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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21796/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la loro genericità e la mancata confrontazione con l'adeguata motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 ottobre 2023, riproducevano senza sostanziali novità i motivi di appello e sono stati ritenuti aspecifici e generici. Uno dei ricorrenti ha contestato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che l'occupazione dell'immobile non integrasse il fatto illecito; ha inoltre chiesto un trattamento sanzionatorio più mite, ma con censure ritenute del tutto generiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la durata pluriennale dell'occupazione abusiva, la consapevolezza dell'assenza di un titolo amministrativo legittimante e i precedenti penali degli imputati. L'altra ricorrente ha dedotto, oltre alla censura sul trattamento sanzionatorio, la sussistenza di uno stato di necessità, ma la doglianza è stata reputata vacua e incompatibile con la motivazione di merito, che aveva escluso qualsiasi situazione eccedente il mero disagio abitativo e aveva ricostruito una protratta occupazione abusiva per oltre un decennio.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità e genericità, in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente dal riferimento al deposito dell'ordinanza; non incide sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre i motivi di appello senza apportare elementi di novità e senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le censure che si risolvono in affermazioni generiche, prive di confutazione puntuale delle ragioni poste a base della decisione di merito, sono inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La deduzione dello stato di necessità non è fondata quando la motivazione di merito escluda, in modo congruo, la presenza di una situazione emergenziale, evidenziando invece un mero disagio abitativo e una protratta occupazione abusiva.
  • La richiesta di una riduzione del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito ai fini della pena; in mancanza, la doglianza resta generica e non può essere esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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