Sentenza del 19/05/2021 n. 4794 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Responsabilità aggravata insussistente in caso di infondatezza del motivo di diritto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Riscossione Sicilia S.P.A. impugnava la sentenza della CTP di Palermo n.1264/01/2016 che aveva annullato un'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione al contribuente e violazione del contraddittorio, chiedendo la riforma della decisione e spese. La parte resistente (Caruso) eccepiva l'inammissibilità dell'appello per tardività della notificazione, nonché la mancata sottoscrizione della dichiarazione di conformità dell'atto notificato e l'infondatezza del gravame; inoltre chiedeva la condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. nei confronti dell'appellante.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività (la sentenza di primo grado è stata pubblicata l'8.3.2016; il termine di sei mesi, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva l'8.10.2016; l'appello è stato notificato l'8.11.2016). Perciò sono stati assorbiti i motivi di merito contenuti nell'appello e la sentenza di primo grado è rimasta confermata. È stata altresì rigettata la domanda di responsabilità processuale aggravata proposta dalla parte resistente: non sussistono elementi di mala fede o colpa grave necessari per la condanna ex art.96 c.p.c., e la mera infondatezza o inammissibilità non è sufficiente per provare lite temeraria. Sono state condannate le spese a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
La norma richiede per la responsabilità aggravata la sussistenza di lite temeraria, connotata da mala fede o colpa grave; la mera infondatezza della pretesa non è di per sé sufficiente.
D.lgs. n.546/1992
art. 51, comma 1; art. 38, comma 3
Applicati per dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto oltre il termine decadenziale; la tempestività della notificazione è requisito essenziale per la validità dell'impugnazione.
Cass. civ., Sez. III, Ord. 27.10.2020, n.2366
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata richiede violazione del minimo grado di diligenza e la presenza di mala fede o colpa grave, non limitandosi alla sola infondatezza della pretesa.
Massime di principio
- L'appello notificato oltre il termine decadenziale previsto dalla legge è inammissibile: verificare sempre data di pubblicazione della sentenza e calcolare termini tenendo conto della sospensione feriale e delle regole di notificazione.
- La dichiarazione di conformità e la sottoscrizione degli atti di impugnazione sono requisiti formali importanti: la loro assenza può essere eccepita dalla controparte e influire sull'esito, anche se qui l'inammissibilità è stata decisa per tardività.
- La domanda di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. richiede prova di mala fede o colpa gravissima; la mera presentazione di un gravame infondato o manifestamente inammissibile non basta a fondare la condanna.
- Quando viene dichiarata l'inammissibilità di un'impugnazione per motivi di rito, i profili di merito restano in genere assorbiti e non vengono valutati nel merito; pertanto chi impugna deve curare rigorosamente i profili formali per preservare la possibilità di revisione del merito.
- In controversie tributarie è fondamentale documentare correttamente termini e notifiche: conservare ricevute, timbri postali e prove di notifica può essere determinante per dimostrare la tempestività o la tardività dell'impugnazione.
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