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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9260/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cardubbo era accusato di truffa (art. 640 cod. pen.) e falsificazione/use di documenti (artt. 477, 482 cod. pen.) per avere messo in vendita online una Vespa 50, indotto la vittima a versare 650 euro tramite ricarica Postepay e non consegnato il bene; inoltre avrebbe inviato una carta d'identità falsificata per dimostrare le proprie generalità. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione per genericità e indeterminatezza dell'imputazione, con criticata duplicazione di date e luoghi e mancanza di descrizione della condotta materiale relativamente agli artt. 477 e 482; 2) mancanza e illogicità della motivazione circa la sussistenza del reato di falsità, sostenendo che non esiste prova che l'imputato abbia materialmente concorso alla falsificazione del documento inviato alla persona offesa

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico perché il ricorrente non ha indicato in modo circostanziato il vizio da censurare né criticato ragionatamente la decisione dei giudici di merito, che avevano descritto compiutamente le condotte. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: i giudici di merito, valutando globalmente gli elementi indiziari, hanno ritenuto provata la riconducibilità all'imputato della formazione della carta d'identità falsa inviata alla vittima per perfezionare la truffa. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'esito favorevole all'Accusa (pena rideterminata in appello in 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa), ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamata nella imputazione per segnalare la concorso di più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; la Corte non ha ritenuto questo profilo viziato

  • art. 640 c.p.

    Norma sulla truffa contestata per l'induzione in errore della vittima e l'ottenimento del pagamento anticipato senza consegna del bene; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato sulla base degli elementi probatori complessivi

  • art. 477 c.p.

    Norma relativa alla falsità documentale contestata con riferimento al documento inviato alla vittima; la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti gli indizi per ricondurre la formazione del documento alla mano dell'imputato

  • art. 482 c.p.

    Norma sulla falsità materiale o uso di documenti falsi contestata insieme all'art. 477; la Corte ha valutato che, pur in assenza di prova diretta, gli elementi indiziari, valutati globalmente, consentivano l'attribuzione del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per casi di ricorso ritenuto con profili di colpa; applicata dalla Cassazione per determinare la somma equitativa di 3.000 euro

Massime di principio

  • Le censure di nullità o genericità dell'imputazione in Cassazione devono essere formulate in modo specifico: indicare il vizio concreto (violazione di norma o vizio di motivazione) e argomentare criticamente la decisione impugnata; altrimenti il motivo è dichiarato generico e inammissibile
  • Il giudice di merito può condannare anche sulla base di elementi indiziari se valutati nel loro complesso e se la visione unitaria consente di escludere ragionevoli dubbi; non è necessario che ogni singolo indice sia di per sé decisivo
  • Assenza di prova diretta di partecipazione alla falsificazione non esclude la responsabilità quando vi sia un quadro indiziario unitario e coerente che colleghi l'imputato alla formazione o all'uso del documento falso
  • Critiche formali alla redazione dell'imputazione (es. duplicazione di date/luoghi) non sono necessariamente decisive se i fatti e le condotte sono comunque descritti sufficientemente per garantire il diritto di difesa
  • Il ricorrente in Cassazione che agisca in modo sommario o limitato a ripetere censure già respinte in grado d'appello senza nuova argomentazione rischia l'inammissibilità; inoltre l'esito negativo può comportare sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle ammende)

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