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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22566/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva retrodatato la decorrenza della pena in espiazione al 24/03/2015. Il PG ha dedotto violazione di legge sostenendo che il periodo di detenzione dal 24/03/2015 al 13/02/2017 era già stato correttamente computato come presofferto nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale di Catanzaro (18/03/2019) e poi ripreso nell'ordine di esecuzione della Procura presso il Tribunale del 12/07/2021; dunque la retrodatazione disposta dal giudice dell'esecuzione è illegittima perché rieffettua un computo già effettuato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Dalla lettura degli atti è emerso che il presofferto (detenzione dal 24/03/2015 al 13/02/2017) era già stato considerato nel precedente cumulo e nel successivo ordine di esecuzione; pertanto la retrodatazione disposta dall'ordinanza impugnata è illegittima. L'ordinanza è stata annullata senza rinvio (ex art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.) e la sentenza è stata trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per gli adempimenti successivi nella procedura di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 620, comma 1, lett. l), codice di procedura penale

    annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza disporre un nuovo giudizio quando il rinvio è superfluo; applicata perché la questione di merito era risolvibile con l'esame degli atti già raccolti

  • Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro, Rv. 220093)

    richiamata in relazione alla natura del vizio dedotto e alla possibilità per la Corte di accedere agli atti

    Stabilisce che la Corte può esaminare gli atti quando il vizio denunciato consente tale accesso per verificare la fondatezza del motivo dedotto

Massime di principio

  • Verificare sempre, prima di disporre retrodatazioni o ricalcoli, se periodi di detenzione sono già stati computati in precedenti provvedimenti di cumulo o in ordini di esecuzione successivi
  • L'ordine di esecuzione deve essere letto in continuità con i precedenti provvedimenti di cumulo: se parte da un cumulo che ha già detratto il presofferto, non è corretto riattribuire nuovamente quel periodo
  • Il giudice dell'esecuzione non può retrodatare la decorrenza della pena quando ciò comporta un ricalcolo di periodi già considerati come presofferto nei provvedimenti antecedenti
  • Il Procuratore può impugnare provvedimenti del giudice dell'esecuzione e ottenere l'annullamento senza rinvio quando la rettifica è possibile mediante esame degli atti esistenti
  • In procedura esecutiva è fondamentale tracciare cronologicamente tutti i provvedimenti (ordini di esecuzione, provvedimenti di cumulo, ordinanze di riconoscimento della continuazione, provvedimenti di liberazione anticipata) per evitare duplicazioni di computo

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