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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5846/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare domiciliare per il reato di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante a Trani dal marzo 2016. La ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta carenza di gravi indizi e per l'inesistenza stessa del sodalizio (sostendone la cessazione dell'attività nel 2017), nonché contestava la mancata considerazione della memoria difensiva e la contraddittorieta' e la mancanza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse adeguatamente motivato la conferma della misura sulla base di convergenti dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia, di intercettazioni, di numerosi reati-fine accertati con arresti in flagranza e sequestri di stupefacenti, e di elementi che delineano "facta concludentia" idonei a dimostrare l'esistenza e la continuità dell'organizzazione. Quanto al ruolo della ricorrente, il Tribunale ha fatto riferimento anche al suo arresto in flagranza per detenzione di 22 grammi di cocaina e al rinvenimento di appunti e denaro collegati all'attività di spaccio. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha condiviso la valutazione di merito del Tribunale, che ha tenuto conto anche dei precedenti e dei procedimenti pendenti della ricorrente per valutare la sua pericolosità e il rischio di recidiva. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Il Collegio richiama che, ai fini dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prova del vincolo permanente può desumersi anche da facta concludentia (contatti continui, mezzi, divisione dei ruoli, delitti realizzati), non essendo richiesta una struttura complessa.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la norma in ordine alla presunzione relativa connessa alle esigenze cautelari, ma osserva che la valutazione della concreta attualità del pericolo può essere effettuata anche tenendo conto di altri elementi probatori.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    La disposizione che impone la valutazione della personalità dell'indagato ai fini cautelari; il giudice può considerare anche procedimenti pendenti come elementi rilevanti per valutare la pericolosità.

  • art. 27, comma secondo Cost.

    Richiamato in relazione al principio di presunzione di non colpevolezza: la Corte ribadisce che la considerazione di pendenze processuali ai fini cautelari non contrasta con il principio costituzionale, poiché non si assume la colpevolezza bensì elementi per la valutazione della personalità e del pericolo.

Massime di principio

  • La esistenza di un'associazione per delinquere, soprattutto in materia di stupefacenti, può essere dimostrata indirettamente mediante facta concludentia (contatti continuativi, divisione dei ruoli, mezzi e luoghi predisposti, reati realizzati) anche in assenza di un atto costitutivo formale.
  • Le dichiarazioni di più collaboratori convergenti, corroborate da intercettazioni, arresti in flagranza e sequestri, costituiscono un materiale probatorio forte che il giudice di merito può ritenere sufficiente a fondare gravi indizi.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che, anche globalmente, dimostri di aver preso in considerazione i fatti decisivi.
  • Ai fini della misura cautelare, il giudice può valutare anche procedimenti penali pendenti nei confronti dell'indagato per trarne elementi sulla sua personalità e pericolosità senza violare il principio di presunzione di innocenza.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare occorre produrre censure specifiche e documentate che mettano in evidenza errori motivazionali o probatori rilevanti; censure generiche o non confrontate con gli elementi decisivi della motivazione sono destinate all'inammissibilita' o al rigetto.

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