha proposto opposizione contestando: la riconducibilità certa dei consumi fatturati ai propri punti vendita, la prova dell’effettività dei consumi, la correttezza del sistema di fatturazione a conguaglio e di lettura stimata, nonché la duplicazione di alcune voci già saldate. Il Tribunale ha accolto l’opposizione per difetto di prova del credito; la Corte d’appello ha confermato ritenendo che, nel giudizio di opposizione, le fatture non bastino a provare l’esistenza del credito se contestate e che la prova dovesse essere fornita con ordinari mezzi istruttori. Nel ricorso per cassazione la società fornitrice ha dedotto violazione dell’art. 184 bis c.p.c., omessa/errata motivazione sulla mancata valutazione di documenti decisivi (fatture e certificazioni dei consumi del distributore) e violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova, sostenendo anche la producibilità in appello delle certificazioni come documenti precostituiti. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato un contrasto della decisione impugnata con la giurisprudenza di legittimità e ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura è idonea per ottenere il decreto ma non prova da sola l’esistenza del credito se contestata. Ha inoltre osservato che il vizio motivazionale era precluso in presenza di doppia conforme e che la produzione documentale in appello era tardiva, essendo stata offerta oltre i termini di primo grado senza idonea rimessione in termini; ha anche escluso l’applicabilità dell’art. 184 bis c.p.c. ratione temporis e la possibilità di ammettere i documenti in appello solo perché qualificati come prova precostituita. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non dimostra che la decisione impugnata si è discostata dalla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 645 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il credito azionato deve essere provato secondo le regole ordinarie, se contestato dall’opponente.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le produzioni documentali effettuate oltre i termini assegnati sono tardive e non possono essere valorizzate senza una valida rimessione in termini.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    Il tribunale ha rimesso la causa per la decisione in forma semplificata dopo il diniego alla produzione tardiva.

  • art. 184 bis c.p.c.

    La Corte rileva che la norma non era applicabile ratione temporis nel caso concreto, essendo stata abrogata prima della notifica dell’opposizione.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello opera il divieto di nuovi mezzi di prova, salvo la prova che la parte non abbia potuto proporli o produrli in primo grado per causa a sé non imputabile.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che pretende il pagamento deve provare l’esistenza e l’entità del credito; la contestazione dell’altra parte non la trasferisce su quest’ultima in assenza di specifiche ammissioni.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente infondato e dilatorio integra abuso del diritto all’impugnazione e può giustificare la condanna equitativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura commerciale è sufficiente a fondare l’ingiunzione, ma non costituisce prova piena del credito quando l’opponente lo contesti specificamente; in tal caso il creditore opposto deve dimostrare il proprio diritto con idonei mezzi di prova.
  • La mancata contestazione dell’opponente non equivale, di per sé, ad ammissione del credito: perché un fatto possa considerarsi pacifico occorre una sua esplicita ammissione oppure una difesa incompatibile con il disconoscimento.
  • In appello non sono ammissibili nuovi mezzi di prova o nuovi documenti se prodotti oltre i termini di primo grado, salvo dimostrazione che la mancata produzione sia dipesa da causa non imputabile alla parte.
  • Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione quando ricorre la doppia conforme, ossia quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti decisivi.
  • L’uso del ricorso per cassazione per riproporre censure già disattese o manifestamente infondate può integrare abuso del diritto all’impugnazione e legittimare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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