Cassazione Civile, Ordinanza n. 23486/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha provveduto sulle spese perché il condominio intimato non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta avverso un atto di precetto intimato da un condominio sulla base di un decreto ingiuntivo. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione e dichiarato la parte opponente obbligata al pagamento di una somma in favore del condominio. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Nel ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione di numerose norme processuali e sostanziali: con il primo ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello sostenendo che l'atto di secondo grado conteneva, nelle pagine indicate, una specifica critica alla validità del precetto e del titolo esecutivo, asseritamente in contrasto con giudicati sopravvenuti; con il secondo ha lamentato l'esistenza di controcrediti verso il condominio fondati su altri giudicati e la duplicazione indebita delle pretese creditorie. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché il ricorso non rispettava l'onere di specificità e autonomia, non trascrivendo in modo essenziale il contenuto dell'appello e non consentendo il controllo sulla correttezza della statuizione di inammissibilità; il secondo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e, inoltre, investiva argomentazioni svolte solo ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità, quindi prive di decisività e di interesse impugnatorio.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro l'atto di precetto
art. 342 c.p.c.
la deduzione dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è scrutinabile in cassazione solo se il motivo di ricorso rispetta l'onere di specificità e autonomia
art. 366 c.p.c.
impone al ricorrente di formulare motivi specifici e di indicare/trascrivere in modo essenziale gli atti e documenti rilevanti
art. 360 c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso invocati, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto dei requisiti del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo
art. 2697 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ha affrontato nel merito il riparto dell'onere probatorio
artt. 99, 101, 112, 115, 116, 132, 163, 164, 118 disp. att. c.p.c.
richiamati dalla ricorrente come norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte entrasse nel merito della fondatezza delle doglianze
artt. 1105, 1109, 1120, 1121, 1129, 1132, 1135, 1136, 1137 c.c.
richiamati dalla ricorrente in relazione alla posizione condominiale, ma non oggetto di esame di merito per l'inammissibilità del motivo
artt. 1325, 1341, 1345, 1346, 1418, 1421, 1422, 1441, 1442, 2699, 2700, 2909 c.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza o invalidità del titolo e la rilevanza di giudicati, ma senza scrutinio di merito
artt. 31, 39, 324, 543, 633, 642 c.p.c. e ss.
richiamati dalla ricorrente in combinazione con l'opposizione esecutiva e il decreto ingiuntivo, senza specifico esame
art. 124 disp. att. c.p.c.
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente senza esame autonomo
Massime di principio
- Quando si censura in cassazione una decisione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorso deve riprodurre in modo essenziale ma sufficiente il contenuto dei motivi di appello, così da consentire alla Corte di verificare la correttezza della statuizione impugnata.
- Il mero rinvio agli atti o l'indicazione delle pagine dell'atto di appello non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione se non rende intellegibile il tenore effettivo delle censure proposte nel merito.
- Le doglianze che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di critica specifica.
- Le argomentazioni di merito svolte dal giudice solo ad abundantiam dopo una declaratoria di inammissibilità non sono decisive e non possono costituire oggetto di impugnazione utile, difettando l'interesse a censurarle.
- Nel giudizio di legittimità, l'ammissibilità della censura presuppone il rispetto del principio di autonomia del motivo e delle regole di sinteticità e chiarezza nell'indicazione degli atti rilevanti.
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