Sentenza n. 4795/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 598/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 598/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 settembre 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero a renderla disponibile, ma non era stata eseguita nonostante la notificazione del titolo al Ministero presso la sede reale il 6 marzo 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la notificazione del titolo il 6 marzo 2025, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni e la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 21 ottobre 2026. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, rendendo fruibile il beneficio della carta docente. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per provvedere; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è previsto per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento indicato in epigrafe, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio– Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa in concreto fruire.
Gli artt. 112 ss. c.p.a. consentono di chiedere l’ottemperanza per ottenere l’attuazione concreta di una sentenza passata in giudicato che riconosce un beneficio e impone all’amministrazione di renderlo disponibile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Risulta infatti dagli atti di causa che: - la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 6.3.2025; - è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato verificato come presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può dare esecuzione alla sentenza utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un’amministrazione di attribuire un beneficio e questa non vi provvede dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di completare l’esecuzione entro un termine decorrente dalla richiesta dell’interessato e, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è liquidato un compenso al commissario ad acta.
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