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Circolare

Circolare numero 27 del 11-07-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione del D.Lgs. 182/1997 in materia di regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. Definisce i soggetti assicurati, le regole per la determinazione della retribuzione imponibile, le aliquote contributive dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e per quelli già iscritti a tale data, nonché i regimi speciali per Campione d’Italia e per i lavoratori operanti all’estero. Vengono inoltre chiariti i criteri per il contributo di solidarietà, l’aliquota aggiuntiva, la rivalsa per talune categorie e le giornate di prova, rinviando a successive istruzioni operative per la modulistica.

Regime contributivo ENPALS per i lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio 1997

Regime contributivo ENPALS per i lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio 1997

La circolare dà attuazione al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, pubblicato in G.U. n. 147 del 26 giugno 1997 ed entrato in vigore l’11 luglio 1997, in materia di regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. L’intervento è finalizzato ad armonizzare il sistema del Fondo con quello dell’assicurazione generale obbligatoria, mantenendo però alcune discipline speciali per categorie e situazioni specifiche del settore.

Soggetti assicurati e articolazione dei gruppi

L’art. 2, comma 1, del decreto distingue i lavoratori dello spettacolo, nell’ambito delle categorie di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. 708/1947, in tre gruppi, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia autonomo o subordinato:

  • gruppo a): lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli;
  • gruppo b): lavoratori che prestano a tempo determinato attività diverse da quelle del gruppo a);
  • gruppo c): lavoratori che prestano attività a tempo indeterminato.

Tale classificazione incide sul requisito dell’annualità di contribuzione necessaria per il diritto alle prestazioni:

  • 120 contributi giornalieri per il gruppo a);
  • 260 contributi giornalieri per il gruppo b);
  • 312 contributi giornalieri per il gruppo c).

La circolare evidenzia che la diversità del trattamento è giustificata dalle caratteristiche del lavoro nello spettacolo, in particolare per i rapporti brevi, saltuari e spesso elevatamente retribuiti del gruppo a), per i quali può risultare difficile maturare il diritto alle prestazioni pensionistiche. La individuazione formale del gruppo di appartenenza sarà comunque stabilita con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Retribuzione imponibile e voci escluse

In tema di imponibile contributivo, la circolare richiama l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo cui la retribuzione imponibile comprende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo le esclusioni tassativamente previste. Viene inoltre richiamato l’art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che amplia le voci escluse dal calcolo imponibile.

Tra le somme escluse o parzialmente escluse vengono indicate:

  • rimborsi a piè di lista per spese sostenute per l’esecuzione o in occasione del lavoro;
  • indennità di anzianità, TFR o indennità equipollenti;
  • indennità di cassa;
  • gratificazioni o elargizioni una tantum a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti, non collegate al rendimento o all’andamento aziendale;
  • spese per colonie climatiche a favore dei figli dei dipendenti;
  • borse di studio ai figli dei dipendenti, compresi i figli maggiorenni universitari in regola con gli esami;
  • spese per asili nido aziendali;
  • spese per circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, e per spacci e bar aziendali;
  • differenza tra prezzo di mercato e prezzo agevolato per azioni della società datrice di lavoro o di società controllanti/controllate;
  • diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% per trasferte nel territorio nazionale;
  • emolumenti per trasferta all’estero, per la quota esente IRPEF;
  • indennità di panatica per marittimi a terra, limitatamente al 60%;
  • emolumenti per carichi di famiglia, fino a concorrenza degli assegni familiari;
  • valore dei generi in natura prodotti dall’azienda, per la parte eccedente il 50% del prezzo al grossista;
  • 50% della differenza tra costo aziendale della provvista per mutui e prestiti e tasso agevolato applicato ai dipendenti;
  • corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto e relativi importi sostitutivi;
  • prestazioni in denaro erogate direttamente dal datore di lavoro per conto di gestioni previdenziali e assistenziali.

Lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995: contributi e massimale

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 1997 si applica il regime contributivo in misura pari a quella prevista per i lavoratori dipendenti dell’A.G.O., quindi con aliquota complessiva del 32,70% fino al massimale annuo di retribuzione per il 1997 pari a £ 137.148.000. Il massimale è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sul superamento del massimale si applica un contributo di solidarietà del 5%, ripartito al 50% tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, per i tersicorei e ballerini iscritti dopo il 31 dicembre 1995, la circolare prevede una aliquota aggiuntiva di finanziamento del 3,00%, di cui 1% a carico del lavoratore, sempre nei limiti del massimale.

La circolare precisa anche che:

  • l’aliquota si applica alla retribuzione indicata nel contratto entro il massimale, indipendentemente dalla durata del rapporto;
  • per una corretta applicazione, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro l’importo complessivo percepito in occasione di precedenti rapporti di lavoro nell’anno solare, mediante dichiarazione di responsabilità resa secondo le norme sull’autocertificazione.

Prestazioni temporanee e contribuzione minore

Poiché l’ENPALS gestisce anche i contributi per gli asili nido comunali ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la circolare dettaglia le aliquote vigenti dal 1° gennaio 1997 per i nuovi iscritti:

  • Fondo pensioni lavoratori: 32,70% con quota lavoratore dell’8,89%;
  • asili nido comunali: 0,10% a carico del datore di lavoro;
  • per le retribuzioni eccedenti il massimale: contributo di solidarietà 5%, più 0,10% per asili nido comunali.

Per i tersicorei e ballerini si aggiunge l’aliquota di finanziamento del 3,00%. La circolare riporta che, in relazione ad alcune categorie, l’aumento della contribuzione per il finanziamento delle prestazioni temporanee della gestione di cui all’art. 24 della legge 88/1989 può essere graduale: l’eventuale onere residuo rispetto all’aliquota A.G.O. è posto a carico dei datori di lavoro e l’incremento non può superare lo 0,50% ogni biennio fino alla completa parificazione.

Sono richiamate le quote destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee:

  • assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi: 0,14%;
  • trattamento economico di maternità: 0,57%;
  • assegno per il nucleo familiare: 3,72%.

Lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la circolare richiama il nuovo criterio di calcolo della pensione previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 182/1997:

  • sistema retributivo integrale per chi, al 31 dicembre 1995, possiede almeno 18 anni interi di anzianità assicurativa e contributiva;
  • sistema pro-quota, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 335/1995, per chi abbia anzianità inferiore a 18 anni.

Sul piano contributivo, per tali lavoratori le aliquote si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente £ 1.000.000. Se la retribuzione giornaliera supera tale importo, il datore di lavoro deve applicare l’aliquota sul massimale di imponibile giornaliero corrispondente alla fascia di appartenenza, con accreditamento di un numero di giorni di contribuzione fino a un massimo di otto e comunque entro il limite di 312 giornate annue. Superato questo limite, si applica la previgente normativa.

Le fasce indicate dalla circolare vanno:

  • da £ 1.000.001 a £ 2.000.000, con massimale £ 1.000.000 e 1 giorno accreditato;
  • da £ 2.000.001 a £ 5.000.000, con massimale £ 2.000.000 e 2 giorni;
  • da £ 5.000.001 a £ 8.000.000, con massimale £ 3.000.000 e 3 giorni;
  • da £ 8.000.001 a £ 11.000.000, con massimale £ 4.000.000 e 4 giorni;
  • da £ 11.000.001 a £ 14.000.000, con massimale £ 5.000.000 e 5 giorni;
  • da £ 14.000.001 a £ 18.000.000, con massimale £ 6.000.000 e 6 giorni;
  • da £ 18.000.001 a £ 22.000.000, con massimale £ 7.000.000 e 7 giorni;
  • oltre £ 22.000.001, con massimale £ 8.000.000 e 8 giorni.

Dal 1° gennaio 1998 tali importi sono rivalutati annualmente ISTAT.

Per questi lavoratori la circolare riproduce inoltre tabelle di aliquote differenziate, in relazione alle varie componenti contributive e alla presenza di TBC, maternità, assegno familiare e asili nido comunali. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del D.L.C.P.S. 708/1947, già iscritti al 31.12.1995, sono riportate aliquote e ripartizioni temporali che, a regime, portano all’allineamento progressivo fino alle percentuali finali indicate nella circolare. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dal n. 15 in poi, la tabella riporta un’aliquota complessiva del 4,43% per TBC, maternità e assegno nucleo familiare, con successiva evoluzione nel tempo secondo le date indicate.

La circolare spiega anche il meccanismo del contributo di solidarietà sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale della fascia di appartenenza: il 5% è dovuto sull’eccedenza, di cui il 2,50% a carico del lavoratore e il 2,50% a carico del datore. Viene fornito un esempio applicativo su una retribuzione giornaliera di £ 12.500.000, con retribuzione eccedente calcolata in £ 7.500.000.

Aliquota aggiuntiva e rivalsa

Per i lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995, l’aliquota aggiuntiva di cui all’art. 3-ter del D.L. 384/1992, convertito dalla legge 438/1992, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente £ 63.053.952 e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo alla fascia di appartenenza. Per il 1997 l’aliquota aggiuntiva è pari all’1% a carico del lavoratore. La circolare precisa che, quando la quota di contribuzione a carico del lavoratore supera il 10%, l’aliquota aggiuntiva non è dovuta.

Quanto alla rivalsa, per i lavoratori del gruppo a) che percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a £ 300.000, le imprese possono rivalersi sul lavoratore del 40% dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente tale soglia. La percentuale è destinata a ridursi progressivamente dal 1998 al 2001 fino alla soppressione. La circolare richiama altresì l’abrogazione dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 1420/1971.

Regimi speciali: Campione d’Italia e lavoratori all’estero

Per i lavoratori dello spettacolo dipendenti da imprese operanti nel Comune di Campione d’Italia, che retribuiscono in franchi svizzeri, dal 1° gennaio 1986 si applica la riduzione del 50% delle aliquote previdenziali e assistenziali. Dal 1° gennaio 1997 la circolare indica:

  • per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995: aliquota del 16,40%, di cui 4,445% a carico del lavoratore;
  • per i tersicorei e ballerini iscritti dopo il 31 dicembre 1995: aliquota del 17,90%, di cui 4,945% a carico del lavoratore;
  • per tutti i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995, sulla parte eccedente £ 137.148.000: contributo del 2,55%, di cui 1,25% a carico del lavoratore.

Per i lavoratori italiani dello spettacolo operanti all’estero in paesi extracomunitari o privi di accordi di sicurezza sociale, la circolare ricorda che la contribuzione si calcola su retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale, comunque non inferiori ai minimi dei contratti collettivi nazionali. La riduzione di 10 punti della quota datoriale è posta a carico dello Stato e vale solo per i lavoratori assunti in Italia o trasferiti dall’Italia per svolgere all’estero attività, non per i rapporti costituiti in Italia con prestazioni solo occasionalmente all’estero.

Giornate di prova e istruzioni operative

Per i lavoratori appartenenti al gruppo a), se le giornate di prova sono organizzate autonomamente per la preparazione degli spettacoli, esse possono essere inserite nei contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, ma assoggettate a contribuzione esclusivamente ai fini previdenziali. In tal caso il contributo si calcola sul minimo contrattuale e il beneficio riguarda i soggetti che svolgono prestazioni prevalentemente saltuarie, precedute da prove ed esercitazioni svolte in forma autonoma e non retribuita.

La circolare si chiude precisando che per le modalità applicative, per eventuali modifiche della modulistica e per la compilazione saranno emanate successive istruzioni in tempi brevi.

Punti principali

Soggetti assicurati e classificazione dei lavoratori

L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 182/1997 distingue i lavoratori dello spettacolo in tre gruppi, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto: attività artistica o tecnica a tempo determinato direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli; attività a tempo determinato diverse da quelle del primo gruppo; attività a tempo indeterminato. La classificazione incide sul numero di contributi giornalieri necessari per l’annualità contributiva: 120 per il gruppo a), 260 per il gruppo b), 312 per il gruppo c).

Retribuzione imponibile e esclusioni contributive

La base imponibile contributiva continua a essere costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro, con le esclusioni tassative previste dalla legge. La circolare richiama, tra le somme escluse totalmente o parzialmente, rimborsi a piè di lista, TFR e indennità equipollenti, indennità di cassa, liberalità una tantum non collegate al rendimento, spese per colonie climatiche e asili nido aziendali, borse di studio ai figli dei dipendenti, circoli aziendali e spacci/bar, stock option agevolate, diaria/trasferta entro i limiti fiscali, indennità di panatica nei limiti del 60%, assegni per carichi di famiglia entro i limiti degli assegni familiari, generi in natura eccedenti il 50% del prezzo al grossista, vantaggi su mutui e prestiti nei limiti indicati, mensa e trasporto aziendale e prestazioni in denaro erogate dal datore di lavoro per conto di gestioni previdenziali o assistenziali.

Aliquote per i nuovi iscritti dopo il 31 dicembre 1995

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 si applica, dal 1° gennaio 1997, il regime contributivo pari a quello dell’assicurazione generale obbligatoria, con aliquota complessiva del 32,70% fino al massimale annuo di retribuzione di £ 137.148.000 per il 1997. Sulle retribuzioni eccedenti il massimale si applica un contributo di solidarietà del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore. Per i tersicorei e ballerini iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 è prevista anche un’aliquota aggiuntiva di finanziamento del 3,00% fino al massimale, con ripartizione in parte a carico del lavoratore.

Aliquote per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 la circolare distingue due regimi: per la retribuzione giornaliera fino a £ 1.000.000 si applicano integralmente le aliquote previste; per la parte eccedente si utilizza un sistema per fasce con massimali di imponibile giornaliero e accredito di giorni di contribuzione fino a un massimo di otto, entro il limite di 312 giornate annue. Le fasce vanno da £ 1.000.001–2.000.000 fino a oltre £ 22.000.001, con massimali imponibili da £ 1.000.000 a £ 8.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le fasce e i massimali sono rivalutati annualmente ISTAT.

Prestazioni temporanee e contributi minori

Dal 1° gennaio 1997 confluiscono nel Fondo anche le quote destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee della gestione di cui all’art. 24 della legge 88/1989, entro il limite massimo previsto dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996. Le aliquote richiamate sono: TBC 0,14%, trattamento economico di maternità 0,57% e assegno per il nucleo familiare 3,72%. La circolare evidenzia che, in alcune fasi di graduale allineamento, l’onere residuo può essere posto a carico del datore di lavoro con incrementi non superiori allo 0,50% ogni biennio fino alla parificazione con l’A.G.O.

Regime speciale per Campione d’Italia

Per i lavoratori dello spettacolo dipendenti da imprese operanti nel territorio del Comune di Campione d’Italia, che retribuiscono in franchi svizzeri, continua a valere la riduzione del 50% delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali. Dal 1° gennaio 1997 sono indicate aliquote ridotte per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e per tersicorei e ballerini, nonché un contributo del 2,55% sulla retribuzione annua eccedente £ 137.148.000, con quota parzialmente a carico del lavoratore.

Lavoratori italiani operanti all’estero

Per i lavoratori dello spettacolo operanti in paesi extracomunitari o senza accordi di sicurezza sociale, la contribuzione va calcolata su retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto ministeriale, in misura non inferiore ai minimi dei contratti collettivi nazionali. La riduzione di 10 punti della quota datoriale si applica solo ai rapporti instaurati in Italia o trasferiti dall’Italia per lavorare all’estero; non si applica invece ai rapporti costituiti in Italia con prestazioni solo occasionalmente svolte all’estero, che restano soggetti alla normativa ordinaria.

Rivalsa e giornate di prova

Per i lavoratori del gruppo a) con retribuzione giornaliera superiore a £ 300.000, le imprese possono esercitare rivalsa del 40% dei contributi sulla parte di retribuzione eccedente tale importo; la percentuale si riduce progressivamente dal 1998 fino alla soppressione nel 2001. Inoltre, per i lavoratori del medesimo gruppo che organizzano autonomamente le prove per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova possono essere inserite nei contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite ma soggette a contribuzione ai soli fini previdenziali, calcolata sul minimo contrattuale.

Istruzioni operative

La circolare non fornisce ancora indicazioni operative definitive sulla modulistica e sulla compilazione, rinviando a una successiva circolare per le istruzioni applicative della nuova normativa.

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