Cassazione Civile, Ordinanza n. 13728/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
I lavoratori avevano agito davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento del danno da demansionamento, sostenendo di essere stati per anni adibiti, a causa della carenza di personale di supporto OSS, a mansioni igienico-sanitarie e domestico-alberghiere proprie di qualifiche inferiori, del tutto estranee al loro inquadramento di collaboratori professionali sanitari di categoria D. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda, ritenendo provata l'adibizione sistematica e non marginale a tali mansioni inferiori e liquidando il danno in via equitativa in percentuale sulla retribuzione. Il Grande Ospedale ricorreva per cassazione con sei motivi, deducendo: violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 416 c.p.c. per avere la Corte ritenuto assolto l'onere di allegazione; erronea applicazione del principio di non contestazione; nullità della sentenza per motivazione apparente; ulteriore violazione delle norme su allegazione e prova; erronea assimilazione o non eterogeneità tra mansioni OSS e infermieristiche; errata affermazione e quantificazione del danno da demansionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla allegazione e sulla non contestazione, osservando che i lavoratori avevano sufficientemente individuato l'inadempimento lamentato e che il datore non aveva contestato in fatto l'adibizione alle mansioni inferiori. Ha inoltre confermato che, nel pubblico impiego privatizzato, l'adibizione a mansioni inferiori è lecita solo se marginale, non estranea alla professionalità e giustificata da concrete esigenze organizzative o di sicurezza; al contrario, un utilizzo sistematico e non marginale per coprire stabilmente attività non presenti in organico viola il diritto alla professionalità. Quanto al danno, ha ritenuto legittimo il ragionamento presuntivo della Corte territoriale e congrua la liquidazione equitativa parametrata alla retribuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 165/2001
Nel pubblico impiego privatizzato l'assegnazione a mansioni inferiori è consentita solo entro limiti stringenti: le mansioni devono essere non estranee alla professionalità, sorrette da esigenze organizzative/di sicurezza concrete e svolte in modo marginale o occasionale.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegazione e prova del demansionamento e del danno va adempiuto nei limiti necessari a identificare l'inadempimento dedotto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente l'allegazione dei lavoratori.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera solo a fronte di una specifica allegazione dei fatti; qui la Corte ha ritenuto che tale allegazione vi fosse e che la mancata contestazione datoriale avesse rilievo.
art. 416 c.p.c.
Nel rito del lavoro la contestazione deve investire specificamente i fatti allegati; la Corte ha escluso la dedotta violazione perché i fatti costitutivi erano stati adeguatamente allegati e non specificamente contestati.
art. 132 c.p.c.
La motivazione non è apparente quando il giudice espone un percorso argomentativo comprensibile e coerente; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione della sentenza impugnata era effettiva.
art. 156 c.p.c.
La nullità processuale non ricorre se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; la Corte ha escluso la nullità della decisione per asserita carenza motivazionale.
art. 111 Cost.
È rispettato quando la sentenza contiene una motivazione non meramente apparente e idonea a giustificare la decisione.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul difetto di allegazione del danno.
art. 1223 c.c.
Richiamato ai fini del danno risarcibile; la Corte ha confermato la possibilità di liquidazione del pregiudizio da demansionamento in via presuntiva ed equitativa.
art. 1226 c.c.
La quantificazione del danno da demansionamento può avvenire equitativamente, quando il pregiudizio sia desunto da elementi indiziari gravi, univoci e concordanti.
art. 2727 c.c.
Il danno alla professionalità può essere provato per presunzioni semplici, valorizzando durata, intensità e pubblicità del demansionamento.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni utilizzate per la prova del danno devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non implausibile il ragionamento presuntivo della Corte territoriale.
art. 1 D.M. n. 739/1994
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'integrazione tra mansioni infermieristiche e OSS, ma la Corte ha escluso che ciò elida la diversità sostanziale tra le attività contestate.
art. 4 d.lgs. n. 281/1997
Richiamato dal ricorrente sulla disciplina delle qualifiche professionali sanitarie; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a escludere il demansionamento accertato.
art. 1, comma 8, D.L. n. 402/2001
Richiamato insieme agli accordi Stato-Regioni sul profilo OSS, senza esito favorevole al ricorrente.
Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001
Utilizzato dal ricorrente per sostenere la prossimità tra le attività OSS e quelle infermieristiche; la Corte ha valorizzato invece l'estraneità delle mansioni materiali svolte rispetto alla professionalità infermieristica.
Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non smentisse la configurabilità del demansionamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato l'assegnazione a mansioni inferiori è eccezionalmente legittima solo se risponde a concrete esigenze organizzative, operative o di sicurezza, riguarda attività non del tutto estranee alla professionalità del dipendente e resta marginale rispetto alle mansioni proprie dell'inquadramento.
- Il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori, anche se la prestazione qualificante rimane formalmente prevalente, viola il diritto del lavoratore al rispetto della professionalità quando le attività inferiori siano stabilmente utilizzate per coprire carenze strutturali di organico.
- Ai fini dell'azione risarcitoria da demansionamento, l'onere di allegazione è soddisfatto quando il lavoratore individui con sufficiente precisione l'inadempimento datoriale e la concreta forma di pregiudizio lamentata; la non contestazione può operare solo rispetto a fatti specificamente allegati.
- Il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni semplici, valorizzando durata del comportamento, intensità qualitativa della dequalificazione, pubblicità dell'assegnazione a mansioni inferiori e effetto lesivo sulla percezione esterna della professionalità.
- La liquidazione del danno da demansionamento può essere effettuata in via equitativa e anche mediante percentuale della retribuzione, quando il criterio sia logicamente collegato al valore della prestazione e al pregiudizio alla professionalità.
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