Cassazione Penale, Sentenza n. 31419/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fraddosio ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze (GIP Trib. Bari 11/6/2018 irrev.; GIP 13/11/2012 irrev. 17/7/2013; GIP 6/11/2014 irrev. 4/11/2015; Corte d'appello 15/7/2019 irrev. 11/3/2021). In prima istanza la Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione per tre sentenze, esclusa quella del 11/6/2009; dopo rinvio la Corte di cassazione trasmise gli atti al Tribunale di Bari che, con ordinanza del 18/12/2023, riconobbe la continuazione tra i fatti del 13/11/2012, 6/11/2014 e 15/7/2019 e rideterminò la pena complessiva a 12 anni. Il ricorrente impugnò sostenendo (i) violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. per aver aumentato, in sede esecutiva, la pena applicata a un reato-satellite (capo b) della sentenza del 6/11/2014) oltre la misura fissata dal giudice della cognizione, determinando una reformatio in peius; (ii) carenza di motivazione circa la determinazione separata degli aumenti per ciascun reato-satellite. La Procura generale chiese l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha quantificato l'aumento per un reato-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione (da 1 anno e 4 mesi a 1 anno e 6 mesi) in violazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Nocerino). Ha inoltre constatato insufficiente e generica motivazione sugli aumenti, in particolare non operando la distinta e specifica determinazione per ciascun reato-satellite, come richiesto dalla giurisprudenza (Pizzone). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, affinché proceda libero nel merito alla nuova determinazione della pena complessiva.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Limita l'aumento complessivo per il reato continuato e impone il rispetto dei rapporti di proporzione tra le pene; utilizzato per valutare la legittimità delle maggiorazioni applicate in continuazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina i poteri del giudice dell'esecuzione in materia di esecuzione delle sentenze penali; richiamato in relazione ai limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma penale sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti; richiamata per evidenziare che la natura 'lieve' di talune condanne rende incongrua una motivazione generica che giustifichi aumenti significativi.
Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della continuazione, non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio che impone al giudice, nel determinare la pena complessiva per reato continuato, di calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato-satellite per garantire la proporzione e prevenire un cumulo materiale.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può aumentare, nella rideterminazione per continuazione, gli aumenti già fissati dal giudice della cognizione per i reati-satellite; qualsiasi maggiorazione superiore determina nullità.
- La determinazione degli aumenti per reato continuato va effettuata e motivata distintamente per ciascun reato-satellite, con indicazione dei criteri di proporzione rispetto alla pena base.
- La motivazione generica (es.: «avuto riguardo all'oggettiva gravità dei fatti») è insufficiente; occorre spiegare chiaramente perché ogni singolo aumento è stato determinato in quella misura.
- Se la motivazione o il calcolo degli aumenti appaiono viziati, la Corte può annullare e rinviare il provvedimento per nuovo giudizio, da svolgersi in diversa persona fisica.
- Il divieto di reformatio in peius vale anche in sede esecutiva quando la nuova determinazione della pena comporti un peggioramento rispetto alla misura definitiva già stabilita dal giudice della cognizione.
- Quando una delle condanne riguarda fattispecie con rilevanza di lieve entità (es. art. 73 DPR 309/1990), il giudice deve tenere conto della specifica natura del reato nella motivazione delle eventuali maggiorazioni.
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