Cassazione Civile, Ordinanza n. 18746/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di un'autorità portuale volta ad ottenere l'accertamento di avere svolto, in distacco presso una società portuale, mansioni superiori e diverse da quelle formalmente attribuitegli, con richiesta di riconoscimento della qualifica dirigenziale o, in subordine, della categoria di Quadro A del CCNL dei lavoratori dei porti, nonché delle conseguenti differenze retributive e contributive. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, riconoscendo lo svolgimento di mansioni di Quadro A dal 1 luglio 2012 al 30 novembre 2015, condannando l'Autorità alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle differenze economiche. L'Autorità ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 6 L. 84/1994, 2103 c.c., 97 Cost. e art. 9 commi 1 e 21 d.l. 78/2010, sostenendo che ai dipendenti delle autorità portuali si applicherebbe l'art. 52 d.lgs. 165/2001 e non l'art. 2103 c.c., e che comunque il riconoscimento del superiore inquadramento costituirebbe progressione di carriera soggetta alle limitazioni del d.l. 78/2010; 2) omesso esame di un fatto decisivo per asserita errata valutazione di prove testimoniali, in particolare della deposizione di un teste; 3) omesso esame di un fatto decisivo per mancata valutazione di un accordo quadro del 20 dicembre 1996 e per il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato la continuità dell'orientamento secondo cui, per il personale delle autorità portuali, la disciplina applicabile allo jus variandi e al riconoscimento di mansioni superiori non dirigenziali è quella generale dell'art. 2103 c.c., e non quella dell'art. 52 d.lgs. 165/2001. Ha inoltre chiarito che le limitazioni dell'art. 9 d.l. 78/2010 sulle progressioni di carriera non si applicano quando il lavoratore continua di fatto a svolgere le medesime mansioni, poiché in tal caso si tratta non di progressione di carriera ma di corretto inquadramento delle mansioni effettivamente espletate. I motivi che censuravano la valutazione delle prove sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato in quale fase il documento invocato fosse stato prodotto. Le spese di legittimità sono state compensate per il sopravvenire del principio di diritto dopo la proposizione del ricorso, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Per il personale delle autorità portuali, in tema di mansioni superiori non dirigenziali e jus variandi, si applica la disciplina generale dell'art. 2103 c.c., anche per effetto del rinvio privatistico contenuto nella legge speciale.
art. 52 d.lgs. 165/2001
Non si applica ai dipendenti delle autorità portuali, perché la legge n. 84 del 1994 esclude l'applicazione della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 6 L. 84/1994
Conferma la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali e l'esclusione della disciplina del pubblico impiego richiamata nella censura.
art. 10, comma 6, L. 84/1994
Stabilisce che il rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali è di diritto privato e regolato dalle norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva.
art. 97 Cost.
Richiamato per la questione della necessità del concorso pubblico, ma la Corte valorizza la diversa disciplina speciale ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale.
art. 9, commi 1 e 21, d.l. 78/2010
"le progressioni di carriera comunque denominate ... hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"
Le limitazioni si riferiscono alle vere progressioni di carriera; non operano quando il lavoratore svolge stabilmente mansioni diverse e superiori rispetto a quelle inquadrate, perché in tal caso il problema è di corretto inquadramento e non di progressione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge, ma il ricorso è stato respinto nel merito su tali censure.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o documentale.
art. 116 c.p.c.
Le prove testimoniali e documentali non legali sono affidate al prudente apprezzamento del giudice di merito e non possono essere rivisitate in cassazione salvo anomalia motivazionale estrema.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali, per le controversie relative a mansioni superiori non dirigenziali e al relativo inquadramento, trova applicazione l'art. 2103 c.c. e non la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, in ragione della speciale scelta legislativa di privatizzazione del rapporto.
- Le limitazioni alle progressioni di carriera previste da norme emergenziali sul pubblico impiego non si applicano quando il lavoratore non ottiene una promozione in senso proprio, ma domanda il corretto riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni effettivamente svolte in modo continuativo.
- In cassazione non è ammessa una censura che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove testimoniali o documentali compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di un vizio legato a un documento decisivo richiede specificità: non basta riprodurne il contenuto, ma occorre indicare anche dove e quando il documento sia stato prodotto nel processo.
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