Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15089/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mutuatario)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo bancario. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando la nullità di due pattuizioni del mutuo: gli interessi moratori per ritardato pagamento e gli oneri per l'anticipata estinzione, ritenendo che entrambe le voci superassero il tasso soglia antiusura pari al 3,945% rilevato per il periodo. Aveva inoltre escluso che la banca potesse sottrarsi alla lite invocando la cessione in blocco del rapporto, osservando che la cessione riguardava solo i crediti derivanti dai contratti e non l'intera posizione contrattuale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme sulla legittimazione e sulla cessione dei crediti bancari in blocco, sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a provare la cessione del rapporto al cessionario e che fosse onere del mutuatario provare il contrario; secondo, violazione della disciplina antiusura, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato il tasso soglia degli interessi corrispettivi invece di quello relativo alla mora, e che comunque la mora non avrebbe superato la soglia. Il resistente ha difeso la decisione di merito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, in caso di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prova l'esistenza della cessione e la sua pubblicità, ma non basta quando sia controversa l'inclusione dello specifico rapporto tra quelli ceduti: in tale ipotesi occorre accertare, in fatto, se il singolo credito o rapporto sia effettivamente compreso nel perimetro della cessione. Poiché la sentenza d'appello aveva accertato in fatto che erano stati ceduti solo i crediti e non l'intera posizione contrattuale, la censura non era proponibile in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la censura non colpiva la vera ratio decidendi, fondata sulla cumulabilità, ai fini antiusura, degli interessi moratori con gli oneri per estinzione anticipata e sull'accertamento in fatto del superamento del tasso soglia. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e ha ricordato che la comparazione va fatta escludendo il cumulo tra moratori e oneri di estinzione anticipata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della banca alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul primo profilo di ricorso, in tema di legittimazione processuale e prova della cessione del rapporto.

  • artt. 1 e 4 L. 30 aprile 1999, n. 130

    Richiamati dalla ricorrente come norme sulla cessione di rapporti/crediti; la Corte non accoglie l'assunto estensivo sostenuto dalla banca.

  • art. 58 T.U.B.

    Nella cessione in blocco la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prova la cessione e la sua pubblicità, ma non esonera dalla prova dell'inclusione del singolo rapporto nel perimetro ceduto quando ciò sia contestato.

  • art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.

    Il ricorso deve essere completo quanto agli elementi necessari a valutare la censura; il motivo è stato ritenuto carente di completezza.

  • art. 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    Richiamato per la necessità di depositare gli atti/documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 2, comma 4, L. n. 108/1996

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato nel motivo sulla usurarietà; il giudice di legittimità conferma l'applicazione della normativa antiusura anche alla mora.

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    Richiamato come base per la nullità delle pattuizioni usurarie e per la conseguente sanzione civilistica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vale a provare l'esistenza e la pubblicità della cessione, ma non basta, di per sé, a dimostrare che il singolo rapporto controverso sia compreso tra quelli ceduti quando tale inclusione sia contestata.
  • Quando è in discussione la legittimazione sostanziale della cessionaria, il relativo accertamento richiede la verifica delle caratteristiche dei rapporti ceduti e della loro riconducibilità al contratto oggetto di lite; tale verifica è un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la loro mancata inclusione nel TEGM non impedisce il controllo sul superamento del tasso soglia alla luce dei decreti ministeriali di rilevazione.
  • Nel giudizio di usurarietà occorre evitare cumuli impropri tra interessi moratori e oneri per l'estinzione anticipata, dovendosi procedere alla comparazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a censurare una motivazione diversa da quella posta a fondamento della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo specifici vizi dedotti nei limiti del sindacato di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.