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Sentenza

Sentenza n. 1385/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento della nota provvedimentale del 10 gennaio 2025, con la quale si è arrestato il procedimento per la revisione dei prezzi dell’appalto indetto e aggiudicato alla Ige Impianti S.r.l.

Giustizia amministrativa202500108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della compensazione prezzi richiesta ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022, adottato dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appaltatrice aveva eseguito e ultimato nel 2023 lavori affidati dal Consiglio Regionale del Piemonte. Dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, presentava istanza di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022. La stazione appaltante respingeva la richiesta ritenendo la disciplina inapplicabile ratione temporis, l'istanza tardiva perché successiva all'approvazione del certificato e alla conclusione del rapporto contrattuale, nonché priva di specifiche riserve e di adeguata documentazione sulla maggiore onerosità. L'impresa impugnava il diniego deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.l. 50/2022 e dell'art. 1, comma 532, della legge di bilancio 2025, eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria, sussistenza dell'obbligo di provvedere, violazione dell'art. 97 Cost. e violazione del giusto procedimento e dei canoni di buon andamento e buona amministrazione. La Regione eccepiva, in via subordinata, il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 26 fosse automatico e vincolato e che la pretesa avesse natura di diritto soggettivo all'adempimento contrattuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego, la tempestività dell'istanza, l'effetto del certificato di regolare esecuzione, la mancata formulazione di riserve o la prova della maggiore onerosità. Ha ritenuto che l'art. 26 del d.l. 50/2022 istituisca un meccanismo obbligatorio e automatico: l'an dell'adeguamento dipende dal ricorrere di presupposti temporali e oggettivi stabiliti dalla legge, mentre il quantum è determinato mediante prezzari regionali aggiornati e percentuali predeterminate. La stazione appaltante non esercita quindi un potere autoritativo o discrezionale, né compie una ponderazione di interessi pubblici e privati, ma effettua un'operazione contabile nell'ambito dell'esecuzione del contratto. La posizione dell'appaltatore è conseguentemente qualificabile come diritto soggettivo all'adeguamento prezzi e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Spese compensate per la controvertibilità delle questioni e l'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 26 d.l. 50/2022

    Prevede un meccanismo straordinario e obbligatorio di adeguamento dei prezzi, fondato su presupposti temporali e oggettivi e su prezzari regionali aggiornati, senza attribuire alla stazione appaltante discrezionalità sull'an o sul quantum.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di revisione prezzi presuppone l'esercizio, anche indiretto, di un potere pubblicistico; non opera quando la controversia riguarda un obbligo contrattuale vincolato.

  • art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016

    Costituisce il riferimento normativo per i prezzari regionali utilizzati nel calcolo dell'adeguamento dei prezzi.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Massime di principio

  • La controversia sull'adeguamento dei prezzi negli appalti pubblici appartiene alla giurisdizione amministrativa solo quando la pubblica amministrazione esercita, anche indirettamente, un potere autoritativo e discrezionale; in mancanza, la cognizione spetta al giudice ordinario quale controversia relativa a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.
  • Il meccanismo di compensazione previsto dall'art. 26 del d.l. 50/2022 è vincolato: l'an dell'adeguamento dipende dal ricorrere dei presupposti legislativi, mentre il quantum è determinato mediante prezzari regionali aggiornati e percentuali predeterminate.
  • Quando l'adeguamento prezzi previsto dalla legge si risolve nell'applicazione automatica di parametri oggettivi, la stazione appaltante opera come contraente in posizione paritaria e il calcolo della compensazione costituisce un'operazione contabile rifluente nel SAL, non un provvedimento autoritativo.
  • In presenza di un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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