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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20719/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/07/2023 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare) relative alla pena della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/06/2011, definitiva il 20/03/2013. Il Tribunale aveva motivato l'inammissibilità con la mancata produzione, da parte del ricorrente, di elementi necessari per superare l'ostatività prevista per i reati di prima fascia ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., così come modificato dal d.l. 31/10/2022 n.162 conv. nella legge 30/12/2022 n.199. Il ricorrente contestava altresì la violazione di norme dell'Ordinamento penitenziario (artt. 47 commi 3-bis e 4, 47-ter e 50) e sosteneva che, in seguito allo scioglimento del cumulo delle pene, la parte di pena effettivamente in esecuzione riguardasse reati non ostativi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità sulla prova dell'avvenuta espiazione della pena relativa a reati ostativi, ritenendo che il ricorrente non abbia fornito elementi specifici e puntuali idonei a superare la presunzione di pericolosità relativa prevista dall'art. 4-bis dopo la modifica normativa del 2022. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità: la sentenza n. 253/2019 ha parzialmente limitato l'ostatività (ma solo ai permessi premio), mentre la riforma del 2022 ha trasformato la presunzione da assoluta in relativa, ponendo sul richiedente l'onere di dimostrare, con elementi concreti, la mancata attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o l'avvenuta espiazione della parte ostativa della pena. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)

    Regola l'ostatività delle misure alternative per reati 'di prima fascia'. Prima della modifica del 2022 sanciva una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata per i non collaboranti; dopo il d.l. 31/10/2022 n.162 conv. in legge n.199 la presunzione è diventata relativa e può essere superata con elementi concreti.

  • d.l. 31/10/2022 n.162, conv. con modificazioni nella legge 30/12/2022 n.199

    Ha sostituito integralmente il comma 1-bis di cui all'art. 4-bis, trasformando la presunzione di pericolosità da assoluta a relativa e richiedendo al giudice di valutare, alla luce degli elementi forniti, la possibile ammissibilità delle misure alternative.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 253/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1 nella parte in cui escludeva la possibilità di concedere permessi premio ai non collaboranti anche quando vi fossero elementi che escludessero attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; la portata è stata limitata ai permessi premio e non estesa per analogia agli altri benefici.

  • Ordinanza Corte costituzionale n. 227/2022

    Ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione per consentire al giudice a quo di verificare l'effetto della normativa sopravvenuta (la riforma del 2022) e rivalutare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, riconoscendo la trasformazione della presunzione da assoluta in relativa.

  • Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021 (Giurisprudenza di legittimità, 'Gallico')

    Sottolinea che gli effetti della sentenza n. 253/2019 non possono essere applicati per analogia a benefici diversi dai permessi premio; mantiene l'ostatività per misure alternative e liberazione condizionale in assenza di collaborazione.

  • artt. 47 commi 3-bis e 4, 47-ter e 50 Ord. pen.

    Norme dell'Ordinamento penitenziario richiamate dal ricorrente in relazione alle modalità di esecuzione della pena e ai limiti per l'accesso ai benefici; la Corte ha ritenuto che eventuali questioni interpretative relative a queste norme non potevano essere valutate a fronte di una generica indicazione dell'avvenuta espiazione della parte ostativa.

  • art. 616 cod. proc. pen. (procedura penale)

    Prevede la condanna alle spese processuali e la disposizione del versamento di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2022 l'ostatività prevista dall'art. 4-bis per reati di prima fascia non è più una presunzione assoluta ma relativa: il richiedente deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrarne la non attualità o l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
  • Una generica asserzione sull'avvenuta espiazione della pena o sulla mancata ostatività non è sufficiente: il giudice richiede documentazione e fatti precisi (es. atti che dimostrino lo scioglimento del cumulo e che la parte residua della pena riguardi reati non ostativi).
  • La sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale ha limitato l'effetto ostativo solo con riferimento ai permessi premio; fino alla modifica legislativa, la sua portata non si estendeva automaticamente agli altri benefici.
  • Quando il provvedimento impugnato è successivo alla modifica normativa, il ricorrente ha l'onere rafforzato di dimostrare, con elementi specifici, il superamento della presunzione di pericolosità; in mancanza di tali elementi il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di cumulo o scioglimento del cumulo delle pene, è essenziale allegare e documentare la misura esecutiva effettiva e il relativo calcolo della pena residua per valutare se la pena in esecuzione sia riferibile a reati ostativi o meno.
  • Il mancato assolvimento dell'onere probatorio può comportare non solo il rigetto/inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

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