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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46801/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, in parziale accoglimento del suo appello, aveva sostituito la misura di sicurezza originaria (espulsione dal territorio dello Stato, applicata a seguito della condanna irrevocabile del 15/01/2019) con la misura della libertà vigilata. Le due censure dedotte erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale spiegato adeguatamente la compatibilità/incompatibilità fra l'espulsione e la libertà vigilata, sostenendo che le due misure si fondano su presupposti inconciliabili; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale dato adeguato conto delle ragioni che giustificavano l'applicazione della libertà vigilata alla luce della situazione socio-familiare del ricorrente, che secondo la difesa escludeva una attuale pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che non sussiste incompatibilità sistematica tra espulsione e libertà vigilata: il tribunale di sorveglianza può, nell'ambito dei principi di proporzionalità e gradualità (fondati sull'art. 27, co. 3 Cost.), modificare la misura di sicurezza originaria effettuando una nuova valutazione in bonam partem della pericolosità sociale. Nel caso concreto il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rilevato un affievolimento della pericolosità di Cybi rispetto al momento della condanna (anche in considerazione della compresenza del nucleo familiare in Italia), e ha ritenuto l'espulsione eccessivamente gravosa alla luce dei parametri umanitari (art. 8 CEDU), giustificando quindi la sostituzione con la libertà vigilata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 235 cod. pen.

    Norma richiamata come base dell'espulsione quale misura di sicurezza personale; la Corte conferma che tale misura può essere valutata e sostituita dal tribunale di sorveglianza alla luce della pericolosità sociale aggiornata.

  • art. 228 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio invocato perché ha ritenuto adeguata la motivazione sul cambiamento della pericolosità sociale.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata in relazione ai criteri di valutazione e motivazione in sede di impugnazione; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti di motivazione richiesti.

  • art. 658 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione dei provvedimenti di sorveglianza; la Corte ha trovato la motivazione del Tribunale di Sorveglianza adeguata.

  • art. 679 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti alle decisioni sul regime di esecuzione e misure personali; la Corte non ha rilevato violazioni.

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di applicazione delle misure; la Corte ha invece confermato la correttezza della valutazione del Tribunale di Sorveglianza.

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che il suo contenuto fosse stato violato nel procedimento impugnato.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Fondamento costituzionale dei principi di proporzionalità e gradualità nelle misure di sicurezza; la Corte lo invoca per giustificare la possibilità di modulare la misura in rapporto alla pericolosità attuale.

  • art. 35 cod. pen.

    Riferito alla pericolosità sociale quale presupposto per le misure di sicurezza personali; la Corte valuta la pericolosità in termini concreti e attuali.

  • art. 8 CEDU

    Parametro umanitario utilizzato per valutare la gravosità dell'espulsione rispetto ai legami familiari del ricorrente in Italia; ha contribuito alla decisione di sostituire l'espulsione con una misura meno gravosa.

Massime di principio

  • Il tribunale di sorveglianza può sostituire d'ufficio la misura di sicurezza personale originaria con una misura meno afflittiva se, a seguito di valutazione aggiornata, la pericolosità sociale del condannato risulta attenuata.
  • Non esiste una incompatibilità sistematica tra espulsione e libertà vigilata: le misure si valutano in un sistema flessibile dominato da proporzionalità e gradualità.
  • La pericolosità sociale va valutata in termini concreti e attuali, tenendo conto dei comportamenti successivi alla condanna e della situazione socio-familiare.
  • Legami familiari stabili nel territorio possono rendere l'espulsione eccessivamente gravosa e, a fronte di ciò, giustificare misure meno afflittive anche per motivi conformi all'art. 8 CEDU.
  • Le misure di sicurezza personali non sono immutabili come il giudicato penale: sono suscettibili di revoca o modificazione alla luce di elementi nuovi o di una diversa valutazione della pericolosità.
  • In sede di impugnazione il giudice può operare una rimodulazione 'in bonam partem' della valutazione di pericolosità, purché la nuova misura sia prevista dalla legge e motivata secondo i principi costituzionali e processuali.

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