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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11421/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che lo aveva condannato in relazione a fatti concernenti sostanza stupefacente. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge in riferimento all'art. 521 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: secondo la difesa, il capo d'imputazione descriveva il rinvenimento della droga all'interno della cella occupata dal detenuto, mentre la sentenza di merito aveva affermato che la sostanza era stata rinvenuta negli slip dell'imputato all'esito di una perquisizione personale dopo un colloquio con i familiari. La difesa sosteneva quindi che vi fosse mutamento del fatto contestato e conseguente invalidità della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello senza indicare specifiche criticità della motivazione impugnata. Ha inoltre osservato che la ricostruzione fattuale della sentenza di merito era coerente con la relazione di servizio della polizia penitenziaria, dalla quale risultava che la sostanza era stata rinvenuta sulla persona dell'imputato, negli slip, al termine della perquisizione personale dopo il colloquio con i familiari. Per la Corte, tale dato non integrava una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché non introduceva un fatto eterogeneo rispetto a quello contestato e, anzi, rafforzava l'attribuzione della sostanza al prevenuto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo quando il fatto ritenuto in decisione sia eterogeneo rispetto a quello contestato, oppure quando l'imputazione non consenta di ricavare gli elementi costitutivi del reato sulla base di tutte le risultanze probatorie conosciute e contestate nel processo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non si configura per ogni difformità descrittiva tra imputazione e motivazione, ma solo quando il fatto accertato in sentenza risulti radicalmente eterogeneo rispetto a quello contestato o quando l'imputazione non consenta di ricavare gli elementi essenziali del reato attraverso le risultanze probatorie emerse nel processo.
  • Se la diversa collocazione materiale del bene o la diversa modalità del rinvenimento non mutano il nucleo storico del fatto contestato e trovano conferma nelle risultanze processuali già note all'imputato, non vi è violazione dell'art. 521 c.p.p.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dalla decisione impugnata, senza confrontarsi specificamente con la sua ratio decidendi e senza introdurre elementi critici nuovi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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