Cassazione Penale, Sentenza n. 18852/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo nei confronti di Buono Simone per importo complessivo di euro 122.606,58 (somma di euro 56.635,24 e immobile per euro 65.971,34) ritenuto profitto attribuibile alla sua partecipazione in una truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. Le censure principali: 1) insufficiente motivazione sul fumus del reato e difetto di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del P.M.; 2) errore nella qualificazione come "truffa a consumazione prolungata" con conseguente esclusione della prescrizione per singoli reati istantanei e riduzione dell'ammontare del profitto confiscabile; 3) mancanza di motivazione sui presupposti del sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta o per equivalente e mancata individuazione del nesso di pertinenzialità del bene (tenendo conto della fungibilità del denaro secondo le Sez. Unite "Massini"); 4) carenza motivazionale in ordine al periculum in mora, con contestazione della valutazione di dispersione del patrimonio e della qualificazione delle operazioni economiche come riciclaggio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittime e sufficienti le ragioni del Tribunale del riesame: il GIP aveva svolto una adeguata analisi delle evidenze investigative e formulato autonoma valutazione anche tramite tecnica "per incorporazione" entro i limiti consentiti; la qualificazione della condotta come truffa a consumazione prolungata è corretta alla luce degli elementi ( progetto fraudolento originario e successive erogazioni realizzazione del piano) e della giurisprudenza sulla determinazione del dies a quo della prescrizione; quanto al sequestro/confisca è stata applicata la distinzione della pronuncia Sez. Unite "Massini": si è ritenuto che parte della somma (euro 56.635,24) costituisse profitto già entrato nella sfera patrimoniale dell'indagato e quindi confiscabile direttamente, mentre la restante somma (euro 65.971,34) è stata sottoposta a vincolo/sequestro in vista di confisca per equivalente in ragione dell'insufficienza del conto; il periculum in mora è stato adeguatamente motivato mediante richiamo a condotte riciclatorie, bonifici e fatture che rendevano concreto il rischio di dispersione delle somme. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
La fattispecie di truffa aggravata è stata ritenuta sussistente e, nella specie, qualificata come realizzazione di un progetto fraudolento unitario che determina la configurazione di una truffa a consumazione prolungata.
art. 322-bis c.p.p.
Rilevata la regola procedurale secondo cui contro le ordinanze emesse ai sensi di questa norma il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (limitazione alla censura di merito).
art. 324 c.p.p.
Richiamata unitamente all'art. 322-bis per individuare l'ambito di impugnazione in Cassazione delle ordinanze di riesame e l'ammissibilità del ricorso solo per questioni di diritto.
art. 325 c.p.p., comma 1
Citato in relazione al principio che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame è consentito esclusivamente per violazione di legge.
art. 606 c.p.p., lett. e)
Richiamato per distinguere l'illogicità manifesta (che è rimessa a specifico motivo di ricorso ex art. 606, lett. e) dalla violazione di legge; quindi alcune critiche di merito del ricorrente non erano ammissibili in Cassazione.
Sez. U., "Massini" (Rv. 287756 - 02)
Principio applicato sul punto della confisca: la confisca diretta di somme di denaro richiede la prova del nesso causale tra bene e reato; in mancanza di tale prova la confisca deve essere per equivalente. In caso di concorso, la confisca va individuata nella quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente, con ripartizione paritaria solo se la quota non è individuabile.
Giurisprudenza sulla "truffa a consumazione prolungata" (Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017)
Principio secondo cui, quando le percezioni successive sono attuazioni di un progetto fraudolento originario, il momento della consumazione è quello in cui cessa la situazione di illegittimità; per i reati istantanei la decorrenza della prescrizione va comunque determinata concretamente in relazione all'accordo e alle modalità di esecuzione.
Massime di principio
- Un'ordinanza di sequestro confermata in riesame può essere impugnata in Cassazione solo per violazione di legge; le critiche che si limitano a rivalutazioni di fatto o logica manifesta sono inammissibili.
- La mancanza di "autonoma valutazione" del GIP non si configura automaticamente quando il provvedimento riprende argomentazioni dell'accusa: è sufficiente che dal contenuto complessivo emerga conoscenza degli atti e una rielaborazione critica (anche tramite tecnica "per incorporazione").
- Per la prescrizione in reati come la truffa, è decisiva la qualificazione del fatto come reato istantaneo plurimo o come unica condotta unitaria a consumazione prolungata; se le erogazioni sono fattispecie attuative di un progetto unico, la consumazione può essere considerata protratta fino alla cessazione dell'illegittimità.
- La fungibilità del denaro non implica automaticamente la confisca diretta: va provato il nesso causale tra le somme e il reato; in assenza di prova, si procede a confisca per equivalente. In caso di concorso, la confisca va limitata alla quota effettivamente acquisita dal singolo concorrente.
- Il periculum in mora può essere fondato su elementi concreti che evidenzino il rischio di dispersione (operazioni di bonifico, fatture fittizie, condotte di riciclaggio); la valutazione del giudice deve essere motivata collegando tali elementi al rischio di perdita della garanzia.
- Nella contestazione del sequestro finalizzato alla confisca, il rigore probatorio riguarda sia l'an (esistenza del profitto) sia il quantum; il giudice può disporre il sequestro di beni alternativi (per equivalente) quando il profitto non risulti materialmente disponibile sul conto dell'indagato.
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