Cassazione Penale, Sentenza n. 17041/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zaffino ha chiesto il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra la condanna per partecipazione ad associazione mafiosa (fatti accertati 2006-2011) e una successiva condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio (ottobre 2016, art. 73, comma 1-bis DPR n. 309/1990). Il ricorrente sosteneva che il reato di ottobre 2016 fosse reato-fine della consorteria (operativa fino a ottobre 2015) e che sussistessero gli indici di un unico disegno criminoso già illustrati nell'istanza originaria. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto la distanza cronologica (circa cinque anni) e l'assenza di elementi specifici ostativi al rigetto non compatibili con il riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione tra partecipazione ad associazione e reati-fine può essere riconosciuta solo se emerge che i reati-fine erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe decise di entrare nell'associazione; non è sufficiente la mera vicinanza temporale e non può instaurarsi un automatismo che estenderebbe il beneficio a tutti i reati commessi in ambito associativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la continuazione delle pene; la Corte interpreta che la continuazione fra il delitto di partecipazione ad associazione e i reati-fine è riconoscibile solo se i reati-fine risultano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso del partecipe nell'associazione
art. 73, comma 1-bis, DPR n. 309/1990
Norma che punisce la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha valutato questo reato come potenziale reato-fine ma ha ritenuto necessario dimostrare il collegamento programmatorio con l'associazione al tempo dell'adesione del reo
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione fra partecipazione a un'associazione e reati-fine è necessario provare che i reati-fine erano già programmati, almeno nelle linee essenziali, quando il soggetto è entrato a far parte dell'associazione
- La mera omogeneità tipologica dei reati (es. più reati di droga) e la semplice vicinanza temporale non sono sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; la distanza cronologica significativa può ostare al riconoscimento della continuazione
- I giudici devono motivare puntualmente l'assenza di una 'cornice deliberativa' unitaria indicando elementi fattuali specifici tratti dalle sentenze o dagli atti che smentiscano la programmazione comune
- Se l'operatività dell'associazione è cessata prima del fatto successivo, ciò rende più difficile collegare il reato-fine all'associazione per la continuazione
- La parte che chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare e, se possibile, documentare elementi specifici che mostrino il vincolo teleologico tra i reati; ricorsi generici o irrituali possono comportare condanne per spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende)
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