Cassazione Penale, Ordinanza n. 16762/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra alcuni delitti risultanti da cinque sentenze irrevocabili. Deduceva un unico motivo, denunciando erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione. Sosteneva che il giudice dell'esecuzione avrebbe svalutato, senza adeguato confronto con le risultanze già acquisite, la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso e agli interessi del sodalizio criminale di riferimento. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la motivazione impugnata fosse congrua nel negare l'unicità originaria del programma, evidenziando che i singoli episodi omicidiari e la tentata violenza privata risultavano determinati da eventi contingenti e specifici non preventivabili fin dall'origine.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come parametro sulla continuazione e sul medesimo disegno criminoso; la Corte ribadisce che non basta la comune appartenenza dei fatti all'attività criminale di un clan se i singoli reati non erano programmati ab origine.
art. 671 c.p.p.
norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; la richiesta viene negata perché manca la prova dell'unicità originaria del disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01
precedente richiamato per il principio secondo cui non è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati-fine non programmabili ab origine, se legati a circostanze contingenti e occasionali.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario che i reati siano stati sin dall'origine frutto di un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente che siano tutti riconducibili, in senso generico, all'attività criminale di un sodalizio.
- La valutazione dell'unicità del programma criminoso deve confrontarsi con le concrete modalità di decisione dei singoli fatti: se questi sono determinati da eventi occasionali, tradimenti, reazioni a ostacoli o altre contingenze sopravvenute, la continuazione può essere esclusa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e fattuali poste a base del diniego della continuazione.
- Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine non preventivati ab origine, anche se tali fatti possano astrattamente inserirsi nell'ambito dell'attività del gruppo criminale.
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