Cassazione Penale, Sentenza n. 2067/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva nuovamente rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da ITALIANO, nonostante una precedente sentenza della Suprema Corte avesse annullato il primo rigetto e avesse chiarito che il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione aveva escluso o ritenuto non sufficientemente provati. La Corte territoriale aveva valorizzato intercettazioni e ritenuto identificato il ricorrente nei colloqui intercettati, pur in presenza di una sentenza di assoluzione che aveva escluso tale identificazione come non sufficientemente provata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello ha reiterato l'errore metodologico già censurato, avendo "riletta" le risultanze captative come "realtà fenomenica" e attribuito nuovamente all'ITALIANO l'identificazione nei dialoghi intercettati, contraddicendo la valutazione del giudice della cognizione e le precise indicazioni della sentenza di annullamento precedente.
Norme richiamate
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)
«il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate»
Stabilisce che, pur essendo autonomo, il giudizio di riparazione non può riattribuire come provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso o ritenuto non provati; il giudice della riparazione deve rispettare le esclusioni probatorie del processo penale.
Sez. 4, sentenza n. 26295 del 10/05/2023
Sentenza di annullamento precedente che aveva disposto il rinvio per censurare il rigetto della domanda di riparazione e indicato che la Corte territoriale non poteva rivalutare le intercettazioni per identificare il ricorrente quando il giudice della cognizione aveva ritenuto non provata l'identificazione.
Ordinanza impugnata della Corte d'Appello di Roma (20/02/2024)
La Corte territoriale affermava che "sulle intercettazioni telefoniche, sebbene... queste non possono essere utilizzate dal giudice della cognizione, ai fini dell'affermazione della colpevolezza, non può certo dirsi che dette conversazioni siano state espressamente escluse, dal giudice stesso, come realtà fenomenica"
La Corte d'Appello ha interpretato la nozione di "inutilizzabilità" come limitata alla formazione della prova nel processo penale, ritenendo possibile valorizzare le intercettazioni come fatti materiali per il giudizio di riparazione; la Cassazione ha ritenuto questa interpretazione erronea quando conduce a ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale, ma non può dichiarare provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso o ritenuto non sufficientemente provati.
- Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili o la cui identificazione dei conversanti non è stata ritenuta provata nel giudizio penale non possono essere poi riutilizzate dal giudice della riparazione per negare l'indennizzo, se ciò richiede una valutazione di identificazione che il giudice penale ha escluso.
- Se la Corte d'Appello o altro giudice della riparazione vogliono basare il rigetto della domanda su elementi tratti da acquisizioni probatorie del processo penale, devono attenersi alle conclusioni del giudice della cognizione o motivare perché le esclusioni probatorie non pregiudichino la valutazione fattuale richiesta per la riparazione.
- In presenza di una sentenza di annullamento da parte della Cassazione con indicazioni metodologiche, il giudice di rinvio deve conformarsi alle indicazioni della Suprema Corte; la reiterazione di un orientamento già censurato può portare all'annullamento con nuovo rinvio.
- Prassi consigliata per il richiedente: evidenziare in ricorso per cassazione ogni utilizzo, da parte del giudice della riparazione, di fatti ritenuti non provati nel processo penale e richiamare la giurisprudenza consolidata che vieta tale riattribuzione probatoria.
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