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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30885/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. con cui il G.I.P. del Tribunale di Pesaro gli aveva applicato la pena concordata di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa per fatti commessi a Pesaro il 13 aprile 2025, in relazione ai reati di detenzione illecita di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il ricorso risultava però fondato su censure che miravano, in sostanza, a contestare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e a dedurre vizi motivazionali, senza rientrare nei ristretti casi di ricorribilità previsti per la sentenza di patteggiamento. La Corte ha rilevato che le doglianze non investivano l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre nel caso concreto i motivi dedotti erano estranei a tale perimetro, perché proponevano censure motivazionali sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    viene evocato dal ricorrente come parametro per sostenere il mancato proscioglimento, ma la relativa censura è ritenuta non deducibile nel giudizio di legittimità nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    indicata come una delle fattispecie oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 337 c.p.

    indicata come una delle fattispecie oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 582 c.p.

    indicata come una delle fattispecie oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 585 c.p.

    indicata come una delle fattispecie oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 576, comma 1, n. 1 e n. 5-bis c.p.

    indicata come aggravante/disciplinata tra le norme richiamate per il capo relativo alle lesioni.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili i motivi che esulano da tale perimetro.
  • Non è deducibile, contro il patteggiamento, una censura che contesti il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando essa si risolva in un sindacato motivazionale estraneo ai motivi consentiti.
  • Se il ricorso contro il patteggiamento è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiProcesso penaleStupefacentiReati stradaliDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

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