Sentenza del 18/10/2018 n. 26193 - Corte di Cassazione
AZIENDA - AFFITTO Cessazione - Differenza d'inventario - Regolamentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l’anno d’imposta 2005, la deducibilità di quote di ammortamento relative a impianti e cespiti compresi in un ramo d’azienda affittato, la detrazione IVA sulle relative spese, alcuni costi di manutenzione, i costi per il diritto di produzione in esclusiva della membrana bagnata e costi per l’acquisto di merci. SITE sosteneva che tali costi fossero inerenti e strumentali alla propria attività, anche perché necessari a rispettare un rapporto commerciale esclusivo con un cliente. La società contestava inoltre l’interpretazione del contratto di affitto e deduceva l’esistenza di una deroga alla disciplina ordinaria dell’affitto d’azienda.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso solo in parte. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia e respinto l’appello principale di SITE. La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo e dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, ritenendo che fossero diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, oppure fossero privi di specificità. In particolare, ha affermato che la differenza tra le consistenze dell’azienda all’inizio e alla fine dell’affitto deve essere regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del rapporto, ma che tale verifica presuppone l’esistenza concreta di un inventario iniziale, che SITE non aveva dimostrato. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato SITE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 1
Disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento. Nel caso concreto, la censura relativa all’imputazione delle quote è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione degli accertamenti di fatto.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 8
È stato invocato in relazione alla deducibilità degli ammortamenti nell’affitto d’azienda, ma la Corte ha confermato che l’interpretazione del contratto e l’individuazione della volontà delle parti spettano al giudice di merito, salvo specifiche violazioni dei criteri legali.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5
Rileva il principio di inerenza dei costi all’attività d’impresa. La Corte ha però ritenuto non dimostrata, con specifici atti o documenti, l’inerenza dei costi contestati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione IVA richiede che beni e servizi siano inerenti e strumentali all’attività economica. La mera affermazione della strumentalità, senza indicazione degli elementi probatori, non è sufficiente.
Codice civile, art. 2561
Nell’affitto d’azienda l’affittuario deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e preservandone l’efficienza. La differenza tra le consistenze iniziali e finali deve essere regolata economicamente; per effettuare tale confronto è necessario un inventario iniziale concretamente esistente.
Codice civile, art. 2562
Estende la disciplina dell’art. 2561 c.c. all’affitto dell’azienda. Le variazioni quantitative e qualitative delle componenti aziendali vengono regolate in denaro secondo i valori correnti alla fine del rapporto.
Codice civile, artt. 1592 e 1593
La disciplina delle migliorie e delle addizioni relativa alla locazione immobiliare non si applica direttamente all’affitto d’azienda, il quale è regolato dalla disciplina speciale degli artt. 2561 e 2562 c.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiede una motivazione adeguata della sentenza tributaria. Nel caso concreto, la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché collegata a questioni di merito e non adeguatamente specificata.
Codice di procedura civile, art. 112
Vieta al giudice di omettere la pronuncia sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La Corte ha escluso che le omissioni denunciate fossero ammissibili, anche perché la società non aveva dimostrato che le relative questioni fossero state tempestivamente dedotte nei precedenti gradi.
Massime di principio
- Nell’affitto d’azienda, il confronto tra la situazione iniziale e quella finale richiede un inventario iniziale concreto, dettagliato e documentato; senza tale inventario è difficile ottenere la regolazione economica delle differenze.
- Le clausole contrattuali sull’imputazione di ammortamenti, manutenzioni, migliorie e altri costi devono essere formulate in modo espresso e coerente con la disciplina dell’affitto d’azienda; il semplice comportamento delle parti o una ricostruzione indiretta possono non essere sufficienti.
- Ai fini della deducibilità fiscale e della detrazione IVA, non basta affermare che un costo è collegato all’attività d’impresa: occorre dimostrarne concretamente inerenza, strumentalità, congruità e sostenimento, mediante contratto, fatture, documentazione contabile e prova dell’utilità economica.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito. Le censure devono indicare una specifica violazione di legge, un vizio motivazionale rilevante o una concreta violazione dei criteri di interpretazione contrattuale.
- Le questioni e i documenti sui quali si fonda il ricorso devono essere stati tempestivamente introdotti nei precedenti gradi di giudizio; le questioni nuove o non adeguatamente documentate sono normalmente dichiarate inammissibili.
- Per sostenere la deducibilità di costi relativi a rapporti commerciali esclusivi o a rami d’azienda affittati, è necessario provare documentalmente l’esistenza dell’obbligo contrattuale, il collegamento causale con l’attività del contribuente e la congruità economica del costo.
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