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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del decreto del Prefetto di Siracusa prot. N.-OMISSIS-del 14/10/2025 notificato in data 20/10/2025 con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del decreto prot. -OMISSIS- del 16/7/2021 di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente a carico di -OMISSIS-; b) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui in particolare le informative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa -OMISSIS-, gli atti cautelari e gli accertamenti istruttori relativi ai provvedimenti adottati.

Giustizia amministrativa202502551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del precedente provvedimento relativo alla detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Prefetto di Siracusa che ha respinto l’istanza di revoca di un precedente provvedimento prefettizio in materia di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, comprese le informative del Comando provinciale dei Carabinieri e gli atti cautelari e istruttori posti a fondamento della decisione amministrativa. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti; il Collegio ha tuttavia ritenuto necessario approfondire le valutazioni operate dall’amministrazione e acquisire la documentazione richiamata nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la controversia né ha accolto o respinto definitivamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che la questione richiedesse l’approfondimento proprio della sede di merito e che le esigenze cautelari potessero essere tutelate mediante la fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto, inoltre, un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, onerandola di depositare entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza tutti i documenti richiamati nel provvedimento impugnato e posti a fondamento della motivazione. L’eventuale inadempimento potrà essere valutato come argomento di prova ai sensi degli artt. 64 c.p.a. e 116 c.p.c. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 2 dicembre 2026. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando la causa è matura o necessita di approfondimento nella sede di merito, di tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibile valutazione dell’inadempimento dell’amministrazione all’ordine istruttorio come argomento di prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 64 c.p.a., per la valutazione processuale della mancata produzione documentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la controversia cautelare presenta profili che richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può tutelare provvisoriamente le esigenze della parte mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire immediatamente la domanda cautelare nel merito.
  • Nel giudizio amministrativo, ove sia necessario verificare la correttezza delle valutazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di tutti gli atti e documenti richiamati nel provvedimento e utilizzati per motivarlo.
  • La mancata esecuzione dell’ordine istruttorio impartito all’amministrazione può essere valutata dal giudice come argomento di prova, ai sensi dell’art. 64 c.p.a. e dell’art. 116 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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