Cassazione Penale, Sentenza n. 24823/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Catanzaro era stato condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva relativi a due ciclomotori (targati X2356Y e X3S3DP), in qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito in data 8/11/2012. Ha impugnato la sentenza deducendo: (1) che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni secondo cui i veicoli sarebbero stati consegnati all'amministratore giudiziario e che il curatore aveva riferito che il giudice delegato aveva autorizzato l'abbandono dei beni; (2) che sarebbe dovuta seguire la riqualificazione della fattispecie da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fallimentare, sulla base delle dichiarazioni di consulenti; (3) vizi motivazionali, lamentando che i veicoli erano stati consegnati all'amministratore giudiziario e quindi non poteva essergli addebitata la responsabilità per la loro mancata ricomparsa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di specificità: i motivi erano, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non indicavano vizi di motivazione specifici atti a incidere sulla legittimità del provvedimento. La Corte ha richiamato il principio per cui la Cassazione non riesamina il merito della valutazione delle prove (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) e ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente accertato che i due ciclomotori non erano stati trovati all'atto della presa in possesso dall'amministratore giudiziario e non erano stati inventariati; le dichiarazioni dei testi non scardinavano la valutazione di irregolarità finalizzate a occultare patrimonio e affari, tali da giustificare la sussistenza del dolo specifico e la qualificazione come bancarotta fraudolenta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale
Richiamato come limite formale alla estensione dei motivi di ricorso ammessi; il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti da tale norma
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Principio secondo cui la Corte di cassazione non sindaca la valutazione del merito circa il significato della prova; le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili
art. 217, comma 2, legge fallimentare
Richiamato dalla difesa per chiedere la riqualificazione della fattispecie da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostravano l'esistenza del dolo speciale incompatibile con tale riqualificazione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento di legittimità; indicazione procedurale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente spese processuali e la somma di euro 3.000,00
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rientra nel merito della valutazione delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili per mancanza di specificità.
- Per ottenere la riqualificazione della fattispecie (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) occorre dimostrare in modo specifico e non meramente assertivo l'assenza del dolo speciale; mere dichiarazioni o interpretazioni alternative della prova non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni di amministratori giudiziari o curatori devono essere documentate e coerenti con l'inventario e gli atti formali: l'affermazione che un bene sia stato consegnato o abbandonato non sostituisce la prova dell'effettiva presa in carico o della sua inclusione nell'inventario.
- In cassazione è rilevante il vizio di motivazione inteso come difetto di congruenza, logicità o collegamento tra fatti accertati e decisione; bisogna indicare puntualmente dove la motivazione sia illogica, contraddittoria o assente.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende), quindi le impugnazioni devono essere preparate con specificità e fondatezza procedurale
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