Parere n. 1619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da Industriale Vaglia s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Toscana e il Comune di Vaglia per l’annullamento del provvedimento del Commissario straordinario n. 10/3-92 dell’8 agosto 2025 di approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente del sito orfano FI-354 (ex cava Paterno).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento commissariale n. 10/3-92 dell’8 agosto 2025, recante approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente del sito orfano FI-354 (ex cava Paterno).
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario e motivi aggiunti, il provvedimento con cui il Commissario straordinario ha approvato il progetto di messa in sicurezza permanente del sito orfano FI-354, consistente principalmente nella realizzazione di una copertura superficiale impermeabile, per un costo stimato superiore a cinque milioni di euro. Il ricorso articolava quattro motivi: l’asserita illegittimità della messa in sicurezza permanente e della bonifica in relazione a un sito ritenuto soltanto potenzialmente contaminato; l’eccesso di potere e la violazione dell’affidamento e della proporzionalità per la mancata scelta dell’allontanamento dei rifiuti, che avrebbe consentito l’installazione di un impianto fotovoltaico; l’illegittima imposizione di misure di messa in sicurezza alla proprietaria non responsabile della contaminazione; la contestazione della responsabilità della società rispetto all’inquinamento. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, poiché relativo a interventi finanziati con risorse PNRR.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso né la domanda cautelare. Ha ritenuto applicabile il rito speciale accelerato previsto dall’art. 12-bis del d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022, a qualsiasi procedura amministrativa concernente interventi finanziati, anche indirettamente, con risorse PNRR. Poiché il sito FI-354 è incluso nell’elenco dei siti orfani la cui riqualificazione è finanziata con risorse PNRR, la Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile, richiamando il proprio precedente parere 3 marzo 2026, n. 355, nonché i pareri nn. 738/2025, 1199/2023 e 1178/2023.
Osservazioni
Inammissibilità del ricorso straordinario per intervento finanziato con risorse PNRR
Il ricorso è inammissibile perché la procedura amministrativa impugnata riguarda la riqualificazione di un sito orfano inserito nell’elenco degli interventi finanziati con risorse PNRR. Secondo l’indirizzo richiamato dalla Sezione, il rito speciale accelerato previsto dall’art. 12-bis del d.l. 68/2022 si applica a tutte le procedure amministrative che coinvolgono, anche indirettamente, risorse PNRR, non soltanto alle opere pubbliche.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR è soggetta al rito speciale accelerato
La disposizione determina l’inammissibilità del ricorso straordinario quando la procedura amministrativa riguarda, anche indirettamente, interventi finanziati con risorse PNRR; l’ambito applicativo non è limitato alle sole opere pubbliche.
art. 240, comma 1, lettera o), d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere che la messa in sicurezza permanente sarebbe riferibile soltanto ai siti contaminati; la Sezione non esamina tale questione per effetto della declaratoria di inammissibilità.
art. 240, comma 1, lettera p), d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata dalla ricorrente con riferimento alla bonifica dei siti contaminati; la relativa censura non viene esaminata nel merito.
decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 e successive modificazioni
L’inclusione del sito FI-354 nell’elenco dei siti orfani finanziati con risorse PNRR costituisce il presupposto fattuale per l’applicazione del rito speciale e per la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario è inammissibile quando ha a oggetto una procedura amministrativa relativa a un intervento finanziato, anche solo in parte o indirettamente, con risorse PNRR.
- L’ambito applicativo del rito speciale accelerato previsto dall’art. 12-bis del d.l. 68/2022 non è limitato alle procedure aventi a oggetto opere pubbliche, ma comprende ogni procedura amministrativa coinvolta nella realizzazione di interventi finanziati con risorse PNRR.
- L’inclusione di un sito nell’elenco degli interventi di riqualificazione finanziati con risorse PNRR è sufficiente, ai fini dell’applicazione del rito speciale, a collegare la procedura amministrativa alle risorse PNRR.
Inammissibilità del ricorso straordinario relativo alla messa in sicurezza di un sito orfano
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società proprietaria di un sito contro il provvedimento del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi sulle discariche abusive, con il quale era stato approvato il progetto di messa in sicurezza permanente del sito orfano FI-354, ex cava Paterno, situato nel Comune di Vaglia.
Oggetto dell’intervento
Il progetto prevedeva principalmente la realizzazione di una copertura superficiale impermeabile, destinata a impedire il contatto tra i rifiuti e l’esterno e la lisciviazione delle acque meteoriche. Il costo complessivo dell’intervento era stimato in oltre cinque milioni di euro.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La società aveva articolato quattro motivi di ricorso:
- sosteneva che la messa in sicurezza permanente e la bonifica, richiamate dall’art. 240, comma 1, lettere o) e p), del d.lgs. 152/2006, fossero applicabili soltanto ai siti contaminati e non ai siti meramente potenzialmente contaminati;
- contestava il bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, lamentando la violazione dell’affidamento e del principio di proporzionalità, poiché l’amministrazione non avrebbe scelto l’allontanamento dei rifiuti, soluzione che avrebbe consentito l’installazione di un impianto fotovoltaico;
- sosteneva che, quale proprietaria non responsabile della contaminazione, avrebbe potuto essere destinataria soltanto di misure di prevenzione e non di misure di messa in sicurezza;
- contestava la propria responsabilità per l’inquinamento del sito.
Con motivi aggiunti erano stati impugnati ulteriori atti adottati dal Commissario successivamente al provvedimento principale. Era stata inoltre proposta una domanda cautelare, motivata dall’imminente avvio dei lavori.
Questione preliminare sull’utilizzo di risorse PNRR
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che l’intervento era finanziato con risorse PNRR.
La Sezione ha richiamato il recente indirizzo del Consiglio di Stato, già espresso nei pareri 3 marzo 2026, n. 355, n. 738/2025, n. 1199/2023 e n. 1178/2023. Secondo tale indirizzo, l’art. 12-bis del d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022, sottopone al rito speciale accelerato qualsiasi procedura amministrativa riguardante interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR.
L’applicazione della disciplina non è limitata alle sole opere pubbliche, ma riguarda tutte le procedure amministrative che coinvolgono risorse PNRR anche indirettamente.
Applicazione al caso concreto
Il sito FI-354 è inserito nell’elenco dei siti orfani la cui riqualificazione è finanziata con risorse PNRR, allegato al decreto del Ministro della transizione ecologica del 4 agosto 2022 e successive modificazioni.
Tale collegamento con il finanziamento PNRR è stato ritenuto sufficiente per applicare il rito speciale e per escludere l’ammissibilità del ricorso straordinario. La Sezione non ha quindi esaminato le censure riguardanti la qualificazione del sito, la responsabilità della proprietaria, la scelta tecnica della messa in sicurezza permanente, la proporzionalità dell’intervento, l’affidamento e la domanda cautelare.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, dovesse essere dichiarato inammissibile.
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