Sentenza n. 12461/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Del Bando prot. n. 290773/2025 con cui l’Agenzia delle Entrate Divisione Risorse ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicato in data 11.07.2025 sul Portale InPa; Del diario delle prove del 30.09.2025 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate; Del calendario delle prove scritte del 30.09.2025 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate; Dell’avviso indicante il numero di domande di partecipazione pervenute per il nuovo concorso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate; delle prove stesse, degli esiti e di ogni atto/verbale annesso; Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale: 1) il Piano integrato di attività e di organizzazione 2025 – 2027, e in particolare del Piano triennale dei fabbisogni di personale, nelle parti di interesse, e degli allegati nelle relative parti di interesse, e se ritenuto opportuno anche del PIAO 2024.-2026, ove interpretati in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’utilizzo delle graduatorie delle varie Direzioni regionali e provinciali pre-vigenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.1.2026: 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Lazio e uffici centrali, Lombardia, Toscana Abruzzo e Sardegna, anche nella parte in cui si prevede la presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza dal 18 dicembre 2025; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) delle Regioni sopra menzionate per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico- tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Degli esiti delle prove scritte; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; d. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; e. il diario d’esame, ove lesivo; f. la Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; g. calendario della prova scritta; h. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; i. esiti anonimi della prova scritta; l. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; unitamente a quanto già impugnato in sede principale nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’utilizzo delle graduatorie delle varie Direzioni regionali e provinciali previgenti in cui sono inseriti; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad utilizzare le graduatorie già vigenti per colmare il fabbisogno di personale rilevato nei limiti di quanto di interesse. Con riserva di ulteriori mezzi istruttori. Con condanna di vittoria e spese difensive in distrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, atti della relativa procedura concorsuale e graduatorie, oltre al PIAO 2025-2027, impugnati per il mancato utilizzo delle graduatorie di una precedente selezione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, collocati come idonei non vincitori nelle graduatorie della precedente selezione per funzionari dell’Agenzia delle Entrate, hanno contestato l’indizione del nuovo concorso del 2025 anziché lo scorrimento delle graduatorie previgenti. Hanno dedotto la violazione dell’art. 21 del d.P.R. 82/2023, dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001, dei principi di economicità e buon andamento, parità di trattamento e legittimo affidamento, nonché dell’art. 3 Cost.; hanno inoltre denunciato eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti hanno dedotto l’illegittimità derivata delle graduatorie e degli atti successivi della nuova procedura. La tesi principale era che le professionalità oggetto dei due concorsi fossero sostanzialmente sovrapponibili e che l’amministrazione fosse quindi tenuta a motivare specificamente la scelta di bandire una nuova procedura invece di utilizzare le graduatorie già vigenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto anzitutto che il concorso del 2025 e quello del 2023 presentassero differenze sostanziali: il primo riguardava una specifica famiglia professionale, attività più ampie e specializzate, requisiti di accesso più restrittivi e materie d’esame ulteriori, tra cui il diritto dell’Unione europea e il diritto fallimentare e della crisi d’impresa. Pertanto, le professionalità ricercate non erano sovrapponibili e non sarebbe stato comunque possibile soddisfare le nuove esigenze mediante la graduatoria precedente, nella quale erano presenti candidati privi dei nuovi requisiti o non sottoposti alla verifica delle ulteriori materie. Il Collegio ha poi applicato la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 4, comma 1, d.l. 25/2025, secondo cui il concorso costituisce strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale. Tale disposizione, interpretando l’art. 4, comma 3, lett. a), d.l. 101/2013, esclude, secondo il TAR, l’attualità di un obbligo di motivazione puntuale sulla scelta di non procedere allo scorrimento, poiché la scelta concorsuale è quella ordinaria e prioritaria. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate non era tenuta a illustrare specificamente le ragioni della preferenza per il nuovo concorso. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 82/2023
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il TAR ha ritenuto infondata la relativa censura nel quadro complessivo della disciplina sul reclutamento.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
La disposizione è stata invocata per sostenere la preferenza dello scorrimento delle graduatorie, ma non è stata ritenuta ostativa all’indizione del nuovo concorso.
art. 4, comma 3, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
La norma è stata letta alla luce della successiva disposizione interpretativa nel senso che non impone, quale regola generale, lo scorrimento delle graduatorie rispetto al concorso e non richiede una puntuale motivazione per la scelta della nuova procedura, ferma la verifica relativa all’immissione in servizio dei vincitori delle graduatorie vigenti.
art. 4, comma 1, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione interpretativa stabilisce la prevalenza ordinaria e prioritaria del concorso come modalità di reclutamento e, secondo il TAR, esclude l’obbligo di motivare puntualmente la mancata scelta dello scorrimento della graduatoria.
art. 97, comma 4, Costituzione
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Il principio costituzionale conferma la centralità del concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi pubblici.
Massime di principio
- Quando la nuova procedura concorsuale presenta differenze sostanziali rispetto a quella precedente quanto a profili professionali, attività da svolgere, requisiti di partecipazione e materie d’esame, le professionalità ricercate non sono sovrapponibili e l’amministrazione non è tenuta a utilizzare la graduatoria precedente per soddisfare il nuovo fabbisogno.
- A seguito dell’art. 4, comma 1, d.l. 25/2025, interpretativo dell’art. 4, comma 3, lett. a), d.l. 101/2013, il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale pubblico; pertanto, la scelta di indire una nuova procedura, anziché procedere allo scorrimento di graduatorie previgenti, non richiede di regola una puntuale motivazione comparativa.
- La disciplina che subordina l’autorizzazione a nuove procedure concorsuali alla previa immissione in servizio dei vincitori delle graduatorie vigenti non attribuisce agli idonei non vincitori un diritto generalizzato allo scorrimento, né impedisce l’indizione di un nuovo concorso quando il fabbisogno riguarda professionalità non coincidenti con quelle della precedente selezione.
- La scelta dell’amministrazione di ricorrere a un nuovo concorso è coerente con l’art. 97, comma 4, Cost., quando è diretta a selezionare personale secondo requisiti e prove adeguati alle nuove esigenze organizzative e professionali.
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