Cassazione Penale, Ordinanza n. 01468/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione ed euro 309,87 di multa per violazione dell'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge per asserita condanna su fatto diverso da quello originariamente contestato; 2) erronea applicazione di legge per l'erronea riqualificazione del fatto da reato ex art. 483 c.p. a reato ex art. 95 d.P.R. n. 115/2002; 3) mancanza di motivazione sul dedotto errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 47 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre le medesime doglianze già articolate in appello e già respinte dal giudice di secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure fossero non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterative dei motivi di appello, prive di un puntuale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi di legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Indicato come norma incriminatrice per la quale era stata confermata la condanna, senza ulteriori precisazioni sul contenuto applicativo.
art. 483 c.p.
Richiamato dal ricorrente come norma rispetto alla quale il fatto sarebbe stato erroneamente riqualificato.
art. 47 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto errore di fatto rilevante.
art. 581 c.p.p.
Richiamato come norma che impone che i motivi di impugnazione indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
Richiamato come norma che collega la mancanza di specificità dei motivi all'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 3 Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confutare gli argomenti del giudice di merito, determina inammissibilità.
- La funzione dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, altrimenti vengono meno i requisiti di ammissibilità.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a lamentare in modo generico una carenza o illogicità della motivazione, se la sentenza impugnata ha già affrontato e respinto le medesime doglianze con motivazione congrua e logica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
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