Cassazione Penale, Sentenza n. 7752/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per reati connessi alla contraffazione e commercio di prodotti con marchio altrui (artt. 81, co.2, 473 co.1 e 3, 517-ter co.1 e 2 c.p.), denunciando: 1) carenza di motivazione in relazione alla valutazione delle consulenze tecniche (perizia d'ufficio e CTU di parte) e al diverso giudizio dei giudici di merito; 2) insufficienza di motivazione sul danno subito dalla parte civile; 3) estinzione dei reati per prescrizione; inoltre sostiene che alcuni marchi ("Kobold") non fossero registrati al tempo dei fatti e che la vendita riguardasse prodotti usati/rigenerati legittimi ai sensi dell'art.5 D.Lgs. n.30/2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: sussiste una "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado convergenti), per cui la Corte di legittimità non può riesaminare i fatti e le valutazioni di prova se non in presenza di un travisamento macroscopico non dimostrato dal ricorrente. I giudici hanno ritenuto adeguatamente motivate le ragioni per discostarsi dai consulenti della difesa, confermando che il ricorrente aveva creato siti confondibili con il marchio Vorwerk e vendeva prodotti non autorizzati (nuovi o rigenerati con componenti non originali) in usurpazione del titolo di proprietà industriale; è stata respinta la tesi dell'esaurimento comunitario e quella sulla inesistenza del reato ai sensi dell'art.517-ter (reato di pericolo, sufficiente l'astratta confondibilità). Quanto alla prescrizione, la Corte ha calcolato i termini tenendo conto delle sospensioni (rinvii richiesti dalla difesa, astensione degli avvocati, sospensione COVID) e ha ritenuto che la prescrizione sarebbe decorso dopo la sentenza di appello (quindi irrilevante), perciò il ricorso non ha avuto effetto estintivo. Conseguenze economiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e rifusione di euro 5.000,00 a favore delle parti civili, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 473 c.p.
Riferimento al reato di contraffazione del marchio: è richiesta la materialmente apposizione o riproduzione idonea a generare confusione nei consumatori; la Corte indica che è stata accertata la contraffazione tale da ingenerare confondibilità
art. 474 c.p.
Norma connessa alla tutela della fede pubblica contro la circolazione di prodotti con segni falsi o alterati; richiamata nel quadro della tutela dei marchi
art. 517-ter c.p.
Reato di commercio di prodotti con segni falsi: la Corte ribadisce la natura di reato di pericolo, per cui è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto imitato, non è necessario il concreto profitto
art. 5, d.lgs. n. 30/2005 (principio di esaurimento comunitario)
Il principio d'esaurimento opera solo se il bene è stato immesso sul mercato dal titolare o con il suo consenso; non è applicabile ai beni venduti dal ricorrente, che non risultavano commercializzati legittimamente dal titolare
art. 241, d.lgs. n. 30/2005
Richiamato per sottolineare che la facoltà di fabbricare parti di ricambio non esclude la tutela penale contro la contraffazione del marchio apposto sui componenti originali
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata sul procedimento di discussione in Cassazione durante la pandemia: la requisitoria del PG è stata trattata come memoria in quanto non tutte le parti avevano richiesto discussione orale
art. 83, co. 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito)
Disposizione che ha sospeso i termini processuali per emergenza COVID-19; la sospensione è stata computata ai fini del calcolo della prescrizione
artt. 157, 160, 161 c.p.
Norme sulla prescrizione penalistica: applicate per determinare il termine massimo di estinzione, tenendo conto degli atti interruttivi e delle sospensioni
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado sostanzialmente coincidenti) limita fortemente la possibilità per la Cassazione di rimettere in discussione la valutazione della prova: la Corte di legittimità interviene solo se esiste un travisamento macroscopico e manifesto delle risultanze processuali
- La Cassazione non può rivedere i fatti e le prove se non è dimostrata una illogicità o contraddittorietà manifesta nella motivazione; una diversa lettura alternativa del compendio probatorio non è sufficiente
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio o di parte, ma deve motivare le ragioni del dissenso; la mancanza di condivisione delle conclusioni peritali non implica automaticamente vizio della decisione se la motivazione è congrua
- L'art. 517-ter c.p. è reato di pericolo: per la sua integrazione è sufficiente l'astratta confondibilità dei prodotti imitati; non occorre la prova del profitto o della concreta ingannevolezza degli acquirenti
- Il principio di esaurimento (art.5 D.Lgs. 30/2005) tutela la libera circolazione dei beni ma opera solo quando il titolare ha legittimamente immesso il bene nel mercato o ha consentito la commercializzazione; non opera ove il bene sia stato immesso da terzi senza autorizzazione
- Per il computo della prescrizione vanno considerati tutti i periodi di sospensione e interruzione: rinvii chiesti dalla difesa, astensioni organizzate e le sospensioni legislative (es. COVID). Un rinvio concesso su istanza della parte sospende integralmente i termini prescrizionali salvo casi di legittimo impedimento
- In ambito penale la condanna al risarcimento generico in favore della parte civile può essere pronunciata anche in assenza della prova del danno concreto quando sia accertata la potenzialità lesiva e il nesso causale (danno in re ipsa)
- Se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, la sentenza di merito diventa definitiva: eventuali considerazioni sulla prescrizione successive alla pronuncia diventano irrilevanti ai fini della inefficacia della condanna
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