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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24823/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Catanzaro era stato condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva relativi a due ciclomotori (targati X2356Y e X3S3DP), in qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito in data 8/11/2012. Ha impugnato la sentenza deducendo: (1) che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni secondo cui i veicoli sarebbero stati consegnati all'amministratore giudiziario e che il curatore aveva riferito che il giudice delegato aveva autorizzato l'abbandono dei beni; (2) che sarebbe dovuta seguire la riqualificazione della fattispecie da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fallimentare, sulla base delle dichiarazioni di consulenti; (3) vizi motivazionali, lamentando che i veicoli erano stati consegnati all'amministratore giudiziario e quindi non poteva essergli addebitata la responsabilità per la loro mancata ricomparsa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di specificità: i motivi erano, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non indicavano vizi di motivazione specifici atti a incidere sulla legittimità del provvedimento. La Corte ha richiamato il principio per cui la Cassazione non riesamina il merito della valutazione delle prove (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) e ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente accertato che i due ciclomotori non erano stati trovati all'atto della presa in possesso dall'amministratore giudiziario e non erano stati inventariati; le dichiarazioni dei testi non scardinavano la valutazione di irregolarità finalizzate a occultare patrimonio e affari, tali da giustificare la sussistenza del dolo specifico e la qualificazione come bancarotta fraudolenta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale

    Richiamato come limite formale alla estensione dei motivi di ricorso ammessi; il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti da tale norma

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non sindaca la valutazione del merito circa il significato della prova; le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    Richiamato dalla difesa per chiedere la riqualificazione della fattispecie da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostravano l'esistenza del dolo speciale incompatibile con tale riqualificazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento di legittimità; indicazione procedurale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente spese processuali e la somma di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rientra nel merito della valutazione delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili per mancanza di specificità.
  • Per ottenere la riqualificazione della fattispecie (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) occorre dimostrare in modo specifico e non meramente assertivo l'assenza del dolo speciale; mere dichiarazioni o interpretazioni alternative della prova non sono sufficienti.
  • Le dichiarazioni di amministratori giudiziari o curatori devono essere documentate e coerenti con l'inventario e gli atti formali: l'affermazione che un bene sia stato consegnato o abbandonato non sostituisce la prova dell'effettiva presa in carico o della sua inclusione nell'inventario.
  • In cassazione è rilevante il vizio di motivazione inteso come difetto di congruenza, logicità o collegamento tra fatti accertati e decisione; bisogna indicare puntualmente dove la motivazione sia illogica, contraddittoria o assente.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende), quindi le impugnazioni devono essere preparate con specificità e fondatezza procedurale

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