Ordinanza n. 2146/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Liguria, Sez. I, n. 122/2026, di rigetto della domanda cautelare proposta contro l’aggiudicazione della procedura comparativa per una concessione demaniale marittima relativa a un chiosco bar con area esterna accessoria
Esito
Favorevole al resistente (stazioni appaltanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva respinto la richiesta di sospensione dell’aggiudicazione della procedura comparativa per l’assentimento della concessione demaniale marittima di un chiosco bar con area esterna presso la Passeggiata Morin, nel Comune di La Spezia. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, la violazione e falsa applicazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, dei principi in materia di soccorso istruttorio e della disciplina sul conflitto di interessi, nonché ulteriori censure relative alla realizzabilità dell’offerta tecnica. Nel giudizio cautelare d’appello sono stati esaminati il fumus boni iuris e il periculum in mora. Durante la fase monocratica era stata sospesa l’efficacia e l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, per consentire la prosecuzione dell’attività dell’appellante; la società controinteressata aveva chiesto la revoca del decreto, ma l’istanza era stata respinta, non ravvisandosi una sopravvenienza nell’esecuzione di un ordine amministrativo già contestato e non sospeso sino al decreto presidenziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo corretta la valutazione del TAR sull’assenza di un fumus boni iuris favorevole, in particolare con riguardo alle censure sulla pubblicità delle sedute di gara, sul soccorso istruttorio e sul conflitto di interessi. Le ulteriori questioni concernenti la realizzabilità dell’offerta tecnica sono state rimesse all’approfondimento della fase di merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, la tutela del risultato della gara: l’impresa ricorrente conosceva la durata limitata della concessione, l’obbligo di sgombero alla scadenza e il carattere concorrente della pubblicazione dell’istanza di rinnovo; inoltre, un eventuale esito favorevole non avrebbe consentito di ottenere direttamente la prosecuzione della concessione scaduta, poiché la spettanza del bene della vita avrebbe comunque richiesto la riedizione del potere. È stata altresì valorizzata l’esigenza pubblica di consentire alla società aggiudicataria di iniziare l’attività in vista della stagione estiva. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500,00 in favore di ciascuna parte appellata, per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo all’impugnazione dell’aggiudicazione di una concessione demaniale, la sospensione può essere negata quando le censure dedotte non consentano una prognosi favorevole in ordine al fumus boni iuris, ferma restando la possibilità di approfondire nel merito le questioni tecniche sull’offerta.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza di tutelare il risultato di una procedura comparativa può prevalere sull’interesse del concessionario uscente alla prosecuzione dell’attività, quando la concessione sia scaduta, l’interessato conoscesse la durata limitata del titolo e l’obbligo di sgombero, e la nuova concessione sia stata assegnata mediante gara.
- La conoscenza della scadenza della concessione e della sottoposizione dell’istanza di rinnovo alla possibile concorrenza di terzi esclude, sul piano cautelare, che il concessionario uscente possa pretendere la prosecuzione automatica del rapporto o un titolo giudiziale diretto a conservare la concessione dopo la conclusione della procedura comparativa.
- Anche un eventuale esito favorevole del giudizio sull’aggiudicazione non attribuisce automaticamente al ricorrente la disponibilità del bene della vita, quando sia necessaria la riedizione del potere amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 327/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 328/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 83/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 1298/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 3205/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →