Sentenza n. 263/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’avviso orale n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Isernia, notificato in data -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato ritenuto “persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica” e invitato “a mantenere una condotta conforme alla Legge, avvertendolo che se dovesse persistere nel compimento di azioni non conformi alla legge, potrà essere raggiunto da una misura di prevenzione più afflittiva”, nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore di Isernia recante la qualificazione del ricorrente quale persona dedita alla commissione di reati pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale emesso dal Questore di Isernia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, deducendo: violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 159/2011 e incompetenza del Questore; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 quanto alle ipotesi di reato richiamate; violazione della medesima disposizione quanto ai presupposti fattuali della misura; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Il ricorrente ha evidenziato di essere soltanto indagato per presunte irregolarità urbanistiche, di essere privo di precedenti e pendenze penali e che i procedimenti penali pregressi, connessi all'attività professionale e a funzioni tecniche comunali, si erano conclusi con proscioglimenti. Ha inoltre lamentato il diniego di accesso agli atti istruttori posti a fondamento del giudizio di pericolosità. In particolare, ha contestato la valutazione atomistica di denunce e procedimenti, l'equiparazione dell'iscrizione nel registro degli indagati a prova di pericolosità sociale, l'omessa considerazione delle assoluzioni, dell'inserimento lavorativo e sociale, della reputazione e del profilo professionale, nonché la sproporzione e lo sviamento della misura, ritenuta sostanzialmente sanzionatoria e non preventiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'avviso orale. Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione, anche dopo l'ordinanza istruttoria, non avesse fornito elementi informativi e valutativi idonei a dimostrare la pericolosità sociale del ricorrente. La motivazione dell'atto consisteva in una generica elencazione di procedimenti penali e denunce, senza esplicitare il nesso logico-prognostico tra i singoli episodi e una pericolosità attuale, senza valutare l'incidenza degli esiti assolutori e senza considerare il profilo professionale, la reputazione e l'inserimento sociale del destinatario. Il provvedimento era quindi viziato da difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Il TAR ha inoltre rilevato che mancavano i caratteri normativi della dedizione ad attività delittuose e che l'Amministrazione aveva erroneamente trattato l'avviso orale come atto vincolato, mentre esso implica un'ampia discrezionalità amministrativa. Sono stati ravvisati anche illogicità manifesta e travisamento dei fatti, per avere equiparato la mera iscrizione nel registro degli indagati a una prova di pericolosità e per avere omesso gli esiti assolutori; violazione della proporzionalità, in assenza di una pericolosità qualificata o generica adeguatamente dimostrata; e sviamento di potere, poiché l'atto, fondato su un'istruttoria parziale e sul mero sospetto, aveva assunto una funzione sanzionatoria anticipata anziché preventiva. Le spese sono state compensate per la brevità del giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica
La fattispecie richiede una concreta e attuale pericolosità sociale e non è integrata dalla mera pendenza di indagini o dalla generica elencazione di denunce e procedimenti; occorre una valutazione complessiva, coerente e circostanziata della personalità e della condizione sociale del destinatario.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione costituisce, insieme all'art. 3 l. n. 241/1990, parametro dell'obbligo di motivare l'avviso orale e impone che il giudizio di pericolosità sia sostenuto da elementi istruttori idonei e da un percorso argomentativo verificabile.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione non può ridursi a un'elencazione acritica di precedenti, denunce o procedimenti, ma deve chiarire il nesso tra gli episodi valorizzati e la pericolosità attuale, confrontandosi anche con gli elementi favorevoli al destinatario.
artt. 1 e 6 l. n. 241/1990
I principi di imparzialità, buon andamento e completezza dell'istruttoria impongono all'Amministrazione di considerare anche gli elementi contrari alla pericolosità, quali lo stile di vita, l'inserimento lavorativo, il curriculum professionale, la reputazione e gli esiti assolutori dei procedimenti penali.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento concorrono a imporre una valutazione istruttoria completa e non atomistica nell'adozione della misura di prevenzione.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 è espressione di discrezionalità amministrativa e non costituisce un atto vincolato; la sua legittimità richiede una valutazione concreta, attuale, complessiva e coerente della pericolosità sociale del destinatario.
- La mera iscrizione nel registro degli indagati, la pendenza di procedimenti penali o l'esistenza di denunce non dimostrano di per sé la dedizione ad attività delittuose né consentono di desumere automaticamente la pericolosità sociale.
- La motivazione dell'avviso orale deve esplicitare il nesso logico-prognostico tra gli episodi valorizzati e la pericolosità attuale della persona; una mera elencazione di procedimenti e segnalazioni integra difetto di motivazione.
- Nel giudizio di pericolosità l'Amministrazione deve esaminare anche gli elementi contrari all'adozione della misura, inclusi gli esiti assolutori dei procedimenti, l'assenza di precedenti e carichi pendenti, l'inserimento lavorativo e sociale, il profilo professionale e la reputazione del destinatario.
- L'adozione dell'avviso orale deve rispettare il principio di proporzionalità: la misura deve essere adeguata e necessaria rispetto alla concreta pericolosità accertata e non può fondarsi sul mero sospetto o trasformarsi in una sanzione anticipata.
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