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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01092/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per due reati ex d.lgs. n. 74/2000 relativi alle dichiarazioni fiscali 2015 e 2016. Il ricorrente, assistito dall'avv. Bruno Aiudi, ha proposto cinque motivi: (1) censura sulla qualificazione delle fatture come operazioni soggettivamente inesistenti nonostante la prestazione effettiva (contestazione dell'errata applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 74/2000 e art. 19 DPR 633/72); (2) censura sulla qualificazione giuridica del rapporto tra Sasi S.r.l. e M&G (appalto di servizi vs somministrazione di manodopera), con richiamo agli artt. 1655 e 1677 c.c. e art. 29 d.lgs. 276/2003; (3) allegazione di assenza dell'elemento psicologico (dolo) e, quindi, della consapevolezza evasiva; (4) violazione del diritto al contraddittorio e della ripartizione dell'onere della prova in relazione agli accertamenti della Guardia di Finanza; (5) illegittimo utilizzo di atti della verifica amministrativa dopo l'emersione di indizi di reato in violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e delle norme processuali richiamate (artt. 61, 63, 350, 354 c.p.p. e 114 disp. att.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi che contestavano la qualificazione delle fatture, la sussistenza del dolo e la legittimità degli accertamenti amministrativi. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le fatture erano soggettivamente inesistenti perché, dietro un contratto apparente d'appalto, era emersa una intermediazione di manodopera (assenza del rischio d'impresa e mancanza di direzione/organizzazione da parte della M&G; reinvio di dipendenti della Sasi alla M&G), elementi ritenuti idonei a configurare il reato. I motivi processuali relativi al contraddittorio e all'inutilizzabilità degli atti ispettivi sono stati dichiarati generici e quindi inammissibili: il ricorrente non ha indicato analiticamente gli atti viziati né dimostrato l'incidenza degli stessi sulla prova di resistenza. Conseguentemente resta ferma la condanna di primo grado (pena: 1 anno e 2 mesi di reclusione; pene accessorie temporanee ex art. 12 d.lgs. 74/2000; confisca del profitto pari a euro 14.973,22) e il rigetto dell'impugnazione in Cassazione. Sono state inoltre imposte le spese processuali e il versamento a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 1 e 2

    Il reato di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti può integrarsi anche in caso di falsità soggettiva (operazione effettivamente eseguita ma indicata soggettivamente da altro soggetto), quando ciò consente l'evasione IVA e delle imposte sul reddito.

  • D.P.R. 633/1972, art. 19, comma 1

    Richiamato rispetto al principio di neutralità dell'IVA; la Corte ha ritenuto che la mera effettività della prestazione non esclude la sussistenza di fatture soggettivamente inesistenti se vi è discontinuità soggettiva fra chi svolge la prestazione e chi figura in fattura.

  • Codice civile, artt. 1655 e 1677

    Richiamati nei profili contrattualistici per distinguere appalto e somministrazione; la Corte ha valutato gli indici di organizzazione, direzione e rischio d'impresa per distinguere le fattispecie.

  • d.lgs. n. 276/2003, artt. 20, 28 e 29

    Richiamati in relazione alla disciplina della somministrazione di manodopera e alle tipologie contrattuali, utili a verificare se il rapporto fosse mera intermediazione di manodopera anziché appalto di servizi.

  • Codice penale, artt. 40 e 42

    Riferiti all'elemento soggettivo (dolo) e alla partecipazione criminale; la Corte ha ritenuto dimostrata la consapevolezza del ricorrente sulla fittizietà soggettiva delle fatture sulla base degli elementi di fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Richiamato con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e al diritto di difesa; il motivo che lamentava violazione risultava generico e privo di specificità.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato in relazione all'utilizzo degli atti amministrativi nelle indagini penali; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato analiticamente quale atto sarebbe stato acquisito illegittimamente.

  • Disp. att. c.p.p., art. 220

    La norma impone che, una volta emersi indizi di reato, si applichino le regole del codice di rito; la Corte ha osservato che la violazione deve essere dimostrata specificando gli atti illegittimi e la loro incidenza sulla prova, altrimenti la censura è generica e inammissibile.

  • Codice di procedura penale, artt. 61, 63, 350, 354 e disp. att. art. 114

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per contestare la regolarità degli accertamenti; la Corte ha rilevato che non sono stati indicati gli atti specifici e i vizi che avrebbero prodotto inutilizzabilità, per cui le censure sono inammissibili.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e sanzione a favore della Cassa delle Ammende).

Massime di principio

  • La fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti può sussistere anche quando le prestazioni sono effettivamente eseguite, se vi è una dissonanza soggettiva tra chi ha materialmente svolto l'attività e il soggetto indicato in fattura (falsità soggettiva).
  • Per distinguere appalto di servizi da somministrazione di manodopera rilevano elementi fattuali concreti: assunzione del rischio d'impresa, organizzazione e direzione dell'attività, sostenimento di costi e autonomia gestionale dell'appaltatore; l'accertamento di tali elementi è valutazione di merito difficilmente sindacabile in Cassazione se non manifestamente illogica.
  • La prova della consapevolezza (dolo) può essere desunta da elementi fattuali convergenti (es. uso di personale precedentemente dipendente della committente, mancato esercizio di poteri direttivi da parte dell'appaltatore, fornitura di mezzi e dispositivi dalla committente).
  • Le censure processuali sull'utilizzabilità di atti amministrativi acquisiti durante verifiche fiscali richiedono l'indicazione analitica degli atti ritenuti viziati, la specificazione dei vizi e la dimostrazione della loro incidenza sulla prova complessiva (prova di resistenza); la genericità comporta l'inammissibilità della doglianza.
  • In sede di ricorso per cassazione l'onere di allegazione è stringente: chi deduce nullità o inutilizzabilità relative ad atti non contenuti nel fascicolo deve indicare e, se necessario, produrre i documenti e spiegare come la loro esclusione avrebbe influenzato il giudizio (prova di resistenza).
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova di merito; le conclusioni dei giudici di merito sono confermate se fondate su elementi logici e coerenti e se le censure sono specifiche e non meramente astratte.

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