Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4480/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202607973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione di richieste di variazione relative a interventi PNRR per l’housing universitario, concernenti la sostituzione di un immobile, la riduzione dei posti letto e la conseguente riduzione del contributo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni finanziatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca che ha dichiarato inammissibili le istanze di variazione presentate il 19 maggio 2026 con riferimento a un progetto già ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con D.M. n. 481/2024, relativo alla Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 del PNRR. Sono stati impugnati anche il verbale di valutazione tecnica del Commissario Straordinario, la nota di trasmissione degli atti e, in via eventuale, l’art. 15 dell’Avviso, ove interpretato come ostativo alle variazioni richieste. In particolare, la ricorrente chiedeva di sostituire l’immobile del Compartimento 1, sito in Via Monte San Michele n. 1/A e destinato ad accogliere la maggior parte dei posti letto, con altro immobile sito in Via Bruno Bertucci n. 7, sempre nel Comune di Cosenza, riducendo contestualmente di due unità i posti letto e proporzionalmente il contributo. La contestazione riguardava quindi l’erronea applicazione dell’art. 15 dell’Avviso e l’illegittima qualificazione della modifica progettuale come variazione non consentita.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di apprezzabili motivi di fondatezza e ha respinto la domanda di sospensione per difetto del fumus boni iuris. L’art. 15, comma 2, dell’Avviso consente variazioni oggettive dell’intervento finanziato e delle relative attività solo se non incidono sulle finalità dell’intervento, sugli obiettivi intermedi e finali e sugli obiettivi connessi all’esecuzione della riforma, e comunque con riferimento all’intervento presentato e approvato. Secondo il giudice, la sostituzione dell’immobile finanziato con un altro, sebbene situato in una zona limitrofa e nel medesimo Comune, costituisce una modifica radicale del progetto originariamente presentato e valutato ai fini dell’ammissione al finanziamento, eccedendo il perimetro delle variazioni consentite. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.

  • art. 15, comma 2, Avviso pubblico approvato con D.M. n. 481/2024

    Le variazioni oggettive, riguardanti l’intervento finanziato e le relative attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell’intervento, come definite nel Decreto, nonché sul rispetto degli obiettivi intermedi e finali e sul conseguimento degli obiettivi connessi all’esecuzione della riforma.

    La disposizione consente variazioni soltanto entro il perimetro dell’intervento e delle attività presentati e approvati; la sostituzione dell’immobile finanziato con altro immobile costituisce una modifica radicale del progetto e non rientra tra le variazioni ammesse.

  • D.M. n. 481/2024

    Approva l’Avviso pubblico relativo agli interventi PNRR per l’housing universitario nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7.

Massime di principio

  • In un programma di finanziamento pubblico, le variazioni oggettive dell’intervento ammesso sono consentite solo entro i limiti espressamente previsti dall’avviso e purché restino riferibili all’intervento e alle attività presentati e approvati, senza incidere sulle finalità e sugli obiettivi del programma.
  • La sostituzione dell’immobile oggetto dell’intervento finanziato con un diverso immobile costituisce, anche se il nuovo bene è situato nel medesimo Comune o in una zona limitrofa, una modifica radicale del progetto originario e non una mera variazione oggettiva, quando l’immobile era elemento qualificante della proposta valutata ai fini dell’ammissione al finanziamento.
  • Nella fase cautelare, il diniego di variazioni progettuali può essere confermato quando la disciplina dell’avviso collega la finanziabilità all’intervento specificamente presentato e approvato e la modifica richiesta supera il perimetro delle variazioni consentite; in tal caso difetta il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.