Cassazione Civile, Ordinanza n. 19570/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2008, con irrogazione di sanzioni, fondato su un accertamento induttivo dell'attività di taxi svolta dal contribuente. L'Ufficio aveva rilevato, in base ai consumi di olio dichiarati, un chilometraggio del veicolo incompatibile con quello desumibile dai turni di lavoro. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo: nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione; nullità dell'avviso per mancato rispetto del termine dilatorio e per assenza di preventiva notifica del verbale di constatazione; omessa considerazione della mancanza del verbale di chiusura delle operazioni; omessa pronuncia sulla questione del contraddittorio endoprocedimentale; violazione delle norme processuali e dell'onere della prova per avere i giudici valorizzato una presunzione sui consumi di olio invece dei dati del libretto di manutenzione; illegittimità della parziale autotutela con cui l'Ufficio aveva emesso un nuovo atto nel corso del giudizio, asseritamente per sanare un vizio motivazionale e aggirare la decadenza; omessa pronuncia e travisamento dei fatti quanto al raffronto con gli anni 2006 e 2007.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha affermato che la censura sulla motivazione della sentenza di appello era non autosufficiente; che, trattandosi di accertamento 'a tavolino' relativo a tributi non armonizzati, non era necessaria la preventiva redazione o notificazione del PVC né la preventiva instaurazione del contraddittorio ai fini della validità dell'atto; che la critica alla valutazione dei consumi di olio mirava in realtà a una rivalutazione del merito probatorio non consentita in cassazione; che la doglianza sulla autotutela non era specifica e autosufficiente; e che il richiamo ai redditi degli anni precedenti era solo un argomento accessorio, non decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 l. n. 4 del 1929
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa necessità del verbale di constatazione e della previa instaurazione del contraddittorio; la Corte ha escluso che, nel caso di accertamento a tavolino su tributi non armonizzati, ciò fosse richiesto per la validità dell'avviso.
art. 12 l. n. 212/2000
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del rispetto del termine dilatorio e della preventiva sequenza procedimentale; la Corte ha negato che, nella fattispecie, la sua violazione determinasse nullità dell'avviso.
art. 112 cod. proc. civ.
richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché le questioni erano state comunque esaminate o perché la censura non coglieva la ratio decidendi.
art. 115 cod. proc. civ.
invocato insieme all'art. 112 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 167 cod. proc. civ.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla valutazione dei consumi di olio; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione idonea a incidere sulla decisione.
art. 2697 cod. civ.
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova nell'accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
invocato per sostenere che la parziale autotutela avrebbe aggirato la decadenza dall'azione accertativa; la Corte ha dichiarato la censura non autosufficiente e quindi inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
interpretato nel senso che il vizio denunciabile in cassazione riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità della sentenza o del procedimento deve essere formulata in modo autosufficiente e specifico, indicando gli atti e i documenti rilevanti e consentendo il controllo diretto della Corte; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nell'accertamento 'a tavolino' relativo a tributi non armonizzati, la disciplina applicabile non richiede, per la validità dell'avviso, la preventiva redazione o notifica del processo verbale di constatazione né la previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di tesi difensive o di meri argomenti di parte.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio, quando il giudice di merito abbia già esaminato le prove e motivato sulla maggiore persuasività di una ricostruzione fattuale.
- La deduzione di illegittimità di un atto impositivo emesso in autotutela, specie se collegata a pretesi effetti sananti o a decadenze, richiede una puntuale allegazione del vizio originario dell'atto e dei termini della decadenza invocata.
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