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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37879/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 629 e art. 416-bis, comma 1 c.p.), commessa il 19/08/2018 in danno di Farfaglia Domenico. Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio per "contestazione a catena" e mancata retrodatazione della misura cautelare alla prima ordinanza (19/12/2019) perché, secondo la difesa, gli elementi indiziari erano contenuti in un'informativa del 21/08/2018 e la Procura avrebbe potuto richiedere già allora la misura anche per il reato estorsivo; (2) vizio di valutazione circa l'elemento minaccioso dell'estorsione e l'aggravante mafiosa, denunciando un'applicazione automatica dell'aggravante senza accertare la componente volitiva dell'indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che: (a) la questione della "contestazione a catena" e della retrodatazione dei termini di custodia attiene all'efficacia della misura cautelare e, di regola, non sia deducibile in sede di riesame (rimedi adeguati sono l'istanza di scarcerazione al GIP ex art. 306 c.p.p. e l'eventuale appello ex art. 310 c.p.p.); (b) non risultava provato che dagli atti del primo procedimento fossero desumibili, entro i termini previsti dall'art. 297 co. 3 c.p.p., gli elementi indiziari idonei a giustificare la retrodatazione; (c) il secondo motivo (insussistenza della minaccia e dell'aggravante mafiosa) è generico e ripropone argomentazioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • Codice Penale - art. 416-bis, comma 1

    Rileva come aggravante l'utilizzo del metodo mafioso quando l'azione sia posta in essere evocando la contiguità ad un'associazione mafiosa e sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento o timore tipica del fenomeno mafioso.

  • Codice Penale - art. 629

    Definisce l'estorsione; la sentenza valuta la sussistenza dell'elemento della minaccia come elemento costitutivo del reato di estorsione tentata.

  • Codice di Procedura Penale - art. 297, comma 3

    Disciplina la cosiddetta "contestazione a catena" e la possibilità di retrodatare gli effetti di una misura cautelare quando dagli atti del primo procedimento risultino elementi idonei e sufficienti per l'adozione della successiva misura; richiede che tali elementi siano effettivamente desumibili dagli atti del primo procedimento nei termini previsti.

  • Codice di Procedura Penale - art. 303, comma 4

    Riferimento ai termini di custodia cautelare e al computo dei termini ai fini della durata della misura; il giudice ha valutato che al momento dell'adozione della seconda ordinanza il termine non era scaduto.

  • Codice di Procedura Penale - art. 306

    Indica il rimedio procedurale per l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini; la Corte richiama che la contestazione a catena e la conseguente inefficacia per decorrenza devono essere dedotte tramite l'istanza al GIP ex art. 306 c.p.p.

  • Codice di Procedura Penale - art. 310

    Prevede l'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione; indicato come passo successivo ove necessario.

  • Codice di Procedura Penale - art. 591, comma 1, lett. c

    Norma sulla inammissibilità per genericità dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto il secondo motivo generico e quindi inammissibile ai sensi di questo disposto.

  • Codice di Procedura Penale - art. 616

    Consente la condanna per spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, anche il versamento a titolo di somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 per valutati profili di colpa.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 94, comma 1-ter

    Prevede adempimenti di cancelleria in caso di provvedimenti che non comportano la liberazione dell'indagato; la sentenza dispone gli adempimenti consequenziali.

  • Corte Costituzionale - sentenza n. 408 del 2005

    "fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell'eguaglianza e della ragionevolezza), dell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari"

    Richiamata per precisare che la desumibilità dagli atti del primo procedimento richiede un quadro indiziario obiettivamente idoneo e sufficiente a sostenere l'adozione delle misure successive; non basta la mera notizia del fatto-reato.

Massime di principio

  • La contestazione a catena attiene alla efficacia temporale della misura cautelare (retrodatazione dei termini) e, di regola, non è sindacabile nel giudizio di riesame sulla legittimità intrinseca della misura; per ottenere la scarcerazione occorre proporre istanza al GIP ex art. 306 c.p.p. e, se necessario, impugnare il rigetto con appello ex art. 310 c.p.p.
  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare richiede che dagli atti del primo procedimento, entro i termini normativamente previsti, risultino elementi concreti e sufficienti che giustifichino sin da allora l'adozione della successiva misura; non è sufficiente la mera menzione o notizia del fatto.
  • L'onere di allegazione circa la desumibilità degli elementi ai fini della retrodatazione grava sul soggetto che invoca tale effetto: occorre indicare chiaramente quali elementi risultino già acquisiti nel primo procedimento.
  • Le questioni di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (es. esistenza della minaccia o dell'aggravante mafiosa) devono essere motivate in modo specifico; motivi generici o che ripropongono argomentazioni già valutate senza indicare elementi nuovi sono inammissibili per genericità.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" non può essere desunta automaticamente dalla sola qualità soggettiva di appartenenza all'associazione: va dimostrato che la condotta ha evocato o sfruttato la forza di intimidazione mafiosa al fine di creare assoggettamento o timore nella vittima.

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