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Sentenza

Sentenza n. 15268/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 266/2025, comunicata il 28.11.2025, con cui il Direttore generale di Forma.temp ha disposto le seguenti misure: a) revoca dell’iscrizione di Intelliform alla sezione A “Enti di formazione” degli elenchi del Fondo, con conseguente cancellazione dall’elenco; b) divieto di effettuare una nuova iscrizione alla medesima sezione A nei 24 mesi successivi alla data di ricezione della determinazione stessa (28.11.2025); c) divieto per i soggetti che hanno ricoperto incarichi di amministratori o soci presso Intelliform di iscrivere al Fondo enti nei quali gli stessi ricoprano un ruolo nell’assetto societario/organizzativo nei 24 mesi successivi alla data di ricezione della determinazione in questione (28.11.2025); d) divieto per Intelliform di partecipare, a qualunque titolo, alla realizzazione di iniziative formative finanziabili dal Fondo fino alla scadenza del termine di inibizione di cui alla lettera b); e) rimozione immediata, su qualsiasi supporto utilizzato, del logo “ente di formazione iscritto” fornito dal Fondo alla società in fase di iscrizione; - di ogni atto presupposto e/o collegato e in particolare: -- del “dispositivo di accesso” agli elenchi delle strutture e delle professionalità idonee a operare con Forma.temp, ove prevede all’art. 6 un sistema sanzionatorio di sospensione e revoca in assenza di potere regolamentare o di delega normativa; -- del “vademecum” Forma.temp, nella parte in cui prevede un sistema sanzionatorio in assenza di delega normativa e senza regolamentare espressamente le sanzioni irrogabili in riferimento alle fattispecie indicate; - per quanto occorrer possa, nei limiti delle censure proposte nel ricorso, delle delibere del Consiglio di amministrazione richiamate nel provvedimento di cancellazione impugnato; nonché per l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia dei contratti stipulati da Forma.temp con altri enti formatori invece che con la ricorrente anche nelle more del giudizio; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Intelliform all’iscrizione all’elenco ex tunc dalla data della cancellazione con ogni conseguente statuizione in merito alla caducazione dei divieti imposti anche agli amministratori o soci, mantenendo il diritto di utilizzo del logo e del diritto della ricorrente di svolgere i corsi e subentrare a quelli assegnati ad altri enti di formazione in vece di Intelliform per effetto dell’illegittima cancellazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento - dei medesimi provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo; nonché per l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia dei contratti stipulati da Forma.temp con altri enti formatori invece che con la ricorrente anche nelle more del giudizio; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Intelliform all’iscrizione all’elenco ex tunc dalla data della cancellazione con ogni conseguente statuizione in merito alla caducazione dei divieti imposti anche agli amministratori o soci, mantenendo il diritto di utilizzo del logo e del diritto della ricorrente di svolgere i corsi e subentrare a quelli assegnati ad altri enti di formazione in vece di Intelliform per effetto dell’illegittima cancellazione.

Giustizia amministrativa202601187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Direttore generale di Forma.Temp che ha revocato l’iscrizione dell’ente alla sezione A degli elenchi, disposto un divieto di nuova iscrizione e di partecipazione alle iniziative formative finanziabili per 24 mesi, esteso il divieto agli amministratori e soci e imposto la rimozione del logo

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunicata il 28 novembre 2025, contestando anche le disposizioni del Dispositivo di accesso agli elenchi, del vademecum e le delibere richiamate, oltre ai contratti stipulati con altri enti formatori. Ha dedotto: (i) carenza assoluta di potere e violazione dei principi di legalità e tassatività delle sanzioni, poiché la sospensione o revoca sarebbe prevista soltanto dal Dispositivo di accesso e non dall’art. 12, comma 8-bis, d.lgs. 276/2003; (ii) violazione della proporzionalità, degli artt. 3 e 27 Cost. e dell’art. 49, par. 3, CDFUE, considerando eccessiva la revoca rispetto all’irregolarità contestata e irrisorio il maggior introito derivante dall’errato inserimento di alcuni discenti; (iii) difetto di motivazione, perché non sarebbero state spiegate la gravità delle criticità né la loro idoneità a compromettere il corretto svolgimento delle attività; (iv) insussistenza nel merito delle criticità. Forma.Temp ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la revoca riguardava l’inadempimento di obblighi e condizioni per la permanenza nel sistema e non l’esercizio di poteri autoritativi, e ha chiesto il rigetto. Con motivi aggiunti la ricorrente ha nuovamente impugnato gli atti alla luce del nuovo Dispositivo di accesso adottato medio tempore.

La decisione

All’udienza pubblica del 22 settembre 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti. Il Collegio ha preso atto della rinuncia, senza esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione né i motivi di merito: in applicazione del principio dispositivo, la parte può disporre dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e il giudice non può proseguire d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse alla definizione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Spese compensate in ragione della condotta processuale della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Pertanto, pronuncia, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a., l’estinzione del presente giudizio.

    La rinuncia della parte ricorrente determina l’estinzione del giudizio ai sensi della disposizione processuale.

Massime di principio

  • In applicazione del principio dispositivo, la parte conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può rinunciare alla definizione del giudizio; il giudice deve prenderne atto e non può proseguire d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • Il giudice amministrativo non può proseguire il processo per accertare in astratto l’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che giustifichi la prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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