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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24948/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione con cui una Provincia aveva preso in affitto un immobile da un privato per destinarlo a sede di un liceo scientifico. Alla cessazione del rapporto, il locatore lamentava danni alla struttura e agiva per il risarcimento delle spese di ripristino. In primo grado, sulla base di una consulenza tecnica che aveva accertato lavori e modifiche tali da rendere il bene diverso da quello consegnato, l'ente pubblico veniva condannato. La Provincia proponeva appello, contestando l'accertamento in fatto, ma la Corte d'appello dichiarava l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo valida la notifica della sentenza effettuata via PEC a un indirizzo email tratto dal sito web dell'ente. In cassazione la Provincia deduceva: 1) violazione dell'art. 83 c.p.c. e degli artt. 1 e 3-bis L. n. 53/1994, sostenendo che mancasse prova della procura al difensore notificante e che, avendo l'ente un indirizzo PEC inserito nel Reginde, la notifica dovesse essere eseguita solo a tale indirizzo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e della disciplina sul domicilio digitale, poiché la Corte d'appello aveva fondato la tardività su una questione non dedotta dalle parti e aveva errato nel ritenere che la contumacia dell'ente rendesse legittima la notifica a un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde; 3) in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale. La censura centrale era dunque la nullità della notifica della sentenza eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello ufficiale dell'ente, con conseguente tempestività dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha precisato che la notifica era stata eseguita non all'indirizzo PEC inserito nel Reginde, ma a un diverso indirizzo ricavato dal sito web della Provincia. Ha affermato che la Corte d'appello aveva deciso sulla base di una premessa errata, attribuendo rilievo a una supposta invocazione della disciplina sul domicilio digitale e alla contumacia della Provincia, circostanza irrilevante ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC idoneo a ricevere validamente la notificazione. Ha richiamato il principio secondo cui, per i soggetti i cui recapiti risultano nel Reginde, l'unico indirizzo valido per la notificazione via PEC è quello registrato, con conseguente nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo. Il terzo motivo, di legittimità costituzionale, è stato assorbito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, perché esamini nuovamente l'appello nel merito, previa esclusione della tardività basata su quella notificazione nulla.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione e la prova della procura al difensore notificante

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare la decisione d'appello nella parte in cui avrebbe pronunciato su una questione non dedotta dalle parti

  • art. 149-bis c.p.c.

    richiamato come base normativa della notificazione a mezzo PEC

  • art. 160 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per affermare la nullità della notificazione eseguita a indirizzo PEC diverso da quello risultante dal Reginde

  • art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012

    la Corte ne valorizza il combinato disposto con l'art. 149-bis c.p.c. per individuare nel Reginde l'unico indirizzo valido per la notifica

  • L. n. 179 del 2012

    richiamata nel ragionamento della Corte d'appello sul domicilio digitale, ma ritenuta non decisiva ai fini della controversia

  • L. n. 53 del 1994, artt. 1 e 3-bis

    richiamati dalla ricorrente in relazione ai requisiti della notificazione in proprio via PEC

  • L. n. 221 del 2012

    citata quale legge di conversione che ha introdotto l'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012

Massime di principio

  • Quando il destinatario della notificazione via PEC è un soggetto i cui indirizzi risultano inseriti nel Reginde, la notificazione è validamente eseguita solo all'indirizzo ivi risultante; l'invio a un diverso indirizzo PEC, anche se riferibile al destinatario o reperito su un sito web, è nullo.
  • La contumacia della parte nel grado precedente non incide sulla regola di individuazione dell'indirizzo PEC valido per la notificazione della sentenza: se la notifica deve essere fatta alla parte personalmente, resta comunque decisivo l'indirizzo risultante dal Reginde.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, una notificazione nulla della sentenza non può far decorrere validamente il termine breve per proporre appello o altro mezzo di gravame.
  • Il giudice di merito non può ritenere tardiva l'impugnazione sulla base di una notificazione effettuata a indirizzo PEC non corrispondente a quello ufficialmente registrato, poiché ciò contrasta con la disciplina legale della notificazione telematica.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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