Cassazione Penale, Sentenza n. 25800/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Pirolozzi con due atti distinti articolati in molteplici motivi: vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa (Claudio Congia) e del teste Lorenzo Annuito; illegittima utilizzazione come testimonianza di Congia in qualità di indagato; errata qualificazione del fatto principale (capo A) come tentato omicidio anziché lesioni personali; mancato riconoscimento della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione; censure sulla configurazione del reato di calunnia e su presunte violazioni procedurali relative al decreto di archiviazione della denuncia di Pirolozzi verso Congia (notifiche e diritto di formulare osservazioni), con contestazione dell'elemento psicologico delle imputazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli infondati: è stato confermato il principio di deferenza al giudice del merito sulla valutazione della credibilità testimoniale e sono respinte le censure sulla legittima difesa, sulla provocazione e sulla calunnia. Sono dichiarate inammissibili le doglianze relative ad atti estranei al procedimento in giudizio (archiviazione). Tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso riguardo alla qualificazione giuridica del reato indicato al capo "A": ha ritenuto insufficiente la motivazione sul requisito psicologico (animus necandi) ancorata in misura decisiva alla presunta "micidialità" di un oggetto metallico non adeguatamente individuato e documentato. Perciò ha annullato la sentenza limitatamente a tale qualificazione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul capo A e sul trattamento sanzionatorio, rimettendo a quella corte anche il regolamento delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento normativo dei motivi di ricorso in cassazione: consente il controllo di legittimità per vizi di motivazione, travisamento della prova e questioni di legge; la Corte ha ritenuto non sussistenti i vizi lamentati salvo il profilo di qualificazione giuridica del fatto.
artt. 192, 197 e 210 cod. proc. pen.
Norme sulla valutazione della prova e sul contraddittorio; la Corte ha richiamato che la valutazione della attendibilità delle testimonianze è rimessa al giudice del merito salvo manifeste contraddizioni e che tali vizi non sono stati dimostrati.
art. 56 cod. pen.
Norma sull'elemento psicologico del reato; invocata in relazione alla qualificazione del fatto (dolo/pericolo di vita) e valutata dalla Corte come profilo parzialmente viziato nella sentenza impugnata.
art. 575 cod. pen.
Definizione del reato di omicidio; richiamata per distinguere tra lesioni e tentato omicidio in relazione all'animus necandi e alla potenzialità dell'azione.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali; la Corte ha esaminato la corretta applicazione della distinzione tra lesioni e tentato omicidio basata su modalità, sede delle lesioni e idoneità dello strumento.
art. 52 cod. pen.
Norma sulla legittima difesa; la Corte ha richiamato i presupposti (aggressione ingiusta, pericolo attuale, necessità e proporzione) e ha ritenuto che non fossero soddisfatti nel caso di specie.
art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti (provocazione); la Corte ha ritenuto che la sproporzione tra l'offesa e la reazione escludeva l'applicazione dell'attenuante.
artt. 127, 178, 408, 409, 410, 415-bis cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione a presunte violazioni procedurali sull'archiviazione e sul diritto di difesa; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché attengono ad atti estranei al procedimento principale.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito un sindacato libero e di merito sulla valutazione della credibilità delle testimonianze: il giudice di legittimità controlla solo la congruità e la non contraddittorietà della motivazione e la presenza di ipotesi di manifesta illogicità o di congetture insuscettibili di verifica.
- Per far valere la legittima difesa occorre dimostrare l'esistenza di un pericolo attuale e ingiusto, la necessità e la proporzionalità della reazione; la semplice percezione soggettiva o lesioni subite non sono sufficienti se non inserite in un quadro oggettivo che giustifichi la reazione.
- L'attenuante della provocazione richiede un nesso causale e una congruità tra l'offesa subita e la reazione: se la reazione è macroscopicamente sproporzionata, l'attenuante non opera.
- La qualificazione da lesioni a tentato omicidio richiede chiari elementi sull'animus necandi e sull'idoneità della condotta a cagionare la morte (sede delle ferite, modalità, arma/mezzo): motivazioni che si fondano su supposizioni circa la "micidialità" di uno strumento non identificato possono essere insufficienti e annullabili.
- Le censure procedurali relative ad atti di un procedimento diverso e non facente parte del giudizio impugnato possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione se riguardano atti estranei al processo di cui si chiede la revisione.
- Per contestare in cassazione la utilizzabilità di una dichiarazione occorre dimostrare che la stessa era inidonea per ragioni giuridiche (es. testimonianza di indagato senza le garanzie previste) o che la motivazione del giudice del merito è manifestamente contraddittoria.
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