Sentenza del 20/10/2020 n. 22724 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La banca impugnava un avviso di accertamento (anno 2004) che aveva aumentato il reddito imponibile e rettificato perdite su crediti. Il giudice di primo grado e la CTR avevano dichiarato il ricorso tardivo ritenendo che la sospensione dei termini prevista per la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997, art. 6, comma 3) non fosse cumulabile con la sospensione feriale dei termini processuali (L. n. 742/1969, art. 1). La questione centrale è quindi se i due periodi di sospensione si debbano sommare nel calcolo del termine di sessanta giorni per proporre ricorso contro l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione siano cumulabili con il periodo di sospensione feriale, in applicazione del Decreto-Legge n. 193/2016, art. 7‑quater, comma 18 (convertito in L. n. 225/2016) considerato norma interpretativa e quindi applicabile anche ai periodi anteriori. Sul calcolo concreto, tenuto conto delle date (notifica 18/5/2009; istanza adesione 15/7/2009; ricorso 30/11/2009), risultano 58 giorni trascorsi prima dell'istanza, poi sospensione per adesione fino al 13/10/2009 e aggiunta della sospensione feriale (46 giorni) che porta la ripresa del termine al 29/11; restano quindi due giorni utili (29-30/11) per proporre il ricorso: il ricorso del 30/11 era pertanto tempestivo. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per la decisione di merito e per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 1
Citato nella doglianza iniziale come norma generale di riferimento sui termini e sull'impugnazione; utilizzato per inquadrare le questioni processuali di ammissibilità del ricorso
Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, comma 3
Prevede la sospensione dei termini relativa alla procedura di accertamento con adesione (termine di 90 giorni); la controversia verteva sulla possibilità di cumulare tale sospensione con la sospensione feriale
Legge n. 742 del 1969, articolo 1
Stabilisce il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale; la questione era se questa sospensione sia cumulabile con la sospensione prevista per l'accertamento con adesione
Decreto-Legge n. 193 del 2016, articolo 7‑quater, comma 18, convertito in L. n. 225 del 2016
"I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attivita' giurisdizionale"
Norma considerata interpretativa dalla Corte: dichiara espressamente la cumulabilità delle due sospensioni e, per la sua natura interpretativa, è stata ritenuta applicabile anche retroattivamente ai periodi precedenti
TUIR (D.P.R. n. 917/1986), articoli 101 e 109
Richiamati nelle censure di merito (presunta indeducibilità di rettifiche su crediti, perdite su crediti e costi non di competenza/ non inerenti). La Corte di cassazione non ha deciso sul merito fiscale, avendo cassato per motivo processuale e rinviato la materia al giudice di merito
Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Richiamato come fondamento delle doglianze di cassazione (violazione di norme processuali, omessa pronuncia e omessa motivazione); la Corte ha accolto il motivo relativo alla cumulabilità e ha assorbito gli altri motivi senza esaminarli
Massime di principio
- I termini di sospensione per la procedura di accertamento con adesione possono essere cumulati con la sospensione feriale: dal 2016 la legge lo sancisce espressamente; la disposizione è stata interpretata come norma interpretativa e quindi applicabile anche ai periodi anteriori.
- Quando la questione della tempestività del ricorso dipende da sospensioni di termini non processuali (accertamento con adesione) occorre verificare se esistano norme di legge o orientamenti giurisprudenziali che ammettono la cumulabilità: una volta accertata, il calcolo delle scadenze va fatto sommando entrambi i periodi di sospensione.
- Se la corte territoriale dichiara un ricorso inammissibile per tardività sulla base di mancata cumulabilità delle sospensioni e la suprema corte ritiene invece che sussista cumulabilità, la Cassazione può cassare e rinviare al merito; dunque, l'accertamento della correttezza del conteggio dei giorni è cruciale e può riaprire l'esame delle questioni di merito.
- Per situazioni analoghe è fondamentale documentare con precisione le date (notifica avviso, istanza di adesione, termine feriale) e calcolare il periodo utile residuo: anche pochi giorni residui possono rendere tempestivo un ricorso.
- Nel dubbio sulla normativa applicabile a periodi anteriori all'intervento legislativo, verificare la giurisprudenza più recente e la qualificazione della norma (interpretativa vs. innovativa): una norma interpretativa può essere applicata retroattivamente.
- Questioni di merito (es. indeducibilità di costi, IVA, aliquote IRAP) rimangono ammissibili se il giudice supera il vizio processuale: ottenere la declaratoria di tempestività può portare al riesame completo delle posizioni sostanziali davanti alla CTR.
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