Cassazione Civile, Ordinanza n. 17743/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di un verbale di verifica ispettiva effettuato presso un esercizio commerciale in cui si svolgeva attività di raccolta scommesse senza licenza ex art. 88 TULPS, l’Amministrazione contestava alla società che aveva installato cinque videoterminali da intrattenimento (AWP) e al suo legale rappresentante la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis, TULPS, per avere consentito l’uso/installato apparecchi in un luogo privo delle autorizzazioni richieste. L’ordinanza-ingiunzione veniva confermata in primo e secondo grado. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 86 e 110 TULPS, del decreto direttoriale del 9 settembre 2011, dell’art. 1 l. 689/1981 e degli artt. 17, 17-bis e 88 TULPS, sostenendo che per l’installazione bastasse la licenza ex art. 86 e che non fosse necessaria anche la licenza ex art. 88; (2) violazione dell’art. 3 l. 689/1981 e della disciplina sull’elenco dei soggetti del comparto giochi, assumendo che la buona fede dovesse escludere l’elemento soggettivo dell’illecito poiché l’esercente era iscritto nell’elenco previsto dalla normativa di settore, iscrizione ritenuta dal ricorrente idonea a far presumere la regolarità della situazione autorizzatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’installazione degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS in locali in cui si esercita raccolta scommesse richiede cumulativamente anche la licenza di polizia ex art. 88 TULPS, non essendo sufficiente la sola licenza ex art. 86. Ha inoltre escluso che l’iscrizione nell’elenco ministeriale dei soggetti del settore, prevista dalla normativa richiamata, sostituisca le licenze: essa è solo presupposto per l’iscrizione e non titolo autorizzativo autonomo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito nel negare la buona fede/assenza di colpa, osservando che l’iscrizione nell’elenco non dava certezza del possesso della licenza ex art. 88 e che, per un operatore qualificato del settore, era doveroso effettuare i necessari controlli sulle autorizzazioni del locale prima dell’installazione; non risultava inoltre allegata un’impossibilità di conoscere il precetto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 T.U.L.P.S.
la licenza ex art. 86 consente l’installazione degli apparecchi da intrattenimento solo nei locali non soggetti alla licenza di polizia ex art. 88; non è sufficiente nei locali destinati anche alla raccolta scommesse.
art. 88 T.U.L.P.S.
la licenza di polizia è necessaria, cumulativamente con gli altri titoli previsti, per l’installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali in cui si esercita raccolta scommesse, per ragioni di controllo e prevenzione del rischio sociale.
art. 110, comma 3, T.U.L.P.S.
richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non decisivo nella ratio; la disciplina degli apparecchi è interpretata in coerenza con i limiti autorizzatori previsti dal TULPS.
art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S.
individua gli apparecchi da intrattenimento oggetto della controversia.
art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S.
prevede la sanzione amministrativa per chi distribuisce o installa apparecchi o ne consente l’uso in luoghi privi delle prescritte autorizzazioni.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
l’errore sul fatto esclude la responsabilità solo se non determinato da colpa; l’ignoranza della legge rileva solo se inevitabile, valutata anche in relazione alla qualità professionale dell’agente.
art. 1, comma 82, l. 23 dicembre 2005, n. 266
l’elenco ministeriale dei soggetti del comparto giochi presuppone il possesso di determinate licenze, ma non le sostituisce.
art. 1, comma 82, l. 220 del 2010
norma richiamata quale base dell’elenco dei soggetti del comparto giochi; l’iscrizione nell’elenco non costituisce titolo autorizzativo definitivo per l’installazione degli apparecchi.
decreto direttoriale 9 settembre 2011 n. 2011/31857/giochi/ADI
stabilisce che per l’iscrizione nell’elenco occorre il possesso della licenza ex art. 86 o della licenza ex art. 88; l’iscrizione presuppone e non sostituisce i titoli autorizzativi.
art. 17 T.U.L.P.S.
richiamato tra le norme indicate nel primo motivo, senza autonoma incidenza nella decisione.
art. 17-bis T.U.L.P.S.
richiamato tra le norme indicate nel primo motivo, senza autonoma incidenza nella decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Per l’installazione di apparecchi da intrattenimento in locali in cui si svolga attività di raccolta scommesse non è sufficiente la sola licenza ex art. 86 TULPS: occorre anche la licenza di polizia ex art. 88 TULPS, trattandosi di autorizzazione ulteriore e cumulativa.
- L’iscrizione nell’elenco dei soggetti del settore giochi previsto dalla normativa di settore non ha valore di titolo abilitativo autonomo né sostituisce le licenze richieste dalla disciplina di polizia.
- In materia di illecito amministrativo, la responsabilità è esclusa solo da errore sul fatto non imputabile o da ignoranza inevitabile del precetto; per gli operatori professionalmente qualificati il dovere di informazione e verifica è particolarmente rigoroso.
- La buona fede non può essere invocata quando l’operatore del settore si limiti a un controllo incompleto delle autorizzazioni del locale, se la normativa accessibile gli impone di verificare il possesso dei titoli richiesti prima dell’installazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17694/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17704/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17709/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17710/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17714/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17716/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →