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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31419/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fraddosio ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze (GIP Trib. Bari 11/6/2018 irrev.; GIP 13/11/2012 irrev. 17/7/2013; GIP 6/11/2014 irrev. 4/11/2015; Corte d'appello 15/7/2019 irrev. 11/3/2021). In prima istanza la Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione per tre sentenze, esclusa quella del 11/6/2009; dopo rinvio la Corte di cassazione trasmise gli atti al Tribunale di Bari che, con ordinanza del 18/12/2023, riconobbe la continuazione tra i fatti del 13/11/2012, 6/11/2014 e 15/7/2019 e rideterminò la pena complessiva a 12 anni. Il ricorrente impugnò sostenendo (i) violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. per aver aumentato, in sede esecutiva, la pena applicata a un reato-satellite (capo b) della sentenza del 6/11/2014) oltre la misura fissata dal giudice della cognizione, determinando una reformatio in peius; (ii) carenza di motivazione circa la determinazione separata degli aumenti per ciascun reato-satellite. La Procura generale chiese l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha quantificato l'aumento per un reato-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione (da 1 anno e 4 mesi a 1 anno e 6 mesi) in violazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Nocerino). Ha inoltre constatato insufficiente e generica motivazione sugli aumenti, in particolare non operando la distinta e specifica determinazione per ciascun reato-satellite, come richiesto dalla giurisprudenza (Pizzone). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, affinché proceda libero nel merito alla nuova determinazione della pena complessiva.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Limita l'aumento complessivo per il reato continuato e impone il rispetto dei rapporti di proporzione tra le pene; utilizzato per valutare la legittimità delle maggiorazioni applicate in continuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina i poteri del giudice dell'esecuzione in materia di esecuzione delle sentenze penali; richiamato in relazione ai limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma penale sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti; richiamata per evidenziare che la natura 'lieve' di talune condanne rende incongrua una motivazione generica che giustifichi aumenti significativi.

  • Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della continuazione, non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.

  • Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio che impone al giudice, nel determinare la pena complessiva per reato continuato, di calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato-satellite per garantire la proporzione e prevenire un cumulo materiale.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può aumentare, nella rideterminazione per continuazione, gli aumenti già fissati dal giudice della cognizione per i reati-satellite; qualsiasi maggiorazione superiore determina nullità.
  • La determinazione degli aumenti per reato continuato va effettuata e motivata distintamente per ciascun reato-satellite, con indicazione dei criteri di proporzione rispetto alla pena base.
  • La motivazione generica (es.: «avuto riguardo all'oggettiva gravità dei fatti») è insufficiente; occorre spiegare chiaramente perché ogni singolo aumento è stato determinato in quella misura.
  • Se la motivazione o il calcolo degli aumenti appaiono viziati, la Corte può annullare e rinviare il provvedimento per nuovo giudizio, da svolgersi in diversa persona fisica.
  • Il divieto di reformatio in peius vale anche in sede esecutiva quando la nuova determinazione della pena comporti un peggioramento rispetto alla misura definitiva già stabilita dal giudice della cognizione.
  • Quando una delle condanne riguarda fattispecie con rilevanza di lieve entità (es. art. 73 DPR 309/1990), il giudice deve tenere conto della specifica natura del reato nella motivazione delle eventuali maggiorazioni.

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