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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7752/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per reati connessi alla contraffazione e commercio di prodotti con marchio altrui (artt. 81, co.2, 473 co.1 e 3, 517-ter co.1 e 2 c.p.), denunciando: 1) carenza di motivazione in relazione alla valutazione delle consulenze tecniche (perizia d'ufficio e CTU di parte) e al diverso giudizio dei giudici di merito; 2) insufficienza di motivazione sul danno subito dalla parte civile; 3) estinzione dei reati per prescrizione; inoltre sostiene che alcuni marchi ("Kobold") non fossero registrati al tempo dei fatti e che la vendita riguardasse prodotti usati/rigenerati legittimi ai sensi dell'art.5 D.Lgs. n.30/2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: sussiste una "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado convergenti), per cui la Corte di legittimità non può riesaminare i fatti e le valutazioni di prova se non in presenza di un travisamento macroscopico non dimostrato dal ricorrente. I giudici hanno ritenuto adeguatamente motivate le ragioni per discostarsi dai consulenti della difesa, confermando che il ricorrente aveva creato siti confondibili con il marchio Vorwerk e vendeva prodotti non autorizzati (nuovi o rigenerati con componenti non originali) in usurpazione del titolo di proprietà industriale; è stata respinta la tesi dell'esaurimento comunitario e quella sulla inesistenza del reato ai sensi dell'art.517-ter (reato di pericolo, sufficiente l'astratta confondibilità). Quanto alla prescrizione, la Corte ha calcolato i termini tenendo conto delle sospensioni (rinvii richiesti dalla difesa, astensione degli avvocati, sospensione COVID) e ha ritenuto che la prescrizione sarebbe decorso dopo la sentenza di appello (quindi irrilevante), perciò il ricorso non ha avuto effetto estintivo. Conseguenze economiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e rifusione di euro 5.000,00 a favore delle parti civili, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 473 c.p.

    Riferimento al reato di contraffazione del marchio: è richiesta la materialmente apposizione o riproduzione idonea a generare confusione nei consumatori; la Corte indica che è stata accertata la contraffazione tale da ingenerare confondibilità

  • art. 474 c.p.

    Norma connessa alla tutela della fede pubblica contro la circolazione di prodotti con segni falsi o alterati; richiamata nel quadro della tutela dei marchi

  • art. 517-ter c.p.

    Reato di commercio di prodotti con segni falsi: la Corte ribadisce la natura di reato di pericolo, per cui è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto imitato, non è necessario il concreto profitto

  • art. 5, d.lgs. n. 30/2005 (principio di esaurimento comunitario)

    Il principio d'esaurimento opera solo se il bene è stato immesso sul mercato dal titolare o con il suo consenso; non è applicabile ai beni venduti dal ricorrente, che non risultavano commercializzati legittimamente dal titolare

  • art. 241, d.lgs. n. 30/2005

    Richiamato per sottolineare che la facoltà di fabbricare parti di ricambio non esclude la tutela penale contro la contraffazione del marchio apposto sui componenti originali

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata sul procedimento di discussione in Cassazione durante la pandemia: la requisitoria del PG è stata trattata come memoria in quanto non tutte le parti avevano richiesto discussione orale

  • art. 83, co. 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito)

    Disposizione che ha sospeso i termini processuali per emergenza COVID-19; la sospensione è stata computata ai fini del calcolo della prescrizione

  • artt. 157, 160, 161 c.p.

    Norme sulla prescrizione penalistica: applicate per determinare il termine massimo di estinzione, tenendo conto degli atti interruttivi e delle sospensioni

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado sostanzialmente coincidenti) limita fortemente la possibilità per la Cassazione di rimettere in discussione la valutazione della prova: la Corte di legittimità interviene solo se esiste un travisamento macroscopico e manifesto delle risultanze processuali
  • La Cassazione non può rivedere i fatti e le prove se non è dimostrata una illogicità o contraddittorietà manifesta nella motivazione; una diversa lettura alternativa del compendio probatorio non è sufficiente
  • Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio o di parte, ma deve motivare le ragioni del dissenso; la mancanza di condivisione delle conclusioni peritali non implica automaticamente vizio della decisione se la motivazione è congrua
  • L'art. 517-ter c.p. è reato di pericolo: per la sua integrazione è sufficiente l'astratta confondibilità dei prodotti imitati; non occorre la prova del profitto o della concreta ingannevolezza degli acquirenti
  • Il principio di esaurimento (art.5 D.Lgs. 30/2005) tutela la libera circolazione dei beni ma opera solo quando il titolare ha legittimamente immesso il bene nel mercato o ha consentito la commercializzazione; non opera ove il bene sia stato immesso da terzi senza autorizzazione
  • Per il computo della prescrizione vanno considerati tutti i periodi di sospensione e interruzione: rinvii chiesti dalla difesa, astensioni organizzate e le sospensioni legislative (es. COVID). Un rinvio concesso su istanza della parte sospende integralmente i termini prescrizionali salvo casi di legittimo impedimento
  • In ambito penale la condanna al risarcimento generico in favore della parte civile può essere pronunciata anche in assenza della prova del danno concreto quando sia accertata la potenzialità lesiva e il nesso causale (danno in re ipsa)
  • Se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, la sentenza di merito diventa definitiva: eventuali considerazioni sulla prescrizione successive alla pronuncia diventano irrilevanti ai fini della inefficacia della condanna

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