Sentenza del 09/11/2015 n. 22803 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessaria indicazione del nominativo del delegato - Omissione - Nullità della delega e dell'atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato principalmente la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento relativi a IVA e IRAP per l'anno 2005. Gli atti erano stati firmati da una funzionaria sulla base di ordini di servizio qualificati come deleghe, ma privi dell'indicazione nominativa del soggetto delegato. Secondo i ricorrenti, tali deleghe "in bianco" non consentivano di verificare l'effettiva titolarità del potere di firma e determinavano la nullità degli avvisi. Sono stati inoltre dedotti motivi riguardanti la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, l'insufficienza delle presunzioni utilizzate per ricostruire i ricavi e l'erroneità del metodo di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo nulla la delega priva del nominativo del delegato. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, la delega deve indicare il soggetto incaricato, oltre alle ragioni e alla durata della delega; non è sufficiente il riferimento impersonale alla qualifica o all'ufficio ricoperto. La nullità della delega ha comportato la nullità degli avvisi di accertamento. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata senza rinvio, il ricorso originario dei contribuenti è stato accolto e gli avvisi sono stati annullati. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La delega per la sottoscrizione dell'avviso deve essere valida, specifica e nominativa. Una delega impersonale o "in bianco", fondata soltanto sulla qualifica professionale del delegato, è nulla e rende nullo l'atto impositivo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo fondato su elementi presuntivi; la questione non è stata esaminata dalla Corte perché assorbita dall'accoglimento della censura relativa alla delega.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
Consente l'utilizzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, in presenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dall'attività; il relativo motivo è rimasto assorbito.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54
Riguardano i poteri di accertamento in materia IVA e le modalità di determinazione dell'imponibile; le relative contestazioni non sono state decise nel merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
I vizi dell'atto tributario, anche qualificati come nullità, devono essere fatti valere tempestivamente mediante impugnazione dell'atto entro il termine previsto, altrimenti l'atto può consolidarsi.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito annullando gli avvisi di accertamento.
D.L. n. 78 del 2015, art. 4-bis, convertito dalla L. n. 125 del 2015
I dirigenti delle Agenzie fiscali ... possono delegare ... a funzionari della terza area ... le funzioni relative agli uffici ...
Pur non essendo applicabile ratione temporis, la disposizione è stata richiamata quale conferma legislativa della necessità di una delega nominativa e delimitata.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è firmato da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, occorre verificare l'esistenza di una delega valida e specifica.
- Una delega non deve limitarsi a indicare una qualifica, un ufficio o un incarico, ma deve identificare nominativamente il delegato e, secondo la sentenza, indicare anche le ragioni e il periodo di validità.
- La delega "in bianco" o impersonale non consente al contribuente di verificare agevolmente il potere di firma e può determinare la nullità dell'atto impositivo.
- Il vizio deve essere contestato tempestivamente nel ricorso contro l'avviso di accertamento; non è normalmente possibile introdurre per la prima volta in Cassazione questioni di fatto o eccezioni nuove.
- Se la nullità della delega e dell'avviso viene riconosciuta e non sono necessari ulteriori accertamenti, il giudice può annullare direttamente l'atto senza rinvio.
- L'accoglimento di un vizio preliminare dell'atto può rendere superfluo l'esame delle contestazioni riguardanti presunzioni, studi di settore, contraddittorio preventivo e metodo di ricostruzione dei ricavi.
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