Cassazione Civile, Ordinanza n. 35979/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti bancari di conto corrente, uno ordinario e uno di anticipi su fatture, che la società cliente assumeva affetti da nullità parziale e da addebiti illegittimi. In primo grado erano state proposte domande di accertamento della nullità del contratto per difetto di forma scritta e delle clausole sugli interessi, sulla capitalizzazione trimestrale e sulla commissione di massimo scoperto, nonché della nullità degli interessi perché superiori al tasso soglia antiusura, degli addebiti per giorni valuta e delle spese forfetarie, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che, per la ripetizione di indebito, la cliente dovesse produrre l'intera sequenza degli estratti conto dall'inizio dei rapporti; poiché erano stati depositati solo estratti relativi a una parte del periodo, la prova dell'indebito sarebbe mancata. La corte territoriale aveva inoltre affermato che il diritto a ottenere gli estratti antecedenti al decennio non era azionabile perché la banca non era tenuta a conservarli, e aveva ritenuto non autonoma la domanda di accertamento di nullità, reputandola presupposta dall'accoglimento della ripetizione. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato, in sintesi: 1) la mancata considerazione del mancato invio degli estratti da parte della banca e la violazione delle regole su onere della prova e mancata contestazione; 2) l'affermazione che fosse necessario produrre tutta la sequenza degli estratti conto, sostenendo che, in mancanza di documentazione iniziale, il saldo dovesse essere azzerato; 3) l'erronea individuazione del saldo iniziale da prendere a riferimento e la pretesa che il conteggio dovesse partire dal primo estratto disponibile con saldo azzerato; 4) il rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.; 5) l'errore nell'avere considerato assorbite o non autonome le domande di nullità delle clausole e degli addebiti; 6) l'omessa pronuncia su ulteriori nullità e violazioni normative, indicate in modo generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il sesto motivo, ha rigettato il secondo motivo, ma ha accolto il terzo e il quinto motivo nei sensi indicati in motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini l'appello attenendosi al principio di diritto enunciato. La Corte ha chiarito che, nell'azione di ripetizione proposta dal correntista contro la banca, l'onere di provare i pagamenti indebiti e la mancanza di valida causa debendi grava sul cliente, il quale deve produrre gli estratti conto riferiti all'intera durata del rapporto; se la documentazione è incompleta, l'incompletezza non impone l'azzeramento del saldo iniziale, ma comporta che il giudice ricostruisca il rapporto di dare-avere partendo dal primo saldo documentalmente riscontrato, senza far discendere dal difetto di documentazione l'impossibilità assoluta di accertare l'indebito per il periodo documentato. La Corte ha inoltre affermato che le domande di accertamento delle nullità o illegittimità degli addebiti non sono logicamente subordinate al previo accoglimento della ripetizione, ma ne costituiscono il necessario presupposto logico-giuridico.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
l'azione di ripetizione di indebito presuppone la prova dell'avvenuto pagamento senza causa; la domanda di restituzione si fonda sull'accertamento dell'indebito.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i pagamenti indebiti e l'assenza di valida causa debendi grava sul correntista che agisce in ripetizione.
art. 119, comma 4, t.u. leggi in materia bancaria
riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni; non impone alla banca la conservazione di documenti anteriori al decennio.
art. 210 c.p.c.
l'ordine di esibizione è esperibile se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non vi abbia ottemperato senza giustificazione.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta mancata contestazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente nelle censure sull'onere probatorio, ma non decisivo nel principio di diritto affermato.
art. 2220 c.c.
evocato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili della banca.
legge n. 108 del 1996
richiamata come parametro per la dedotta usura bancaria e per la verifica del superamento del tasso soglia.
art. 1283 c.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di anatocismo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica.
art. 1325 c.c.
richiamato nel sesto motivo, senza specifica delibazione nel merito.
art. 1418 c.c.
richiamato nel sesto motivo in relazione alle nullità dedotte.
art. 1421 c.c.
richiamato nel sesto motivo in relazione all'azione e rilevabilità della nullità.
art. 1422 c.c.
richiamato nel sesto motivo, senza specifica applicazione nel merito.
art. 1423 c.c.
richiamato nel sesto motivo, senza specifica applicazione nel merito.
art. 644 c.p.
richiamato nel sesto motivo in tema di usura.
art. 1815, comma 2, c.c.
richiamato nel sesto motivo, evidentemente in relazione alla disciplina degli interessi usurari nei mutui/rapporti bancari.
art. 99 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo per sostenere l'omessa pronuncia/autonomia delle domande.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito promosso dal correntista contro la banca, l'attore deve provare sia i singoli pagamenti sia l'assenza di una valida causa debendi, producendo gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto.
- L'incompletezza della documentazione non impone di azzerare il primo saldo disponibile: il giudice può ricostruire il dare e avere partendo dal primo saldo documentalmente accertato, limitando l'accertamento al periodo effettivamente documentato.
- Il principio della ricostruzione integrale del rapporto a partire dall'apertura del conto opera, in via tipica, quando è la banca a pretendere il saldo finale negativo; non si trasferisce automaticamente all'azione restitutoria promossa dal cliente.
- La mancata produzione di documenti anteriori al decennio non consente di ordinare la loro esibizione alla banca se questi non erano soggetti a conservazione e il cliente non abbia dimostrato l'infruttuoso esperimento degli strumenti di accesso previsti dall'art. 119 t.u. bancario.
- Le domande di accertamento della nullità delle clausole o dell'illegittimità degli addebiti costituiscono il necessario presupposto logico-giuridico della domanda di ripetizione e non possono essere considerate subordinate, in astratto, all'accoglimento della condanna restitutoria.
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